Superbonus sismico al 70%: cosa fare entro il 31 dicembre 2024
Effettuare i lavori strutturali entro la scadenza non è sufficiente, essendo necessario anche verificare la regolarità del DURC (almeno quello “ordinario”).
In relazione a un intervento di miglioramento sismico in corso sul mio immobile, stiamo facendo di tutto per terminare i lavori strutturali entro il 31 dicembre 2024, così da “bloccare” il Superbonus a cui ho diritto per le spese di quest’anno nella sua percentuale attuale pari al 70%. La data della CILAS e dell’avvio dei lavori mi permettono di cedere i crediti d’imposta connessi al Superbonus, ma a tal fine vorrei capire quali sono gli step da rispettare entro la scadenza. La cosa che più mi preoccupa è che l’impresa esecutrice dei lavori mi ha comunicato che il suo DURC scadrà proprio a dicembre 2024 e che non potrà rinnovarlo nell’anno per mancanza di liquidità.
È un problema, per la corretta spettanza del Superbonus e per la cessione, se al momento della fine dei lavori manca il DURC?
L’Esperto risponde
Il Superbonus ci ha abituati, ormai, a rincorrere continue scadenze. Dal 2023, infatti, la sua famosa aliquota del 110% è stata rimodulata in maniera progressiva, passando prima al 90%, poi al 70% per le spese del 2024, fino ad arrivare al 65% a partire dal 1° gennaio 2025.
Manca poco, insomma, all’ulteriore calo della percentuale, e in questi 3 mesi sarà fondamentale assicurarsi di aver fatto tutto quanto necessario per ottenere il Superbonus nella misura del 70% ed evitare contestazioni dal Fisco.
La normativa, infatti, è fitta di adempimenti da rispettare entro l’anno, ma non offre di certo una check-list esplicita di “cose da fare” (e da non fare) valida per tutte le situazioni. Molto cambia, cioè, in base al caso specifico, e in particolare a seconda della modalità di fruizione del beneficio fiscale (detrazione diretta o cessione del credito) nonché della “versione” del Superbonus cui si accede, se quella di tipo energetico o quella di tipo sismico.
Il Sismabonus, infatti, anche nella sua veste “super”, è regolato da un decreto attuativo tutto suo, il DM n. 58/2017. Per capire come accedere correttamente al Super-sismabonus, allora, è necessario leggere (con attenzione) proprio questo DM, tenendo conto di tutte le variabili in gioco.
Il tema del DURC, poi, è particolarmente spinoso, soprattutto considerando che bisogna distinguere tra DURC ordinario e DURC di congruità, documenti che devono risultare validi in tempi diversi.
Cosa fare entro l’anno in caso di cessione
Come detto, i passi da seguire per accedere correttamente al Superbonus dipendono innanzitutto dalla modalità di fruizione prescelta. Infatti, in caso di utilizzo diretto della detrazione a scomputo delle proprie imposte, il Superbonus matura indipendentemente dalle tempistiche dell’esecuzione dei lavori, sempre che questi si concludano almeno entro la scadenza del titolo abilitativo. In particolare, in termini di adempimenti, l’unica cosa che conta per “congelare” una percentuale di detrazione (ad esempio quella del 70% valida per il 2024) è che il sostenimento delle spese e l’emissione delle relative fatture avvenga entro il 31 dicembre del relativo anno.
Lo stesso, invece, non può dirsi quando il committente opta per la cessione del credito, come ha fatto il gentile lettore. In tal caso, infatti, la strada della cessione è percorribile proprio in base all’anno di esecuzione delle opere che danno diritto alla detrazione. Ciò in quanto “le spese sostenute nel corso dell’anno precedente a quello in cui si perfeziona anche l’ulteriore condizione della realizzazione dei lavori, non possono essere subito oggetto delle opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020 e le corrispondenti agevolazioni possono essere fruite dal beneficiario soltanto nella forma naturale di detrazioni dall’imposta lorda in sede di dichiarazione dei redditi”, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, ad esempio, nella risposta a interpello n. 56/2022,
In altri termini, cioè, per cedere i crediti d’imposta derivanti dal Super Sismabonus accedendo alla percentuale del 70% prevista per il 2024, è innanzitutto necessario che i relativi lavori vengano effettuati entro il 31 dicembre 2024.
Il DURC ordinario deve essere sempre regolare
Per tutta la durata dell’appalto è inoltre necessario che l’impresa risulti in regola con il DURC (Documento unico di regolarità contributiva), un certificato che attesta la regolarità contributiva e assicurativa delle imprese e dei lavoratori autonomi. Il controllo della sua esistenza e regolarità è rimesso al committente dei lavori o al responsabile della sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008, art. 90, co. 9), e la sua assenza è causa di sospensione del titolo edilizio, cui consegue l’impossibilità di maturare il credito fiscale connesso alle detrazioni. In materia di Sismabonus non vi sono pronunciamenti espliciti da parte dell’amministrazione finanziaria, ma si ritiene che alla data di presentazione dei SAL, delle attestazioni di riduzione del rischio sismico e degli atti edilizi correlati (relazione a strutture ultimate, attestato di rispondenza e collaudo), mediante le quali si “fotografa” lo stato dei lavori, il DURC debba essere valido.
Il DURC di congruità
Diverso è invece il caso del c.d. DURC di congruità, introdotto per verificare la corrispondenza tra il volume di lavoro dichiarato e quello effettivamente svolto. A differenza del DURC ordinario, quello di congruità deve essere presentato “prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente”, ai sensi del DM 143/2021, art. 4, co. 3.
Se fosse questa tipologia di DURC ad essere prossima alla scadenza per l’impresa che si occupa di eseguire i lavori commissionati dal gentile lettore, non sarebbe dunque un problema se all’ultimazione dell’intervento il certificato non fosse più valido, purché si ponga attenzione al momento in cui si effettua il saldo finale.