In materia di bonus edilizi e di Superbonus, si sta facendo giustamente un gran parlare dei profili di responsabilità nel caso di recuperi fiscali. Quando, ad esempio, il plafond viene sovrastimato o si verificano irregolarità più gravi come il mancato soddisfacimento dei requisiti tecnici necessari per accedere al bonus o la mancata esecuzione dei lavori agevolabili, si è sempre messo l’accento sul fatto che il primo a risponderne è il contribuente/committente.

Bonus edilizi e responsabilità professionali

Ed è vero, perché è il primo titolare del credito d’imposta ad essere individuato dalla normativa come responsabile. Tuttavia, come al solito, il mondo reale si scontra con la disciplina, generando difficoltà che possono portare il beneficiario a sopportare sanzioni onerose anche nel caso in cui egli sia del tutto estraneo a quanto accaduto.

E non si tratta di un’ipotesi remota, quanto piuttosto di una “regola”.

È normale, cioè, che il proprietario di un immobile che deve realizzare interventi edilizi si rivolga a varie figure professionali, e non solo, del mondo delle costruzioni come ingegneri e architetti. Infatti, da quando i bonus edilizi hanno raggiunto il loro massimo livello di fama (vale a dire con l’introduzione nel 2020 del Superbonus), non c’è proprietario che non valuti la possibilità di usufruire di qualche beneficio fiscale, chiamando a rapporto anche professionisti tributari e fiscali. E non solo, perché com’è noto sul mercato vi sono soggetti che offrono servizi “tutto compreso”, i c.d. General Contractor, che si occupano di gestire tutti gli aspetti cantieristici, unitamente a quelli fiscali e amministrativi legati agli adempimenti necessari per fruire dei bonus edilizi.

In tutto questo, il beneficiario resta “fuori dai giochi”, ma allo stesso tempo può essere chiamato a pagare per eventuali irregolarità riscontrate dall’Amministrazione finanziaria.

Tuttavia, un principio generale della disciplina tributaria, richiamato anche dalla stessa Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 33/E/2022, permette di far salvo il beneficiario almeno dal versamento delle sanzioni, nel caso in cui egli sia stato indotto in errore in maniera incolpevole.

L’errore incolpevole

Davvero chi si è affidato a un tecnico o a un General Contractor che hanno poi determinato la commissione di una violazione non può far altro che stringere i denti e pagare di tasca propria per l’indebita percezione di un bonus? Non è proprio così.

Per comprendere le conseguenze delle contestazioni fiscali, infatti, bisogna uscire dalla disciplina specifica dei bonus, e considerare la normativa tributaria nel suo insieme. Così, analizzando il D.Lgs. n. 472/1997 che ancora oggi regola le sanzioni tributarie, si arriva al suo art. 10, che recita: “Chi, con violenza o minaccia o inducendo altri in errore incolpevole […] determina la commissione di una violazione ne risponde in luogo del suo autore materiale”.

Un po’ come nel diritto penale, insomma, se qualcuno è stato costretto con la forza o indotto a commettere un’irregolarità, a risponderne è colui che lo ha portato ad agire in tal modo.

Tale principio, anche di natura tributaria, può aprire allora larghi spazi per difendersi da una contestazione dell’AdE relativa alla non spettanza di un bonus edilizio. Anche se è vero che General Contractor e tecnici difficilmente praticano” violenze o minacce”, con il loro operato e la loro professionalità possono comunque assicurare di star facendo “tutto bene”, generando nel beneficiario un legittimo affidamento e rendendolo così un mero “autore materiale” di violazioni di cui non ha colpa.

L’opinione dell’Agenzia delle Entrate

Non vi sono, ad oggi, sentenze che applicano il citato art. 10 a casi specifici relativi ai bonus edilizi, ma la sua operatività in materia non è per nulla implausibile.

Innanzitutto perché, come accennato, è una norma contenuta nella disciplina delle sanzioni tributarie, in cui dunque certamente ricadono anche le detrazioni edilizie. Ma non solo, perché è stata l’Agenzia delle Entrate stessa a citarlo nei propri documenti di prassi.

Nella citata Circolare n. 33/E/2022, con la quale l’AdE ha approfondito il tema della responsabilità nei bonus edilizi, viene esplicitamente richiamato l’art. 10 sull’errore incolpevole, senza però che l’amministrazione fiscale si dilunghi nell’offrire indicazioni operative in merito. Tuttavia, in una nota, le Entrate specificano che “l’esimente dell’errore incolpevole non è invocabile dal soggetto che abbia agito con dolo o colpa”.

Come a dire, insomma, che il beneficiario indotto in errore è salvo dalle sanzioni solo se davvero non aveva piena consapevolezza e volontà di mettere in atto una violazione, né ha peccato di negligenza nel delegare totalmente a qualcun altro gli espletamenti amministrativi, fiscali ed edilizi che sottostanno alla spettanza dei bonus senza vigilare.

L’opinione dei Giudici

In base a quanto molto sinteticamente riportato dal Fisco, in particolare, a salvare il beneficiario di un bonus edilizio dal versamento di sanzioni non basterebbe il solo fatto di aver incaricato di tutto altri soggetti, tecnici o General Contractor che siano. Si tratta di una considerazione ragionevole, che trova anche spazio nelle sentenze che riguardano l’applicazione della disciplina tributaria dell’errore incolpevole.

Ad esempio, con la sentenza n. 3651/2011 la Corte di Cassazione ha specificato che il contribuente deve comunque provare di aver operato con la dovuta diligenza prevista dall’art. 1176 cc. Tuttavia, quella richiesta alle persone fisiche che non svolgono attività professionale è la diligenza media, la c.d. diligenza del buon padre di famiglia. Vale a dire che certamente un beneficiario che si sia del tutto disinteressato della pratica edilizia, senza una media diligenza nel controllare (per quanto nelle sue possibilità) l’operato dei professionisti, non potrà sfruttare l’esimente sanzionatoria dell’errore incolpevole.

Viceversa, non sarebbe da escludere una totale esenzione dal pagamento delle sanzioni per il beneficiario di un bonus edilizio che sia stato solo un autore materiale di una violazione cui è stato indotto in maniera incolpevole da altri soggetti, applicando l’art. 10 del D.Lgs. 472/1997.