Sismabonus ordinario: serve l’attestazione del direttore lavori e del collaudatore?
Il DM 58/2017 prevede da parte del DL e del collaudatore una attestazione di “conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista”.
Il decreto Rilancio (dl 34/2020) ha avuto l’effetto di focalizzare l’attenzione sul Superbonus 110% e sui suoi aspetti applicativi, facendo passare in secondo piano le detrazioni fiscali ordinarie e gli adempimenti connessi. Inoltre, ha contribuito ad aumentare il livello di attenzione dei tecnici sull’importanza delle attività necessarie per concretizzare l’ottenimento del Superbonus, a seguito dei molteplici provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate e grazie anche alle innumerevoli pubblicazioni che hanno occupato i portali tecnici e i giornali dal 2020 ad oggi.
Il massiccio interesse per il Superbonus ha quindi “costretto” gli operatori del settore a scolarizzarsi rapidamente su argomentazioni tecnico fiscali che in alcuni casi sono state applicate, soprattutto nel periodo iniziale, con inesperienza, prestando il fianco a possibili errori dalle conseguenze potenzialmente gravose in termini finanziari e di responsabilità.
I controlli
I bonus edilizi cosiddetti ordinari hanno radici ben più profonde di quelle del Superbonus, esistendo, con le dovute differenze, da oltre un ventennio nell’ordinamento italiano. Altrettanto profonde e solide radici ha il regime sanzionatorio connesso alla fruizione indebita delle detrazioni che, salvo alcune più recenti specificazioni, è lo stesso sia nel caso in cui il veicolo per ottenerle sia il Superbonus sia nel caso in cui siano i bonus ordinari.
Attenzione dunque a verificare attentamente anche le pratiche ante Superbonus, onde evitare di incorrere in illeciti che possono portare all’impossibilità di maturare i crediti fiscali o, peggio, alla revoca degli stessi in caso di controlli.
Non dimentichiamo infatti che, se è vero che d’ora in avanti, in un modo o in un altro, le verifiche saranno incentrate particolarmente sulle pratiche agevolate con la maxi detrazione al 110%, è altrettanto vero che i controlli si attiveranno negli anni a venire, dopo la chiusura dei lavori, che nella maggior parte dei casi non è ancora avvenuta.
Nel frattempo, la lente del Fisco resterà focalizzata sulle pratiche presentate negli anni precedenti, relative ai bonus ordinari.
Gli adempimenti previsti per il Sismabonus ordinario
In caso di Sismabonus ordinario, al pari del Sismabonus super, sono previste, oltre all’attestazione di riduzione del rischio sismico rilasciata dal progettista strutturale tramite la compilazione del modello B allegato al DM 58/2017, anche quella del direttore dei lavori e del collaudatore statico che “all’atto dell’ultimazione dei lavori e del collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista” (DM 58/2017, art. 2, co. 4).
Tali attestazioni di conformità non sono dunque una novità propria del decreto Rilancio, nè del successivo DM329/2020, risultando già indispensabili per “chiudere il cerchio” sulla spettanza della detrazione fiscale ordinaria.
La loro assenza determina una violazione del citato DM e pertanto potrebbe rendere i crediti fiscali inesistenti o non spettanti, a seconda dei casi.
La mancanza della modulistica non giustifica l’assenza delle attestazioni
Il DM 58/2017 nella sua versione originaria, era privo di una modulistica per il rilascio standardizzato delle attestazioni suddette. La modulistica necessaria al direttore dei lavori e al collaudatore (modelli 1, B1 e B2) in effetti è stata introdotta solo dal DM 329/2020 con la specifica finalità di consentire l’attestazione della congruità delle spese e delle somme riconosciute nei SAL.
Che prima detta modulistica non esistesse lo chiarisce lo stesso DM 58/2017 che, all’art. 3, co. 6 fa esplicito riferimento solo al “modello contenuto nell’allegato B che è parte integrante e sostanziale del presente decreto”, senza citarne altri.
Ciò non giustifica, tuttavia, l’assenza dell’attestazione prevista al citato art. 2, co. 4 dello stesso DM, da intendersi rilasciata in carta libera dai professionisti che, dichiarate le loro generalità e quelle dell’intervento edilizio, devono attestare in modo esplicito, come richiesto, “la conformità degli interventi”.
Il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici
Il Consiglio Superiore dei lavori pubblici è intervenuto sulla materia con parere prot. 8047/2020, nel quale ha affermato quanto segue: “Ai fini del “Super sismabonus” è stabilito, analogamente al “Sismabonus”, che “la riduzione del rischio è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico”, ma rispetto al “Sismabonus” la norma prevede che i primi due professionisti asseverano “altresì la corrispondente congruità delle spese”. Per quanto sopra, onde evitare la proliferazione di adempimenti e modelli, con il DM n. 329/2020 è stata aggiornata la modulistica, utilizzabile sia per il “Sismabonus” che per il “Super sismabonus” procedendo a cassare e/o non compilare le parti delle asseverazioni che non attengono alla specificità del regime fiscale adottato”.
Ciò significa due cose:
- che le procedure asseverative dell’ormai più noto Superbonus sono analoghe a quelle del Sismabonus ordinario;
- che anche per il Sismabonus ordinario, per le attestazioni successive al 06/08/2020 (data di entrata in vigore del DM329/2020), il direttore dei lavori e il collaudatore sono tenuti ad utilizzare i modelli B1 e B2 introdotti dal DM.
Il modello B va aggiornato?
Nulla dicono, né la norma né il CSLLP, in merito all’eventuale aggiornamento del modello B iniziale che, si ricorda, nella versione originaria era privo delle indicazioni inerenti ai costi dell’intervento.
Seppure potrebbe apparire prudente, quantomeno sotto il profilo tecnico/contabile, provvedere ad una integrazione del modello B con un nuovo deposito dello stesso effettuato contestualmente a quelli del direttore dei lavori, così da rendere univoca la determinazione degli importi attestata dai vari professionisti, l’Agenzia delle Entrate in più di una risposta ha “convalidato” l’utilizzo del modello B nella versione pre DM 329/2020 presentato prima dell’entrata in vigore dello stesso. La stessa flessibilità non è stata invece concessa in relazione alle nuove versioni degli allegati 1, B1 e B2 che, dopo l’entrata in vigore del DM 329/2020, sono divenuti obbligatori.
Come fare se mancano le attestazioni
Nel caso in cui, a lavori conclusi, emerga la mancanza delle attestazioni del direttore dei lavori e del collaudatore (o di uno solo di essi), purtroppo non ci sono molte soluzioni.
L’unica via percorribile, ma molto difficile da giustificare, potrebbe esser quella di inviare al comune le attestazioni “ora per allora”. Pur essendo un rimedio privo di controindicazioni, si ritiene che recapitare una pec al comune una volta chiusa la pratica edilizia rappresenti un atto extra procedimentale privo di efficacia giuridica.
È evidente che, qualora l’incarico conferito in origine ai professionisti “distratti” contenesse un riferimento esplicito all’ottenimento dei bonus fiscali, si potrebbe configurare un errore professionale. Tanto più se, come spesso accade, progettista e direttore dei lavori coincidono, nel senso che detto professionista non poteva non sapere della volontà di beneficiare del Sismabonus, avendo lui stesso sottoscritto il modello B.
In tal caso il committente potrebbe intentare una causa per risarcimento dei danni.
Diversamente, nel rispetto della legge, non resta che rinunciare al bonus.