Superbonus 110% anche per la realizzazione di muri di sostegno e paratie
In Italia sono molti i paesi abbarbicati su montagne e colline, a volte persino a strapiombo sul mare. In queste realtà non è difficile imbattersi in edifici realizzati a ridosso di scarpate e interessati da cedimenti dovuti a fenomeni di instabilità del terreno sul quale poggiano le fondazioni.
A volte sono falsi allarmi, movimenti microscopici immediatamente successivi alla costruzione che poi non progrediscono. Altre volte può trattarsi di problematiche preoccupanti, da risolvere in breve tempo per evitare la formazione di fessure irreversibili o, addirittura, la rovina del fabbricato.
Esistono molte tecniche di intervento, dalle paratie ai muri di sostegno (in cemento armato, in muratura o a gravità), tutte molto invasive e costose.
Ora però l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le relative spese possono beneficiare dei bonus fiscali. Ma non sempre. Solo a condizione che siano finalizzate a mettere in sicurezza un fabbricato abitativo.
Nessuna agevolazione se i muri non sostengono gli edifici
La guida per le ristrutturazioni dell’Agenzia delle Entrate (ed. luglio 2019) ricomprende, tra gli interventi ammessi alla detrazione della spesa nella misura del 50% i “muri esterni di contenimento”.
In particolare sei muri:
Sono autorizzati con un titolo di manutenzione ordinaria ne ammette soltanto la “riparazione o rifacimento con materiali e sagoma uguali a quelli preesistenti”
Sono autorizzati con un titolo di manutenzione straordinaria ne ammette la “nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in altra parte esterna o nello stesso luogo, ma modificando dimensioni, sagoma, materiali e colori”.
Quindi indipendentemente dall’invasività dell’intervento, i muri di contenimento rientrano nell’alveo delle detrazioni ordinarie.
Per quanto riguarda la possibilità di beneficiare delle detrazioni maggiorate, nella fattispecie del Sismabonus, nelle percentuali del 70, 75, 80, 85%, 110% a seconda dei casi, i “muri esterni di contenimento” ne sono esclusi, poiché il Testo unico delle imposte sui redditi, DPR del 22 dicembre 1986 n. 917, all’art. 16-bis, parla di “sicurezza statica del patrimonio edilizio” e di “adozione di misure antisismiche… sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici”.
È evidente quindi che il riferimento esplicito agli “edifici” determina l’esclusione di tutti quei manufatti scollegati strutturalmente da essi come, appunto, i muri di contenimento.
I muri di contenimento che reggono l’edificio
Negli ultimi due anni l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata tre volte in merito alla detraibilità delle spese per interventi antisismici sui muri di sostegno, con le seguenti risposte ad altrettanti interpelli:
risposta num. 68 del 2021
risposta num. 706 del 2021
risposta num. 297 del 2022.
Nei primi due casi (risposte num. 68 e 706 del 2021) l’Agenzia si è semplicemente limitata ad affermare che l’incombenza di dichiarare “l’eventuale riconducibilità dell’intervento descritto dall’Istante a quelli ammessi al Superbonus” spetta al “professionista incaricato di asseverare – in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 – l’efficacia dello stesso al fine della riduzione del rischio sismico”.
Quindi se il tecnico incaricato è in grado di attestare (e di dimostrare) che l’intervento sul muro migliora anche la statica del fabbricato, le relative spese possono essere detratte nelle percentuali concesse dalle norme sul Sismabonus.
La risposta a interpello num. 297 del 2022
La recente risposta a interpello num. 297 del 2022 riprende il tema dei muri di sostegno, aggiungendo alcuni dettagli importanti.
Anzitutto l’interpello era riferito a un caso molto particolare, ovvero a quello di un fabbricato “situato a ridosso di una scarpata formata da strati di terreno di riporto” per il quale risultava necessaria la realizzazione di “un muro di contenimento atto a migliorare la stabilità sismica dell’edificio”, come dichiarato in una apposita relazione tecnica a firma di un ingegnere.
Per tale muro che, sempre stando alla relazione dell’ingegnere, poteva essere del tipo “a mensola o a paratia”, l’istante chiedeva se le spese connesse alla realizzazione diano diritto alla detrazione prevista dall’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Superbonus).
In questo caso la risposta dell’Agenzia delle Entrate risulta più dettagliata di quelle contenute negli interpelli n. 68 e 706 del 2021, e richiama il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 5 del 2021 in base al quale “sono agevolabili, … anche gli interventi finalizzati a ridurre il rischio sismico derivante da condizioni di instabilità di un’area più estesa del perimetro della costruzione, ma comunque limitrofa, inclusi i manufatti e le opere d’arte eventualmente interferenti con l’impianto fondale della costruzione medesima”.
Tuttavia, nonostante la spiegazione più dettagliata, la conclusione dell’Agenzia delle Entrate è sempre la stessa, ovvero l’ammissibilità dell’intervento alle normative in materia di Superbonus è rimessa alle “figure tecniche, responsabili del processo” che, a parere del Fisco, devono sempre “attestare il rapporto causa-effetto, ex ante ed ex post, che, nel processo di riduzione del rischio sismico, si instaura tra la costruzione e gli interventi progettati per le situazioni al contorno”.