Superbonus e comunicazioni al PNCS: l’obbligo dipende dalla data del SAL finale
Le FAQ aggiornate del Portale spiegano chi sia tenuto alla trasmissione dei nuovi dati e offrono una definizione di “lavori conclusi” legata all’emissione dell’ultimo SAL.
Non è passato molto tempo dalla pubblicazione del DPCM 17 settembre 2024, ma le incertezze e le criticità sono già tante. Le informazioni aggiuntive che i beneficiari del Superbonus dovranno caricare sul Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche (PNCS) in relazione ai lavori antisismici, lo si ricorda, sono fondamentali per la corretta spettanza della detrazione.
La pena in caso di inadempimento è infatti quella della decadenza, almeno per le CILAS presentate dopo il 30 marzo 2024. Ma anche negli altri casi scatta comunque una sanzione salata, pari a 10.000 euro.
Nuovi adempimenti Superbonus: aggiornate le FAQ del PNCS
Per questo motivo, ogni chiarimento è da accogliere positivamente, ma resta frustrante constatare che anche oggi che siamo agli “sgoccioli” del Superbonus (almeno sulla carta) bisogna affidarsi a precisazioni pervenute in corso d’opera e in modo informale.
Uno dei primi dubbi lasciati aperti dal DPCM, in particolare, riguarda chi siano i soggetti effettivamente tenuti alla trasmissione. L’obbligo, cioè, è legato al momento in cui i lavori sono “conclusi”, ma il decreto non specifica cosa debba intendersi.
Cosa accade, ad esempio, se manca solo la realizzazione di opere esterne all’edificio che non c’entrano nulla con il Superbonus?
A questa domanda è stata data risposta in una nuova sezione aggiornata delle FAQ presenti sul sito del PNCS.
I soggetti obbligati
A individuare chi siano i beneficiari del Superbonus ai quali si applica il nuovo obbligo comunicativo non è il recente DPCM, ma il precedente DL 39/2024, che aveva introdotto le novità, demandando appunto a un successivo DPCM la specificazione dei loro dettagli.
In particolare, il suo art. 3, co. 3, dispone che a dover trasmettere i dati aggiuntivi sono coloro:
“a) che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
b) che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024”.
Il significato di “lavori conclusi”
Essere o meno obbligati, in sostanza, dipende da quando sono stati conclusi i lavori. Pertanto, è pervenuta al PNCS una domanda fondamentale, che recita: “Quale data di conclusione dei lavori deve essere utilizzata come riferimento per comprendere se sussiste l’obbligo di comunicazione del DL 39/2024?”.
Nella risposta, si legge che “il PNCS considera come data di conclusione dei lavori quella di emissione del SAL finale”. Un chiarimento importante, dal quale discende che chi ha emesso un SAL finale al 31 dicembre 2023 (con data certa) non deve trasmettere alcuna informazione, a prescindere da qualsiasi altra variabile. Ma non solo. È lecito ritenere che sia esentato anche chi abbia trasmesso i modelli di asseverazione relativi al SAL finale nei primi giorni del 2024, purchè con riferimento a un SAL emesso nel 2023.
Gli altri chiarimenti
L’aggiornamento della sezione FAQ del PNCS offre anche altri piccoli – ma sempre utili – chiarimenti. Tra questi, innanzitutto, la specificazione che nel caso in cui non siano state sostenute spese relative all’intervento antisismico agevolato nel 2024, il relativo campo va comunque obbligatoriamente compilato, inserendo il valore “0,00”.
Poi, il PNCS spiega che i dati relativi all’Allegato B da inserire sul Portale devono essere conformi a quelli del modulo già consegnato a suo tempo agli enti preposti, dunque senza effettuare “perfezionamenti”. I dati economici che deve inserire il direttore dei lavori, inoltre, devono essere indicati sempre comprensivi di IVA.
Infine, il PNCS precisa che nella sua nuova versione è adesso possibile riferire a una sola pratica più riferimenti catastali, mentre resta ancora “in fase di sviluppo” la funzionalità che permette di compilare l’asseverazione del collaudatore.