Superbonus e bonus edilizi: i 3 livelli di controllo del Fisco
L’Agenzia delle Entrate può operare mediante tre “livelli” di controllo, avvalendosi anche di presunzioni se si trova in una posizione di “inferiorità conoscitiva”.
A proposito del Superbonus, ma non solo, si è detto e si è scritto spesso quanto sia importante “fare le cose per bene”, con lo spauracchio dei futuri controlli dell’Agenzia delle Entrate. Perciò, i professionisti sono concordi nel ritenere necessario svolgere uno studio di fattibilità prima dei lavori, documentare dettagliatamente lo stato dell’edificio precedente agli interventi, redigere progettazioni complete ed esaurienti, ponendo attenzione alla chiarezza degli elaborati e alla correttezza sul piano edilizio e urbanistico.
Le verifiche per evitare le contestazioni
Sempre dal punto di vista tecnico, si è detto anche che è opportuno tenere una contabilità analitica dei lavori, dettagliare le fatture, controllare i materiali e le qualifiche della ditta che esegue le opere. E la lista degli accorgimenti da tenere a mente per evitare contestazioni potrebbe proseguire ancora.
In alcuni casi, potrebbe essere utile nominare un coordinatore, una figura professionale in grado di tirare le fila e verificare che tutti gli elementi siano al loro posto e i vari adempimenti eseguiti al momento giusto, perché, non dimentichiamolo, il diritto ai bonus fiscali viene meno se non si centrano le scadenze fissate dalle varie fonti normative.
Nonostante questo proliferare di prassi precauzionali giustamente condivise, più raramente – forse quasi mai – ci si è interrogati sui tecnicismi che giustificano un simile livello di attenzione e su quali conseguenze mirano ad evitare in termini di accertamento.
I tre livelli di controllo delle Entrate
Conoscere come opera l’Agenzia in sede di controllo può essere utile a scongiurare ipotesi di contestazioni da parte della stessa quando si intende eseguire interventi edilizi fruendo di bonus fiscali.
Le norme in materia di accertamento sono basate sul DPR 600/1973, recante titolo “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”, che descrive tre tipi di controllo a disposizione dell’amministrazione finanziaria. Il primo, detto liquidatorio (art. 36-bis), si attiva nel caso più semplice, quello in cui le “carte” non sono corrette. Scatta in maniera automatizzata in sede di liquidazione delle imposte in base alle dichiarazioni dei redditi rese dai contribuenti e, tra le altre cose, mira a correggere errori di calcolo. Se emergono anomalie, parte un avviso bonario indirizzato al contribuente.
L’art. 36-ter regola poi il controllo c.d. formale, che riguarda anche il caso in cui le “carte” sono in regola. Con questo, l’Agenzia può entrare più nei dettagli, con l’obbligo di aprire un contraddittorio e con la possibilità di richiedere al contribuente documentazione non in suo possesso attestante il sostenimento delle spese (fatture, bonifici, ecc.).
La terza ed ultima ipotesi riguarda il controllo sostanziale (artt. 37 e ss.), con il quale cioè l’AdE non si ferma a verificare la correttezza formale delle dichiarazioni, ma entra nel merito della situazione reddituale del singolo, svolgendo una vera e propria attività di indagine.
Controllo formale della documentazione
Tramite il primo livello di controllo (quello svolto in modo cartolare secondo l’art. 36-bis), l’Agenzia non può conoscere alcuni “dettagli” particolarmente rilevanti in relazione alla legittimità della spettanza dei bonus edilizi, che emergono invece dalla documentazione della quale può entrare in possesso con il controllo formale (art. 36-ter).
È proprio dal controllo formale della documentazione, ad esempio, che può risultare la sussistenza di irregolarità urbanistiche o il rispetto dei parametri che occorre soddisfare per ottenere il Superbonus.
Ma in cosa consiste il controllo formale? In base ad alcuni criteri selettivi individuati annualmente dal Ministero delle Finanze, che vedranno con buona probabilità il Superbonus ai primi posti, l’Agenzia può rilevare elementi di incoerenza in grado di mettere in discussione la spettanza delle agevolazioni tributarie. In questo caso, si aprirà un contraddittorio, e il contribuente riceverà una notifica motivata con l’invito a “fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi”.
Dunque, l’Agenzia può chiedere al contribuente non solo chiarimenti, ma anche la documentazione sulla cui base sono state effettuate le detrazioni fiscali (fatture, asseverazioni, etc.). Ed è proprio qui che risiede l’importanza di possedere una documentazione impeccabile: grazie a questa, il contribuente che si trovi ad essere parte del contraddittorio aperto in fase di controllo formale, avrà modo di provare la regolarità della propria posizione.
E se la documentazione è ineccepibile?
Cosa succeda se la documentazione è carente o imprecisa è cosa nota. Gli uffici competenti possono contestare la non spettanza o l’inesistenza del credito legato al bonus edilizio, con ciò che ne deriva. Ma se la documentazione è completa, ciò potrebbe non bastare a coprirsi del tutto le spalle da contestazioni dell’AdE.
Come richiamato poc’anzi, l’amministrazione finanziaria ha a disposizione anche un controllo di tipo sostanziale (artt. 37 e ss.), attivabile anche questo con criteri selettivi o mirati. Si tratta di un accertamento di merito che presenta molte differenze rispetto agli altri due livelli di controllo: ad esempio la possibilità per l’Agenzia di ricorrere a presunzioni. La prova a carico dell’amministrazione, cioè, deve essere sicuramente ben motivata come negli altri casi, ma può, nel rispetto del contraddittorio con il contribuente, essere ottenuta non direttamente (tramite la dimostrazione del fatto), bensì basandosi su circostanze diverse ma inferenzialmente legate al fatto da dimostrare. In altre parole, l’Agenzia può agire sulla base di elementi non di per sé illeciti ma che lasciano presumere, appunto, che esista un elemento illecito sottostante.
Semplificando si tratta di una modalità operativa riconosciuta all’ordinamento per risolvere la condizione di “inferiorità conoscitiva” nella quale molto spesso si trova ad operare, non essendo presente nei luoghi e nei tempi in cui si sono svolti i fatti.