Tra le proroghe più attese alle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) previste dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 vi è senza dubbio quelle per le unifamiliari o meglio per i soggetti beneficiari di cui all’art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Superbonus 110%: la proroga per le unifamiliari

Scongiurate le ipotesi di proroga previste dalla prima versione del disegno di legge, la Legge di Bilancio 2022 ha apportato parecchie modifiche alle disposizioni per la fruizione del bonus 110% e tra queste lo slittamento dell’orizzonte temporale per i beneficiari “persone fisiche” che potranno riqualificare i loro immobili fino al 31 dicembre 2022 ma solo a patto che al 30 giugno 2022 abbiano già effettuato lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Superbonus 110% e unifamiliari: la domanda alla posta di LavoriPubblici.it

Alla posta di LavoriPubblici.it è arrivata la seguente domanda da Marco P.: “Per verificare il 30% del SAL al 30/06/2022 per proseguire i lavori fino al 31/12/2022, questo SAL al 30% in una demolizione e ricostruzione (sismabonus + ecobonus) come lo calcolo? Il 30% sul totale unico dell’intervento, oppure il 30% di sisma e il 30% di eco?”.

Superbonus 110% e unifamiliari: la risposta dell’esperto

Questa la mia risposta: “A proposito della proroga al 31 dicembre 2022 delle detrazioni al 110% per interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari, la recente legge n.234 del 30 dicembre 2021 afferma che ciò è possibile “a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo”.
Usa quindi due termini molto precisi e, probabilmente, non casuali: “lavori” e “intervento complessivo”.
Pertanto non viene fatto alcun riferimento ai SAL redatti dal DL ai fini dello sconto in fattura o della cessione del credito, né tantomeno agli importi di cui al Sismabonus o all’Ecobonus.
Ciò significa che è necessario valutare la percentuale di realizzazione dell’intervento complessivamente considerato, come peraltro conferma il testo della risposta a interpello n.791 del 24/11/2021, che afferma “si rileva che, stante la formulazione della norma, ai fini della verifica della circostanza che al 30 giugno 2022 sia stato realizzato almeno il 60 percento dell’intervento “complessivo”, tale percentuale va commisurata all’intervento complessivamente considerato e non solo ai lavori antisismici”.
Precedentemente tale concetto era stato espresso anche nella risposta a interpello n.538 del 09/11/2021 “Per quanto riguarda, infine, la modalità di determinazione del 30 per cento dell’intervento agevolabile, necessario – ai sensi del citato comma 1-bis dell’articolo 121 del decreto Rilancio – per esercitare l’opzione per il cd. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente al Superbonus in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, occorre fare riferimento all’ammontare complessivo delle spese riferite all’intero intervento e non, come prospettato dall’Istante, all’importo massimo di spesa ammesso alla detrazione”.
Pur in assenza di chiarimenti ufficiali sul punto, che sarebbero più che auspicabili, pare evidente che il recentissimo testo normativo, incrociato con i due interpelli di cui sopra, imponga di fare riferimento all’ammontare complessivo delle spese desumibile dal contratto di appalto e non agli importi ammessi a detrazione. L’interpretazione letterale del testo porterebbe inoltre a ritenere che la percentuale di esecuzione dei lavori (“30 per cento dell’intervento complessivo”) debba risultare “effettuata” al 30 giugno, non necessariamente pagata.
A parere dello scrivente tutto ciò implica che, nel caso in cui l’appalto preveda opere correlate o preparatorie dell’intervento di efficientamento sismico o energetico ammessi al Superbonus, come ad esempio la realizzazione di una strada di accesso al lotto, frequenti in particolare nei casi di demolizione e ricostruzione, il raggiungimento del 30% dovrà essere determinato anche (o soltanto) con riferimento ad esse, indipendentemente dalle altre e dai SAL (e dai pagamenti) necessari per la cessione del credito.
Esempio. Contratto di appalto per intervento di miglioramento sismico, importo complessivo 210.000,00 euro di cui:

  • Euro 50.000,00 per opere preparatorie (strade), fuori dal 110%
  • Euro 90.000,00 per opere antisismiche (sottofondazioni, cordoli, rinforzi murari esterni, etc), detraibili al 110%
  • Euro 40.000,00 per opere di finitura correlate a quelle antisismiche (drenaggi, marciapiedi, intonaci esterni, etc), detraibili al 110%
  • Euro 30.000,00 per opere di finitura non correlate a quelle antisismiche (nuovi bagni, intonaci e pavimenti interni, etc), fuori dal 110%.

La percentuale di raggiungimento del 30% dei lavori necessaria per accedere alla proroga al 31 dicembre 2022 (nel caso dell’esempio pari a 210.000*0.3=63.000euro) potrà essere raggiunta in due (o più) modalità alternative:

  • Modo 1, realizzazione dell’80% delle opere preparatorie e di tutte le opere interne non correlate a quelle antisismiche (0.80*50.000+30.000=70.000 > 63.000)
  • Modo 2, realizzazione delle opere preparatorie e del 20% di quelle antisismiche (50.000+0.20*90.000=68.000 > 63.000).

Data l’importanza dell’argomento è auspicabile un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’ENEA e della Commissione di Monitoraggio istituita presso il CSLLPP.”