Quando l'impresa incaricata di eseguire i lavori agevolabili con il bonus facciate non dà avvio agli stessi, sorge l'obbligo di restituire le somme già percepite.
Senza una delibera assembleare, l’amministratore può disporre lavori solo per motivi d’urgenza. Tra questi non rientra la scadenza dell’agevolazione fiscale.
Che sia l’amministratore o, in sua assenza, un “condòmino incaricato”, chi fa eseguire lavori diversi dai progetti deliberati dall’assemblea paga le relative fatture. A meno che non siano lavori urgenti.
In attesa del nuovo provvedimento estivo si ricorda sul fronte degli altri bonus, a normativa attuale in vigore, che nel 2024 e 2025 il contribuente potrà scegliere di fruire dell'Ecobonus ordinario.
Costituzione necessaria anche per uno studio di fattibilità. Altrimenti la delibera condominiale è nulla, afferma una sentenza del tribunale di Bergamo.