Mancano poco più di 2 mesi all’uscita di scena del Sismabonus (DL 63/2013, art. 16), la detrazione che spetta a chi realizza interventi di riduzione del rischio sismico. Ciò significa che il tempo è poco, ma soprattutto che entro il 31 dicembre 2024, data di scadenza, bisogna assicurarsi di avere fatto “tutto per bene”, per ottenere senza intoppi il beneficio fiscale.

Sismabonus e Modello B: rimediare alle dimenticanze è possibile

Ma nonostante la fretta alcune eventuali “dimenticanze” potrebbero non costituire un vero e proprio ostacolo, se si legge con attenzione la normativa.

E così, molte pratiche possono “salvarsi” anche se la necessaria certificazione a firma del progettista (c.d. Modello B) non è stata presentata nei termini. L’ordinamento offre infatti la possibilità di ricorrere alla remissione in bonis, che consente di sanarne l’omessa presentazione dietro versamento di una sanzione da 250 euro.

La procedura non è priva di incertezze, ma il suo funzionamento aiuta ad allungare i tempi o far transitare sotto l’ombrello del bonus interventi che si pensava non avrebbero potuto accedervi, tra dimenticanze, errori e cambi di programma.

Il Modello B

Per fruire del Sismabonus è necessario, chiaramente, che gli interventi realizzati conseguano i risultati di miglioramento sismico richiesti dalla normativa. Tale elemento deve essere verificato dal punto di vista tecnico, e certificato dal progettista strutturale che deve depositare sotto la sua responsabilità il citato Modello B, allegato al DM 58/2017 (poi aggiornato dal DM 329/2020), con il quale certifica la classe di rischio ante operam e quella conseguente l’intervento, nonché la congruità della spesa sostenuta.

A disporre i termini di produzione del Modello B è l’art. 3, co. 3 del DM 58/2017, in base al quale il Modello B deve essere allegato “alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente (…) tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori”.

Asseverazione tardiva

Cosa accade, dunque, se il Modello B non risulta presente almeno prima dell’inizio dei lavori? A rispondere è l’Agenzia delle Entrate, che a più riprese, e da ultimo con la Circolare 17/2023, ha specificato che “in linea di principio un’asseverazione (Modello B, ndr.) tardiva, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente l’accesso al Sismabonus”.

Insomma, è evidente che non aver presentato in tempo l’asseverazione comporta un ostacolo rilevante alla corretta fruizione della detrazione per interventi antisismici.

Tuttavia, come spesso accade nell’edilizia agevolata, non basta riferirsi a un’unica fonte normativa per comprendere il reale stato delle cose.

La remissione in bonis

Nel quadro, cioè, va considerato anche l’art. 2­ter, co. 1, lett. c) del DL 11/2023, in base al quale “è concessa al contribuente la possibilità di avvalersi della remissione in bonis […] rispetto all’obbligo di presentazione nei termini dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017”.

La norma, poi, specifica i tempi della remissione in bonis, aggiungendo che “la lettera b) del citato comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2012 (che individua il termine della remissione in bonis nella “prima dichiarazione utile”) si interpreta nel senso che la prima dichiarazione utile è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione”.

Il mancato deposito del Modello B, cioè, può essere sanato, in concreto eseguendo i seguenti adempimenti entro il termine:

  • depositare il Modello B;
  • versare la sanzione di 250 euro tramite modello F24, senza possibilità di compensare eventuali crediti disponibili.

Chi può usufruirne

Ciò significa, ad esempio, che quando a usufruire del Sismabonus è un’impresa o una società, poco importa se i lavori sono già iniziati senza che il Modello B sia stato presentato, perché i tempi slittano in avanti fino alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

La remissione in bonis aiuta innanzitutto chi ha dimenticato di presentare l’asseverazione, ma un’interpretazione estensiva può includere nel salvagente anche chi ha depositato un Modello B viziato da errori. Il menzionato art. 2-ter, co. 1, lett. c) del DL 11/2023, infatti, estende la remissione in bonis genericamente “all’obbligo di presentazione nei termini dell’asseverazione”, anche se tale formulazione potrebbe comunque riferirsi solo all’omissione del Modello B.

La procedura, poi, permette persino a chi ha predisposto i lavori senza l’intenzione di fruire del Sismabonus di “entrare in pista” adesso, nel rispetto dei requisiti, presentando tardivamente il Modello B.

Sismabonus-acquisti

Similmente, anche il Sismabonus-acquisti può essere fruito con presentazione tardiva del Modello B. Si tratta della versione del beneficio dedicata non a chi esegue l’intervento di riduzione del rischio sismico, ma a chi acquista un immobile derivante da demolizione e ricostruzione in chiave antisismica direttamente dall’impresa esecutrice dei lavori. Anche tale bonus scadrà il 31 dicembre 2024, e per ottenerla è necessario aver sottoscritto il rogito definitivo entro tale data.

A presentare il Modello B, in tal caso, è il costruttore, e negli stessi termini indicati dal DM 58/2017 poc’anzi richiamati. Per tale detrazione, però, i tempi della remissione in bonis potrebbero essere più ristretti.

Con la risposta a interpello n. 467/2023, infatti, l’AdE ha ritenuto “corretto e conforme a buona prassi” versare la sanzione prima della stipula del contratto di compravendita, anche se ciò avviene in un momento antecedente alla presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si usufruisce della detrazione.