Superbonus: gli strumenti nelle mani dell’impresa se il committente fa il furbo
I costi che fuoriescono dalla “copertura” della detrazione devono essere sopportati dal committente, ma la tutela dell’impresa rispetto a un suo inadempimento dipende dai contenuti del contratto d’appalto.
Sono il titolare di una impresa edile che, in più occasioni, dal 2021 al 2023, ha gestito e realizzato vari interventi edilizi agevolabili con Superbonus. In alcuni casi abbiamo anche svolto funzione di General Contractor, operando sempre con la massima professionalità ed onestà, nonostante le note difficoltà derivanti dalla cessione del credito. Per nostra sfortuna, ci siamo imbattuti in un proprietario di un immobile meno onesto di noi che, dopo averci fatto fare tutto il lavoro ed aver beneficiato dello sconto in fattura per oltre 500.000 euro relativamente a una palazzina di sua proprietà, a lavori finiti si sta rifiutando di pagare una differenza a nostro favore pari a 80.000 euro per lavori non ricompresi nei bonus e per attività di progettazione.
Questa cosa non mi va giù e vorrei sapere se il professionista che su nostro incarico si è occupato delle asseverazioni può in qualche modo ritirarle o annullarle, così da far perdere l’intera agevolazione al disonesto committente.
L’Esperto risponde
Il discorso pubblico sul Superbonus si è spesso, e giustamente, concentrato e infiammato sul tema delle frodi e delle truffe. Si parla spesso, infatti, di imprese “furbette”, che falsificano dati o fingono la realizzazione di lavori, così da ottenere indebitamente risorse pubbliche per proprio guadagno, recando danni non solo alle casse dello Stato, ma anche ad eventuali committenti onesti, che seppur non conniventi con tali disegni criminosi, rischiano comunque di trovarsi incastrati nelle maglie di processi civili o tributari.
Si parla molto meno, invece, del caso opposto, ugualmente riprovevole e delicato. Anche il committente, infatti, può fare il furbo ed essere cioè animato dall’intenzione di lucrare sui meccanismi legati ai bonus fiscali, sulle spalle, magari, delle imprese che sopportano con professionalità il peso della gestione non solo del cantiere, ma anche delle pratiche fiscali ad esso connesse.
Sembra essere proprio questa la situazione in cui versa il gentile lettore, che si trova con 80.000 euro che “ballano” poiché il committente, una volta ricevute le opere e applicato lo sconto in fattura grazie al Superbonus, si rifiuta di versare i costi extra. La fattispecie descritta, però, non configura una frode, né una truffa, ma un semplice inadempimento rispetto agli obblighi contrattuali. Per capire come far valere le proprie ragioni, allora, risulta fondamentale leggere il contratto d’appalto, considerato che rivalersi sul committente con il “ricatto” prospettato nel quesito risulta particolarmente difficoltoso. Le asseverazioni tecniche, infatti, non possono essere ritirate.
Inadempimento del committente
Le asseverazioni che i tecnici abilitati devono produrre per permettere al committente dei lavori di accedere alle detrazioni, assumono la forma di atto pubblico nel momento in cui vengono ufficializzate mediante la presentazione agli enti preposti. Per questa ragione, modificarle o addirittura ritirarle rappresenta una strada impraticabile, soprattutto se, come si ricava dal testo del quesito, è già intervenuta la fine dei lavori.
L’unica arma a disposizione della sfortunata impresa, qualora realmente siano già state concluse le procedure edilizie e fiscali è quella (classica) di proporre, mediante l’ausilio di un avvocato, un decreto ingiuntivo, oppure quella di intentare una causa civile per mancato pagamento. In alternativa può essere tentata la strada della mediazione civile.
Prima di procedere per vie legali, però, è consigliabile che l’impresa chiami a rapporto il committente in tutti i modi possibili, nel tentativo di trovare un accordo bonario.
Tutto dipende dal contratto
La strada del contenzioso non sempre è semplice, soprattutto se gli accordi contrattuali non sono chiari, in particolare se non precisano i termini e le modalità di pagamento.
Ad esempio, se il prezzo delle lavorazioni è stabilito nel contratto d’appalto come fisso, l’appaltatore non potrà pretendere ulteriori versamenti a posteriori, anche se si sono aggiunti lavori inizialmente non previsti. Se tali lavori extra vengono eseguiti senza procedere a pattuire prima un prezzo in un nuovo contratto d’appalto, vengono accettati dall’appaltatore, seppur “silenziosamente”, come ricompresi nel prezzo già pattuito, come ha chiarito la Corte di Cassazione (ordinanza n. 26228/2023). Di conseguenza, se l’impresa che solleva il quesito aveva già specificato all’interno del contratto d’appalto stipulato con il committente che alcuni lavori non sarebbero stati oggetto di sconto in fattura poiché non “coperti” dal bonus edilizio, significa che il committente si è impegnato contrattualmente a corrispondere di tasca propria tale pagamento, e che rifiutandosi di farlo incorre in un inadempimento contro il quale può essere attivata la macchina della giustizia.
Se il contratto è invece più vago, le cose per l’impresa si fanno più complicate. Se, ad esempio, gli 80.000 euro che il committente si rifiuta di pagare derivano dall’aggiunta di lavorazioni inizialmente non previste ma necessarie, è possibile che tale costo “in accollo” potesse comunque essere agevolato con Superbonus (come ammesso dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 222/2023), elemento che dunque andrà valutato nello specifico.
Prima di decidere di intentare una causa, dunque, l’impresa dovrà valutare attentamente la contrattualistica, con l’aiuto di professionisti di fiducia sia dell’ambito giuridico che edilizio, poiché è dalle pattuizioni concordate che dipenderanno gli step da seguire.
Come fare se il contratto non tutela
Dalla formulazione del quesito, come si accennava, non è dato sapere come siano regolati realmente i rapporti tra l’impresa e il committente, e una risposta completa non può quindi essere fornita senza addentrarsi nelle “carte” e nei progetti. Tuttavia, se un’impresa (e lo stesso vale per il committente) si rende conto in corso d’opera di avere in essere un contratto d’appalto effettivamente poco chiaro, è consigliabile armarsi di lungimiranza. Prevedere il futuro, chiaramente, è impossibile, ma proprio per questo una contrattualistica che non inquadra con precisione i diritti e i doveri delle parti può rappresentare un grande ostacolo alla propria tutela, soprattutto quando ci sono di mezzo i bonus edilizi. Alla luce di quanto fino a qui evidenziato, infatti, un contratto d’appalto non dettagliato è in grado di mettere in dubbio l’esito di un eventuale contenzioso.
Pertanto, prima di arrivare al punto di rottura con l’altro contraente, è bene mettere in atto eventuali richieste di pagamento anticipato o appositi addendum contrattuali, prima che sia troppo tardi.