Superbonus: gli interventi trainanti, trainati e il sostenimento delle spese
La prassi è concorde nel ritenere che le spese per gli interventi trainati non sono ammesse al superbonus se le opere vengono realizzate dopo la fine dei lavori.
Mi sono accorto che, per errore, il general contractor ha emesso le fatture, con sconto 110%, successivamente alla data di fine lavori, avvenuta nel mese di gennaio 2023. In particolare le fatture in questione riguardano la fornitura di caldaie a condensazione, trainate da un intervento di isolamento delle pareti perimetrali.
Il problema è stato sollevato dal commercialista, il quale ha detto che non intende apporre il visto di conformità fiscale, con conseguente perdita dei benefici e inevitabile contenzioso con il proprietario dell’immobile.
Mi chiedo se questa problematica può giustificare davvero la non apposizione del visto di conformità.
L’esperto risponde: il superbonus e il sostenimento delle spese
In base al testo del quesito risulta che gli interventi ecobonus “trainati” (caldaie a condensazione) sono stati fatturati, con relativo sconto in fattura, dopo la data di fine lavori.
Ciò comporta il venir meno del “traino” rappresentato dall’intervento principale di isolamento termico e quindi viene meno la possibilità di detrazione delle spese (al 110%) per gli interventi trainati rappresentati dall’installazione delle nuove caldaie.
Pertanto si ritiene che il fiscalista abbia tutte le ragioni per rifiutarsi di apporre il visto. La prassi e la normativa fiscale esprimono infatti posizioni concordi:
- l’articolo 119 del D.L. n. 34/2020, al comma 2, nel definire gli interventi “trainati”, stabilisce che gli interventi trainati possono usufruire della stessa aliquota di cui al comma 1, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi “trainanti”;
- il decreto interministeriale 6 agosto 2020, all’articolo 2, comma 5, stabilisce che ai fini dell’applicazione dell’articolo 119, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. In tal caso agli interventi trainati si applica la medesima percentuale di detrazione degli interventi trainanti;
- secondo l’interrogazione del 2 maggio 2023, risposta 5-00784, la data di inizio e quella di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi «trainanti» è, in linea di principio, comprovata dalle abilitazioni amministrative o dalle comunicazioni richieste dalla normativa urbanistica e dai regolamenti edilizi vigenti;
- nel medesimo senso vanno le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate sin dalla prima circolare illustrativa della detrazione Superbonus, vale a dire la Circolare 8.8.2020 n. 24/E, ove si legge “Con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che gli interventi trainati siano effettuati congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al Superbonus si precisa che tale condizione si considera soddisfatta se «le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti». Ciò implica che, ai fini dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. Pertanto, se il contribuente ha sostenuto spese per interventi trainanti (ad esempio per il rifacimento del cd. “cappotto termico” o la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale) a marzo 2020 e, pertanto, non ammesse al Superbonus, non potrà beneficiare di tale agevolazione neanche per le spese sostenute per la sostituzione delle finestre o per l’installazione di impianti fotovoltaici (interventi trainati) ancorché i relativi pagamenti siano effettuati successivamente all’entrata in vigore delle agevolazioni in commento, ad esempio, a settembre 2020 […].
Nell’ipotesi di sconto in fattura “integrale”, come nel caso in esame, vale a dire con fattura “a zero” per effetto dello sconto in fattura (ex art. 121 D.L. n. 34/2020) al 100%, non essendo dovuto alcun pagamento, la data di sostenimento della spesa equivale alla data di emissione della fattura.
Spettano i bonus minori per gli interventi trainati
Se la fattura viene emessa dopo la fine dei lavori, viene meno la condizione richiesta al citato comma 2 per la validità del “traino”.
Nel caso in esame, le caldaie a condensazione non possono perciò essere considerate “intervento trainato” ed il committente non potrà beneficiare del Superbonus per detti interventi. Potrà invece ripiegare su uno dei “bonus minori”, come ad esempio l’ecobonus ordinario.
Si ricorda a tale proposito la risposta ad interpello n. 581 del 05/12/2022, pag. 10-11, ove si legge “le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti». Pertanto, dato che la fattura del 2021 comprende sia delle spese riferite agli interventi trainanti che a quelli trainati, e che la spesa relativa agli interventi trainati sarà sostenuta dopo la chiusura dei lavori trainanti avvenuta a giugno del 2022, gli istanti avranno diritto a fruire del Superbonus e a cedere il relativo credito solo per gli interventi trainanti, mentre per gli interventi trainati potranno fruire delle detrazioni e cedere i relativi crediti sulla base delle altre disposizioni agevolative vigenti (Cfr. articolo 16-bisdel TUIR e articolo 1, commi 344-347, della legge 27 dicembre 2006 n. 296)”.
Esempio di quantificazione del danno
Se la spesa totale per le caldaie a condensazione ammonta ad Euro 100.000,00, al ricorrere delle relative condizioni tecniche, sarà possibile applicare in alternativa alla detrazione 110%, quella ordinaria in misura pari al 65% della spesa sostenuta.
La perdita di detrazioni fiscali, e quindi il danno teoricamente contestabile dal committente, ammonta a 35.000,00 euro (= 100.000,00 x (100%-65%)).
Le responsabilità dei professionisti tecnici
Si possono ravvedere responsabilità in merito alla situazione descritta non solo a carico del tecnico asseveratore, ma anche del direttore dei lavori (figure che possono, o meno, coincidere), il quale avrebbe dovuto verificare l’emissione delle fatture prima di comunicare la fine dei lavori.
A maggior ragione considerando che i lavori sono stati conclusi nel mese di gennaio 2023, quindi lontano da scadenze legate alle tempistiche dei bonus fiscali.
Si ritiene infine che il tecnico asseveratore possa essere sanzionato per violazione del comma 13-bis.1 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, per le errate dichiarazioni rese nell’asseverazione ENEA.