In materia di Superbonus se ne sono viste di tutti i colori. Ma proprio quando si pensava che non ci si sarebbe più stupiti di nulla, ecco che bisogna ricredersi ancora una volta. Con l’emanazione del DPCM 17 settembre 2024, che contiene le regole operative per la trasmissione di nuovi dati certificati dai professionisti in relazione agli interventi agevolati con Superbonus (non conclusi alla data del 31 dicembre 2023 o avviati dal 1° gennaio 2024), infatti, si è chiamati a risolvere l’ennesimo rompicapo.

Il testo normativo è poco chiaro, lasciando i tecnici alle prese con un adempimento confuso, nel più totale silenzio delle istituzioni che dovrebbero rappresentarli. Neanche i chiarimenti pervenuti con la pubblicazione delle FAQ sul sito del PNCS (il Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche sul quale vanno caricati i dati relativi ai lavori antisismici) sono riusciti ad aiutare, lasciando, anzi, ancor più sbigottiti. L’ultima versione, datata 16 ottobre 24 e trascritta in allegato al presente articolo con numerazione delle FAQ, è ancor più nebulosa, e i termini impiegati (poco puntuali) sono a volte contradditori. A ciò, si aggiungono dubbi sul “valore” delle stesse FAQ, che non possedendo rango normativo, vanno usate “cum grano salis”.

Chi deve fare la comunicazione

È il dubbio principale, che campeggia in questi giorni in tutti i gruppi WhatsApp nei quali i tecnici si scambiano consigli, alimentato ancor più dalle citate FAQ.

Secondo il testo normativo deve effettuare la comunicazione, tra gli altri, chi non ha terminato “i lavori” entro il 31 dicembre 2023. Ma cosa si deve intendere con il termine “lavori”? I lavori agevolati o l’insieme dei lavori descritti nella pratica edilizia?

Tale parola andrebbe considerata prudenzialmente, come spesso suggerito in queste pagine. Ad esempio, in tempi meno recenti il legislatore era stato più preciso nell’utilizzarla, riferendola esplicitamente al totale dell’intervento agevolato. Ci si riferisce, cioè, alla Legge 234/2021, che prorogava il Superbonus al 31 dicembre 2022 per le villette “a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo”, rendendo possibile concludere che per valutare il requisito bisognasse fare riferimento all’ammontare complessivo delle spese desumibile dal contratto di appalto e non agli importi ammessi a detrazione.

L’estensore delle FAQ, invece, sembra essere più di manica larga, o meglio lo è diventato da un certo punto in poi.

Infatti, mentre all’inizio del vademecum (FAQ 1) si legge che “il nuovo obbligo normativo […] richiede, per un’esigenza di completezza di informazioni, che, per tutti i progetti non ancora conclusi alla data del 1° gennaio 2024”, parlando quindi estensivamente di “progetti non ancora conclusi” (definizione che comprende tutte le opere in progetto, non solo quelle agevolate), più avanti (FAQ 8) si precisa che occorre fare riferimento, per capire se si rientra nell’obbligo, alla data di emissione del SAL finale, come confermato anche nella FAQ 13 (ove si parla addirittura di “sottoscrizione del SAL”), per poi (FAQ 24) precisare che per data di emissione del SAL finale “è da intendersi” quella di “emissione del modello B-1”.

Insomma, il DPCM menziona i “lavori” senza altro aggiungere, mentre le FAQ arrivano a dire che non rientra nell’obbligo chi ha “emesso” o “sottoscritto” un SAL finale prima del 1° gennaio 2024, aprendo almeno un paio di dubbi. Detto SAL deve avere data certa? Rileva la data di trasmissione agli enti preposti, che può cadere nel 2024 anche in caso di emissione/sottoscrizione precedente?

L’assenza del SAL

Gran parte dei riferimenti temporali contenuti nelle FAQ sono dunque legati al SAL. Ma l’emissione dei SAL è una facoltà, non un obbligo. Lo diventa solo in caso di cessione dei crediti o sconto in fattura per i meccanismi previsti dall’art. 121 del DL 34/2020. La FAQ 24 va però oltre e fa coincidere la data di emissione del SAL finale con quella di “emissione” del modello B-1 “che è l’asseverazione dello stato finale”, così recita.

Sembrerebbe allora che chi non ha “emesso un SAL”, magari perché le spese per i lavori sono detratte in maniera diretta, goda di un briciolo di certezza. Se ha “emesso” il modello B-1 entro il 31 dicembre 2023 non deve effettuare la comunicazione. Le FAQ non considerano, però, che esiste la possibilità di considerare il SAL emesso “tacitamente”, nel senso che ogni qual volta sia finalizzato il pagamento dei lavori, vi è – in un certo senso – un SAL, preferendo legare alla produzione del modello B-1 la data del SAL finale.

Obbligo “temporalmente indeterminato”

Purtroppo, chi, per i motivi sopra detti, non ha emesso il SAL ma ha emesso il modello B-1 entro il 31 dicembre 23 non è invece esente da dubbi. Innanzitutto, non si comprende se per datare il modello B-1 bisogna riferirsi alla sua sola produzione o anche alla sua protocollazione.

Ma non solo. La FAQ 25 complica il quadro rispondendo alla domanda: “Cosa succede se non è mai stato creato un SAL per una pratica?” Risposta: “La data di riferimento per l’applicazione dell’obbligo normativo coincide con quella di adozione di ciascun SAL; in assenza di SAL emessi tale obbligo resta temporalmente indeterminato”.

Non sembra allora sufficiente essere in possesso di un modello B-1 precedente al 31 dicembre 2023 per ritenersi esentati dall’obbligo. Quest’ultimo, cioè, sussiste comunque, ma “resta temporalmente indeterminato”. Cosa significa? Che va rispettato ma senza una scadenza precisa, cosicché non scattano le sanzioni da ritardo previste dal DPCM? O il punto potrà essere oggetto di successive interpetazioni?

Tra i tanti dubbi una certezza

Come già abbiamo avuto modo di scrivere in queste pagine, la comunicazione prevista dal DPCM non costituisce un vero e proprio “obbligo”. O meglio lo diventa solo per i casi in cui è prevista, come sanzione, la decadenza dal Superbonus. In tutti gli altri casi (CILAS presentata prima del 30 marzo 2024) la sanzione è fissa e, per alcuni, potrebbe risultare persino “abbordabile” (10.000 euro), consentendo di “fare dei ragionamenti” di convenienza. Eseguire la comunicazione “aiutando” il Fisco qualora voglia accendere i fari sulla pratica, oppure rimanerne fuori, pagando? Considerate le difficoltà operative dei controlli cartacei, non essendo semplice reperire i dati presso gli archivi comunali, non è affatto una domanda scontata, per chi magari ha beneficiato di “sconti” con qualche zero in più rispetto a quelli della sanzione.

Allora, è bene che i tecnici ricordino che, nel caso di lavori conclusi, sarà di certo opportuno segnalare il nuovo adempimento ai propri clienti, ma che si dovrà procedere con la compilazione della comunicazione solo se incaricati in tal senso, sapendo di aver diritto a chiedere un giusto compenso e premurandosi di tutelarsi con una polizza valida (nonostante, come si avrà modo di approfondire in un successivo articolo, la FAQ 18 non la ritenga obbligatoria).