Superbonus: si aggiunge una nuova causa di decadenza
Il DPCM del 17 settembre 2024 ha reso operativi i nuovi obblighi comunicativi previsti dal DL 39/2024. Per i lavori antisismici cambia la procedura asseverativa, investendo retroattivamente i beneficiari.
Nonostante sia stata decretata, almeno sulla carta, la “fine” del Superbonus, che col chiudersi dell’anno 2025 uscirà dal nostro ordinamento, la detrazione non smette di far parlare di sé. Le difficoltà pratiche che lo hanno sempre circondato, infatti, non fanno che aumentare, e anche chi ha ormai smesso di pensarci, magari perché ha già chiuso il cantiere o – peggio – perché ha dovuto sospendere i lavori a causa dell’insorgere di problemi tali da portare a contenziosi, non può distogliere lo sguardo neanche per un attimo.
Tra i vari adempimenti richiesti dalla normativa, infatti, ve ne sono alcuni di tipo “comunicativo”, essendo obbligatorio che i beneficiari trasmettano i dettagli dei lavori realizzati tramite specifiche asseverazioni a firma dei tecnici abilitati, come imposto dall’art. 119, co. 13 e 13-bis, del DL 34/2020. Ebbene, un DPCM emanato lo scorso 17 settembre e pubblicato il 26 ha cambiato ancora una volta le carte in tavola, rendendo operativi i nuovi obblighi comunicativi introdotti dal DL 39/2024, entrato in vigore lo scorso 30 marzo.
Si tratta di obblighi non da poco, soprattutto perché il DL 39/2024 punisce gravemente il loro mancato rispetto, introducendo cioè una nuova causa di decadenza che non può essere presa sottogamba.
Il tema è una novità assoluta tutta da districare, sulla quale dunque si tornerà per gli approfondimenti del caso, considerati i dubbi e le incertezze che già sta generando.
I nuovi obblighi
Gli adempimenti comunicativi “aggiunti” appesantiscono le procedure asseverative, ma non per tutti i beneficiari del Superbonus.
Nel dettaglio, cioè, sono da comunicare nuove informazioni, come i dati catastali e l’ammontare delle spese sostenute, ma solo per coloro che:
- entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter, art. 119, D.L. n. 34/2020 (la CILAS), ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
- hanno presentato la CILAS, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.
L’organo a cui inoltrare le informazioni varia in base al tipo di lavori effettuati: se si tratta di interventi energetici, i dati sono da trasmettere all’ENEA, se si tratta invece di interventi sismici, andranno caricati sul nuovissimo Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche (PNCS), gestito dal Dipartimento Casa Italia.
Le informazioni da inoltrare riguardano:
- i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
- l’ammontare delle spese sostenute nel 2024 fino al 30 marzo dello stesso anno (data di entrata in vigore del DL 39/2024);
- l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente al 30 marzo 2024 e fino al 2025;
- le percentuali di detrazione spettanti.
Chi non provvede perde il Superbonus
Come accennato, il DL 39/2024 prevede la decadenza dal Superbonus per chi non adempia a tali nuovi obblighi, almeno nel caso in cui la CILAS relativa alla propria pratica rechi una data successiva alla sua entrata in vigore, vale a dire il 30 marzo 2024. In tutti gli altri casi, è comunque prevista una sanzione pari a 10.000 euro.
Ciò significa, insomma, che una dimenticanza o un errore nell’inoltro ha conseguenze devastanti in termini di corretta spettanza del Superbonus, mettendo in difficoltà soprattutto chi credeva di aver concluso tutti gli step, che adesso dovrà invece chiamare di nuovo a rapporto i professionisti.
A ciò si aggiungono le strette tempistiche, così come delineate dal recente DPCM. In caso di Super-ecobonus, infatti, le nuove comunicazioni costituiscono una vera e propria integrazione delle asseverazioni che già precedentemente erano da inoltrare all’ENEA, con la conseguenza che, spiega il decreto, la scadenza entro cui produrle è la stessa, vale a dire al termine dei lavori o per ogni SAL. A tal fine, l’Allegato 1 del DPCM contiene una sezione apposita per le nuove informazioni da aggiungere ai modelli asseverativi già da inoltrare all’ENEA in relazione ai lavori di efficientamento energetico; tuttavia, tale sezione aggiuntiva va inclusa, per espressa previsione del DPCM, alle sole asseverazioni trasmesse a partire dalla sua data di pubblicazione.
Per il Super-Sismabonus, invece, la procedura è più articolata e prevede il caricamento di 3 diverse schede tecniche sul PNCS, da inoltrare entro il prossimo 31 ottobre per i SAL approvati entro il 1° ottobre, ed entro i 30 giorni successivi alla data di approvazione dei SAL in tutti gli altri casi.
Nuova procedura comunicativa per i lavori sismici
È proprio chi ha effettuato interventi di miglioramento sismico agevolabili con Superbonus ad essere maggiormente colpito dalle novità. Ciò in quanto fino ad ora, in generale, tale detrazione rimaneva ancorata alla presentazione di moduli “fisici”, scansionati o a volte consegnati addirittura in cartaceo al Comune. Ora, la procedura non lascia più scampo, nel senso che tutto è da dichiarare (in aggiunta) online sulla menzionata piattaforma PNCS. Il portale è già operativo, anche se non in tutte le sue parti (il DPCM specifica che la scheda che dovrà compilare il collaudatore è ancora da integrare), e nonostante la procedura appaia lineare e di relativamente facile compilazione, la mole di dati da inserire non è da poco.
Innanzitutto, infatti, le informazioni da dichiarare non riguardano solo i dati catastali e i dettagli delle spese, perché il portale richiede anche l’inserimento di tutte le informazioni tecniche presenti nei modelli di cui al DM 58/2017. In secondo luogo, per i lavori sismici dovranno essere chiamati a rapporto tre diversi professionisti, vale a dire il progettista strutturale, il direttore dei lavori e il collaudatore statico, sui quali – pare di capire dalla formulazione del DPCM – grava la responsabilità di adempiere ai nuovi obblighi, gettando ancora una volta dei dubbi in merito a cosa accada in caso di dimenticanze o inadempimenti, soprattutto considerata la possibile conseguenza di simili “intoppi”, individuata, come detto, nella decadenza dal Superbonus.