Panoramica del quadro normativo e giurisprudenziale per comprendere quando e se è lecito modificare i progetti senza autorizzazione del committente al fine di rientrare nei bonus edilizi.
Senza una delibera assembleare, l’amministratore può disporre lavori solo per motivi d’urgenza. Tra questi non rientra la scadenza dell’agevolazione fiscale.
Il Superbonus è rafforzato in caso di interventi edilizi necessari per ricostruire o riparare edifici danneggiati da eventi sismici. Aumenta del 50% il limite massimo di spesa agevolabile (plafond), passando dagli ordinari 96 mila euro a 144 mila euro.
Che sia l’amministratore o, in sua assenza, un “condòmino incaricato”, chi fa eseguire lavori diversi dai progetti deliberati dall’assemblea paga le relative fatture. A meno che non siano lavori urgenti.