Superbonus e nuovi adempimenti: occhio alla polizza assicurativa
La comunicazione per i lavori antisismici regolata dal DPCM 17 settembre sembra consistere in una vera e propria asseverazione, chiamando i professionisti ad attente verifiche.
In questi giorni molti professionisti attivi nel settore dell’edilizia agevolata stanno facendo i conti con il recente DPCM 17 settembre 2024 che ha attivato i nuovi obblighi comunicativi introdotti con il D.L. n. 39/2024 per chi non ha chiuso i lavori Superbonus al 31 dicembre 2023 e per chi li ha inaugurati a partire dal 1° gennaio 2024.
Superbonus: la comunicazione al PNCS
La fretta nel compilare le schede da caricare sul Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche (PNCS) con i nuovi dati sugli immobili oggetto dei lavori antisismici che hanno dato diritto al Superbonus e sulle relative spese, è del tutto comprensibile, considerando che negli ultimi giorni utili per adempiere qualcosa potrebbe andare storto, come spesso accade quando le procedure si svolgono in forma telematica.
Il DPCM e il relativo portale richiedono l’inserimento di dati in gran parte già presenti in precedenti asseverazioni, portando alcuni a ritenere che si tratti di una mera “trascrizione” degli stessi con qualche aggiunta. Tuttavia una lettura attenta del testo normativo – e un sempre conveniente approccio prudenziale – svelano una faccia della medaglia più insidiosa.
Non si tratta, cioè, di una semplice “comunicazione”, come già poteva intuirsi dal fatto che è prevista, in certi casi, a pena di decadenza dal Superbonus. Piuttosto, l’obbligo pare configurarsi come una vera e propria “nuova asseverazione”, con tutti i rischi che ciò comporta per i professionisti che la sottoscrivono e i committenti che ne beneficiano.
Dunque, per quanto (giustamente) tutti si stiano affrettando ad adempiere, per evitare intoppi futuri occorre considerare alcuni aspetti fondamentali, soprattutto nel caso in cui i professionisti siano chiamati a “riattivarsi” a distanza di tempo dal termine dei lavori agevolati e, dunque, dal loro incarico.
Primo tra tutti, la validità della propria polizza assicurativa specifica per il Superbonus.
Una nuova asseverazione?
La dicitura “nuovi obblighi comunicativi” di cui spesso si parla nei commenti al nuovo DPCM non è impropria. In effetti, l’art. 3 del DL 39/2024 che li ha introdotti prima che fossero regolati nel dettaglio, si riferisce alla trasmissione di informazioni, senza mai esplicitamente definire l’obbligo come “asseverazione”.
Ma ciò non può bastare a ritenere meramente comunicativi i nuovi adempimenti. Lo stesso art. 3, infatti, al suo co. 4 rimanda ad un futuro DPCM la definizione delle modalità per adempiere. Adesso tale DPCM è tra le nostre mani, ed è proprio da quest’ultimo che possiamo comprendere la reale natura del nuovo obbligo.
Ebbene, al suo art. 2, co. 2, si legge chiaramente che “i professionisti abilitati […] trasmettono le informazioni […] sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali e amministrative applicabili, ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, a chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso”. La stessa dicitura, poi, è replicata anche in apertura dell’Allegato 2 al DPCM, che specifica le linee guida per la trasmissione delle informazioni al PNCS.
E non solo, perché l’intero Allegato 2 fa ripetuti riferimenti a una “asseverazione”, tanto che è (giustamente) richiesta la firma digitale dei professionisti chiamati a inoltrarla (progettista, direttore dei lavori e collaudatore), peraltro con dati aggiuntivi rispetto a quelli già comunicati per via “ordinaria”.
Il form richiede la polizza
Chiarite le ragioni per le quali è consigliabile considerare prudenzialmente “asseverativi” tali nuovi obblighi “comunicativi”, proviamo ad addentrarci nel PNCS.
Compilando il form, ci si accorge che questo chiede di dichiarare il possesso della polizza assicurativa Superbonus, esattamente come già facevano i modelli asseverativi del DM 58/2017 in ottemperanza all’art. 119, co. 14 del DL 34/2020, che richiede ai tecnici asseveratori di attivare una polizza con massimale dedicato al Superbonus.
Ciò significa, in sostanza, che chi compila la nuova comunicazione on-line è opportuno che verifichi di avere ancora valida e non scaduta la propria polizza. E non si tratta di un elemento scontato, soprattutto per quei tecnici che stanno tornando sulle pratiche a distanza di mesi o anni rispetto all’asseverazione “cartacea”.
I problemi pratici
Che la polizza sia scaduta, come accennato, non è affatto improbabile. Innanzitutto per i progettisti, che hanno svolto la loro prestazione per primi in relazione alla realizzazione di lavori antisismici agevolati con Superbonus. Ma ciò è possibile anche per il direttore dei lavori e per il collaudatore, soprattutto per lavori più “datati”.
Infatti, le polizze Superbonus, nella maggior parte dei casi, hanno durata annuale e richiedono di essere rinnovate (pagando) in caso di necessità, spesso senza automatismi.
In simili casi potrebbe incorrere in spiacevoli problemi chi proceda alla nuova compilazione senza aver effettuato una verifica sulla validità della polizza, poiché si troverebbe, in sostanza, ad aver dichiarato il falso in atto pubblico, con l’applicazione delle sanzioni sopra menzionate cui il DPCM fa riferimento.
E anche una volta controllato prontamente, se emergesse che la polizza è scaduta, i problemi non mancheranno, dato che il professionista dovrà tornare a battere cassa dai propri clienti per chiedere il relativo rimborso (oltre, volendo, a un nuovo compenso) considerati costi connessi alla necessaria riattivazione della copertura.
A trarne qualcosa di buono saranno invece le compagnie assicurative, che a fronte di un aggravio di rischio pressoché nullo (salvo possibili errori di trascrizione o di inserimento dei nuovi dati), vedranno incrementare i loro guadagni.