Le lettere di compliance sugli aggiornamenti catastali, inviate dall’Agenzia delle Entrate, sono arrivate a destinazione, e i contribuenti interessati non potranno più sottrarsi alla necessità di verificare, con l’assistenza di un tecnico abilitato, se gli interventi edilizi effettuati richiedano effettivamente l’aggiornamento catastale, con la conseguente variazione della categoria o della classe, parametri da cui deriva la rendita e, di riflesso, la tassazione applicata all’immobile.

L’Agenzia ha infatti individuato i soggetti che hanno beneficiato del Superbonus e hanno scelto di fruire dello sconto in fattura o della cessione del credito fiscale, inviando loro una comunicazione bonaria che li invita a esaminare se la tipologia e l’entità dei lavori eseguiti abbiano modificato permanentemente i parametri catastali, operazione che richiede un elevato livello di tecnicismo. Il primo aspetto da valutare è la natura degli interventi, se abbiano inciso sulla “consistenza” dell’immobile, ossia sulle caratteristiche geometriche o sul numero dei vani. Qualora, ad esempio, l’immobile sia stato ampliato, l’aggiornamento catastale è obbligatorio, comportando il caricamento di una nuova planimetria e il ricalcolo della rendita, che dipende direttamente dal numero dei vani.

Le modifiche da considerare

Inoltre, occorre determinare se i lavori abbiano modificato la “tipologia costruttiva” del bene, come nel caso dell’aggiunta di nuovi impianti o di un significativo rinnovamento delle finiture. Se ciò avviene, sarà necessario procedere con la variazione della classe catastale, che vengono stabilita in base a criteri comparativi tipici dell’estimo catastale.

Infine esiste il caso, ricorrente nell’ambito del Superbonus, in cui gli interventi non hanno determinato modifiche alla tipologia o alla consistenza dell’immobile, come nel caso dei lavori finalizzati esclusivamente al risparmio energetico. In questi casi, la verifica dell’aggiornamento catastale deve essere effettuata confrontando il “valore catastale” ante operam, desumibile dalla visura, con quello post operam di ogni singola unità immobiliare, calcolato in base al costo dei lavori attualizzato al 1988-89, anno dell’ultima revisione degli estimi catastali. Se il rapporto tra i due valori risulta superiore al 15%, è obbligatorio procedere con l’aggiornamento della classe, come previsto dalla legge n. 311 del 30 dicembre 2004 e successivamente precisato dalla determinazione dell’Agenzia del Territorio del 16 febbraio 2005.

Si tratta, come detto sopra, di procedure altamente tecniche, che possono essere svolte solo da professionisti abilitati in grado di valutarle nei dettagli e di comunicarle ad AdE mediante l’impiego dell’apposito software messo a disposizione e denominato Docfa (Documenti catasto fabbricati).

Lavori ultimati oltre i trenta giorni

Tuttavia, se i lavori sono stati completati da oltre trenta giorni, decorrenti dalla data di fine lavori, anche il contribuente che adempie spontaneamente rischia una sanzione che, ai sensi dell’articolo 28, comma 1, del Regio decreto-legge n. 652/1939, varia da 1.032,00 euro a 8.264,00 euro. In tal caso è possibile avvalersi del “ravvedimento operoso” e così, se l’irregolarità viene corretta in modo spontaneo entro 90 giorni dalla violazione, la sanzione si riduce a un decimo del minimo.

In mancanza dell’adempimento richiesto, ai soggetti interessati, gli uffici provinciali dell’Agenzia delle entrate, decorso il termine di novanta giorni dalla notifica della richiesta, ove ne ricorrano i presupposti, provvedono all’aggiornamento d’ufficio. Sono posti a carico dei soggetti inadempienti, oltre ai tributi dovuti, alle sanzioni previste e alle spese di notifica, gli oneri per l’attività svolta dall’ufficio.