Superbonus, ma quanto sono onerose le nuove comunicazioni antifrode
Ora sono da dichiarare anche i dati catastali degli immobili oggetto dei lavori agevolati con la maxi-detrazione, nonché le spese sostenute e quelle prevedibilmente da sostenere.
Le esigenze di finanza pubblica legate al Superbonus chiamano a nuovi adempimenti. Da dichiarare, adesso, sono anche i dati catastali degli immobili oggetto dei lavori agevolati con la maxi-detrazione, nonché le spese sostenute e quelle prevedibilmente da sostenere. A disporlo è un Dpcm datato 17 settembre 2024 e pubblicato il successivo 26 settembre, che definisce le modalità di inoltro delle nuove asseverazioni a carico dei professionisti, introdotte con il precedente Dl 39/2024, che si era occupato di limitare la possibilità di ricorrere alle modalità alternative di fruizione del Superbonus, vale a dire cessione del credito e sconto in fattura.
Si tratta di una previsione «antifrode», considerato che l’art. 3 del Dl 39/2024 impone il rispetto di tali adempimenti «al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili». L’elevato costo pubblico dovuto al Superbonus, infatti, è un dossier caldo, che ha portato il decisore politico a cercare di contingentarlo, limitando le aliquote, disponendo controlli e, da ultimo, aumentando il carico di comunicazioni obbligatorie.
Come specifica il recente decreto, le informazioni aggiuntive sono un obbligo per tutti coloro che non abbiano concluso i lavori agevolati al 31 dicembre 2023. Ma non solo, perché sono chiamati al rispetto dell’adempimento anche coloro che abbiano dato inizio alla pratica Superbonus, presentando il relativo titolo abilitativo (Cilas) a partire dal 1° gennaio 2024.
Un vero terremoto
In sostanza, ciò significa che anche chi ha terminato tutto quanto di dovere per fruire del Superbonus, avendo per esempio completato le opere nei primi mesi del 2024, dovrà adesso ricontattare i tecnici che erano scesi in campo per poter procedere alla trasmissione dei dati, soprattutto in caso di lavori di tipo antisismico. Infatti, se per gli interventi di efficientamento energetico il Dpcm prevede una «semplice» integrazione dell’asseverazione già da inviare all’Enea, consistente in una sezione aggiuntiva da allegare solo alle asseverazioni prodotte a partire dalla sua data di pubblicazione, per i lavori antisismici i nuovi adempimenti operano anche per il passato.
Nel dettaglio, cioè, viene previsto il caricamento dei dati sul Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche (Pncs) a opera del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore. Tali tecnici dovranno inserire non solo le informazioni già certificate nelle asseverazioni che hanno dovuto produrre per la corretta configurazione del Superbonus, ma anche quelle sui dati catastali e sulla spesa sostenuta ed eventualmente ancora da sostenere.
Nuovi costi da sopportare
Si tratta, insomma, di dati aggiuntivi di un certo peso e anche di difficile calcolo dal punto di vista economico, considerato per esempio che l’Allegato 2 al Dpcm, contenente le linee guida per l’inoltro delle informazioni sul Pncs, impone al direttore dei lavori di distinguere tra le spese relative agli interventi realizzati sulle parti comuni e sulle parti private, una distinzione che dal punto di vista asseverativo non era mai stata richiesta.
In sostanza, le nuove comunicazioni non rappresentano solo una «trascrizione» di asseverazioni già presentate con qualche dato in più, chiamando i tecnici (anche dopo la fine del loro rapporto con il committente) a comprendere il nuovo adempimento e a rispettarlo «sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali e amministrative applicabili». Ciò anche perché il mancato inoltro comporta l’applicazione di una sanzione per il committente pari a 10.000 euro, e persino la completa decadenza dal Superbonus nel caso in cui la relativa Cilas sia stata presentata dopo il 30 marzo 2024. (riproduzione riservata)