Recenti sentenze introducono due concetti innovativi. Sono legittimati a chiedere i danni derivanti da perdita di chance solo i singoli condòmini. Il danno non dipende dall'importo dell'appalto.
L’evoluzione giurisprudenziale sta portando a un quadro sempre più complesso, soprattutto in condominio. Occhio anche alla quantificazione del danno e all’inerzia del richiedente.
L'impresa “fuggitiva” che fa perdere al committente la possibilità di accedere al Superbonus deve risarcirgli un danno che non dipende dall’importo delle opere non eseguite, ma dal mancato incremento di valore dell’immobile.
Una nuova sentenza in materia di perdita di chance chiarisce che il concorso di colpa del committente che non ha reperito una nuova impresa non esclude il risarcimento, ma lo riduce.