SUPERBONUS 110% E UNIFAMILIARI: IL 70% VA COMPLETATO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022?
Tradendo le aspettative di molti contribuenti che ci avevano sperato, il Parlamento non si è espresso (o ancora non lo ha fatto), sulla possibilità di togliere il paletto del 30 settembre 2022, entro il quale il Direttore dei Lavori deve attestare, con le modalità indicate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, l’esecuzione del 30% del “intervento complessivo”.
Ciò al fine di poter godere della proroga del Superbonus al 31 dicembre 2022, per gli interventi edilizi realizzati dalle persone fisiche sulle “villette” o unità autonome ed indipendenti.
Laddove ciò non avvenga, ovvero avvenga in modo non corretto, ad esempio mancando di produrre “adeguata documentazione a supporto” o non apponendovi data certa, in caso di futuri controlli fiscali, ci sarà la possibilità di perdere la super detrazione con riferimento alle spese pagate successivamente al 30 giugno 2022.
Questa regola è stata confermata dalla Circolare AdE n. 23/E/2022 del 23/06/2022, in base alla quale:
“il Superbonus si applica alle spese sostenute entro il 30 giugno 2022 per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, ovvero per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi dell’articolo 119 del decreto Rilancio7”.
Peccato che manca la stessa chiarezza su ciò che occorre fare successivamente alla data del 30 settembre per continuare ad essere in regola e beneficiare fino alla fine del Superbonus.
Il restante 70% dei “lavori complessivi” va completato entro il 31 dicembre 2022?
La risposta alla domanda, se presa letteralmente, è negativa, ovvero non è necessario terminare il restante 70% dei “lavori complessivi” entro fine anno.
Ma per essere precisi, come in questi casi bisogna sempre essere, è opportuno distinguere alcuni aspetti:
- il diritto alla detrazione
- il diritto alla cessione del credito o allo sconto in fattura
- l’intervento al quale fare riferimento per determinare il 30% e il restante 70%.
Il diritto alla detrazione
Quanto al diritto alla detrazione, la normativa fa esclusivo riferimento alla data di sostenimento delle spese. L’ultimazione dei lavori può essere anche successiva, non essendo mai stato indicato da AdE un termine diverso da quello fissato dai titoli autorizzativi, normalmente pari a 3 anni dalla data del rilascio, salvo possibilità di proroghe.
In tal senso si veda la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-07055 del 17 novembre 2021, nella quale è stato specificato che risulta “…indifferente la data di ultimazione degli interventi agevolabili”, anche se, “…ai fini del consolidamento della detrazione” è necessaria l’effettiva ultimazione dei lavori.
Quindi, se per qualunque motivo i lavori non venissero ultimati, il diritto alla detrazione per le spese sostenute, anche per quelle sostenute entro i termini dell’agevolazione, viene perso.
Il diritto alla cessione del credito o allo sconto in fattura
Quanto al diritto alla cessione del credito o allo sconto in fattura, secondo l’Agenzia delle Entrate, occorre che anche i lavori (o un SAL almeno 30% / 60%) siano raggiunti entro l’anno. In mancanza, stando sempre alle interpretazioni restrittive fornita da AdE, resta solo la detrazione in dichiarazione dei redditi.
In tal senso si veda l’interpello regionale DR Veneto n. 907/1595 del 2021, che recita:
“- il diritto alla detrazione, nel rispetto di tutti i requisiti previsti, matura in relazione alle spese sostenute nel medesimo periodo di imposta;
– l’importo della detrazione cedibile sotto forma di credito di imposta è pari all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascuno dei fornitori;
– per il diritto all’esercizio dell’opzione, in relazione agli interventi che godono della più elevata di aliquota di detrazione prevista dal Superbonus, occorre che sia stato anche raggiunto il SAL pari al minimo del 30% dell’intervento complessivo.
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra riportato, si ritiene che debbano coesistere entrambe le condizioni (spese sostenute e importo del SAL pari al 30%) nel medesimo anno di imposta, per usufruire della opzione di cui all’art. 121, in relazione agli interventi di cui all’art. 119, del d.l. n. 34 del 2020”.
L’intervento al quale fare riferimento per determinare il primo 30% e il restante 70%
Il 30% che permette di superare lo sbarramento del 30 settembre deve essere determinato, ormai lo abbiamo capito, con riferimento ai “lavori complessivi”. Quindi, ad esempio, chi fa un intervento di efficientamento energetico e antisismico, se anche al 30 settembre avesse terminato l’intervento antisismico e avesse raggiunto il 40% dei lavori energetici meritevoli di beneficiare del 110% ma, nell’insieme, non avesse superato il 30% dell’intervento complessivo, non avrebbe la possibilità di godere della proroga.
Per la determinazione del restante 70% (dell’intervento complessivo) vale la stessa regola, ma in modo inverso. Vediamolo con un esempio.
Se il 70% si componesse delle seguenti percentuali di lavori:
- 10% di lavori che non beneficiano del Superbonus ma, magari dei bonus fiscali ordinari (bonus casa, ecobonus 50/65%, etc);
- 35% di lavori meritevoli di Sismabonus;
- 25% di lavori meritevoli di ecobonus.
In tal caso è evidente che i lavori afferenti al primo 10% non dovrebbero essere considerati né ai fini dei pagamenti da effettuare entro il 31 dicembre, né al fine della determinazione dei SAL Superbonus, trattandosi di detrazioni che la legge di bilancio 2022 ha prorogato per tutto il 2024.