Agli sgoccioli del Superbonus, sono molti i committenti dei lavori che si trovano ad avere a che fare con difficoltà più o meno gravi che possono mettere a rischio la corretta spettanza della detrazione fruita. Come si è detto spesso, buona parte dei problemi può derivare da come si sono svolti i rapporti con l’impresa esecutrice degli interventi agevolati. Si pensi al caso in cui i lavori vengono lasciati “a metà” o realizzati in maniera insoddisfacente, presentando vizi o difetti tali da non raggiungere gli obiettivi di efficientamento energetico o miglioramento sismico richiesti dalla normativa per accedere al Superbonus.

Eppure, l’andamento dei lavori non è l’unico aspetto che può inficiare la regolarità della pratica Superbonus. Un vizio nel titolo abilitativo dei lavori, infatti, o nella CILAS, è in grado di far crollare l’intero castello. E così, anche quei pochi fortunati che non hanno vissuto “intoppi” possono comunque vedersi contestata la spettanza della maxi-detrazione.

A causa di un “fraintendimento” della normativa Superbonus, infatti, alcuni immobili sono stati oggetto di lavori agevolabili nonostante su questi gravassero abusi edilizi. Una recente sentenza del TAR Campania, però, la n. 5934 dello scorso 5 novembre, ha chiarito come in tali casi il Comune abbia tutto il diritto di dichiarare la CILAS “improcedibile”, con tutto ciò che consegue in termini di decadenza dal bonus edilizio connesso.

Per il Superbonus non serve lo stato legittimo?

L’equivoco che ha portato alcuni committenti a dare inizio ai lavori Superbonus anche in presenza di irregolarità edilizie sull’immobile deriva da una norma introdotta dal Decreto Semplificazioni (D.L. n. 77/2021). Quest’ultimo, nel dettaglio, ha eliminato, per tutti gli interventi che beneficiano del Superbonus, la necessità di dover procedere all’attestazione dello stato legittimo dell’immobile.

La norma, confluita nell’art. 119, co. 13-ter del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), ha aperto un dibattito accesso tra gli esperti della materia, lasciando spazio in questi anni ad interpretazioni più o meno restrittive.

Da un lato, alcuni hanno letto la disposizione nel senso di ritenere del tutto irrilevante la presenza di irregolarità edilizie rispetto alla legittima spettanza del bonus. Dall’altro, invece, una lettura più rigida ha ritenuto che la preesistenza di abusi edilizi rispetto all’inizio dei lavori agevolabili con Superbonus fosse persino da “elevare” a causa di decadenza dall’agevolazione.

L’orientamento della giurisprudenza

Com’è normale, simili questioni sono giunte fino alle aule di giustizia, andando a formare un sempre più consolidato orientamento giurisprudenziale che si muove, purtroppo, nella direzione più “dura” tra le due menzionate.

È questo il caso della citata sentenza n. 5934/2024 del TAR Campania, che non ha accolto il ricorso di un condominio che si opponeva al provvedimento con cui il Comune bloccava la CILAS da questo depositata per la realizzazione dei lavori Superbonus.

In particolare, infatti, sull’immobile erano stati eseguiti nel 1996 interventi difformi a quelli dichiarati al tempo, con la realizzazione di un numero di box auto maggiore, modificando anche le vie di fuga per la sicurezza antincendio, senza rispettare le relative normative.

Tale irregolarità pregressa, per il Comune, rende improcedibile la CILAS. Si tratta di una decisione che il TAR ha ritenuto del tutto condivisibile, ritenendo che “anche nel caso di specie debba farsi applicazione del principio generale a mente del quale gli interventi edilizi, per essere lecitamente realizzati, devono afferire a immobili non abusivi, verificandosi altrimenti un effetto di propagazione dell’illecito per cui le opere aggiuntive partecipano delle caratteristiche di abusività dell’opera principale”.

La normativa Superbonus non fa sconti

Insomma, nonostante il menzionato art. 119, co. 13-ter del D.L. n. 34/2020 renda superflua l’attestazione dello stato legittimo in relazione agli immobili oggetto di lavori Superbonus, ciò non si traduce in un “liberi tutti”.

Come specificato nella stessa sentenza del TAR Campania, infatti, la norma rappresenta una mera “semplificazione dell’iteri amministrativo”, semplificazione che, però, “non comporta l’irrilevanza degli abusi edilizi eventualmente sussistenti”.

Si tratta, tra l’altro, di un’opinione del tutto in linea con le precedenti pronunce della giurisprudenza già pervenute in materia (si veda, ad esempio, la sentenza n. 18386/2023 del TAR Lazio), secondo le quali, in sostanza, la norma di semplificazione non può far venir meno il principio generale in base al quale non è in ogni caso lecito eseguire interventi edilizi su immobili abusivi.

I possibili recuperi fiscali

In simili casi, però, le conseguenze potrebbero non limitarsi alla sfera amministrativa. Le conclusioni a cui è giunta la giurisprudenza, infatti, possono esporre coloro che hanno commissionato lavori Superbonus su immobili gravati da irregolarità edilizie persino alla decadenza dall’agevolazione fiscale.

Infatti, sempre a norma dell’art. 119, co. 13-ter del D.L. n. 34/2020, tra le cause di decadenza del Superbonus è presente il caso in cui gli interventi siano realizzati in assenza di CILAS. Ciò significa che se il titolo amministrativo che abilita i lavori Superbonus (la CILAS) viene meno a causa di un provvedimento del Comune giustificato, come si è visto, dalla preesistenza di abusi edilizi, il bonus potrebbe altresì essere contestato dall’Agenzia delle Entrate, con tutto ciò che ne consegue in termini di recupero fiscale e applicazione di sanzioni e interessi.