Sismabonus-acquisti e fotovoltaico: a chi spetta la detrazione?
Dovrei effettuare un intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio esistente, ubicato in zona sismica 3.
L’intervento, che sarà di “ristrutturazione edilizia” e che determinerà una riduzione del rischio sismico della costruzione di almeno due classi, verrà effettuato da una società immobiliare che, successivamente, metterà in vendita le unità immobiliari risultanti offrendo agli acquirenti la possibilità di valersi del sismabonus-acquisti, nella misura ordinaria del 85%.
Vorrei sapere se esiste la possibilità di usufruire anche delle detrazioni fiscali per l’installazione dell’impianto fotovoltaico da parte della società immobiliare e/o dei suoi acquirenti.
La domanda alla posta di LavoriPubblici.it
Ecco l’interessante domanda arrivata da Luca S. alla posta di LavoriPubblici.it che riguarda uno degli interventi maggiormente utilizzati nell’ultimo anno: la demolizione e ricostruzione ad opera di un’impresa di costruzione che, oltre al sismabonus-acquisti, chiede le possibilità di accesso alla detrazioni fiscale prevista per l’istallazione di un impianto fotovoltaico che, a seguito della conversione in legge del D.L. n. 17/2022, viene considerata manutenzione ordinaria.
Ne parlo in questo articolo.
La risposta dell’esperto
La domanda posta dal gentile lettore, riferita alla possibilità di cumulare le detrazioni derivanti da sismabonus acquisti “ordinario” con quelle dedicate all’installazione di impianti fotovoltaici, non trova riscontri univoci nei documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate, né esistono riferimenti normativi al di fuori dell’ambito “Superbonus”.
Anzitutto occorre precisare che la società immobiliare, presumibilmente una srl, essendo un soggetto IRES, non può beneficiare delle detrazioni IRPEF previste all’art. 16-bis del TUIR (bonus casa), che sono riservate alle persone fisiche. Pertanto la società sarà tenuta a mettere in opera un impianto fotovoltaico che soddisfi i requisiti minimi imposti ai sensi dell’art. 11 D.Lgs 28/2011 (“Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti”), facendosi integralmente carico dei relativi costi.
Una possibile “soluzione” per il surplus
Se l’intervento viene effettuato da una società immobiliare, soggetto IRES, i costi per l’impianto fotovoltaico realizzato durante i lavori di ricostruzione del fabbricato, non sono detraibili. Tuttavia nulla vieta ai clienti finali di beneficiare della detrazione IRPEF 50% ex art. 16-bis, lettera h) del TUIR, per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo integrati di proprietà esclusiva, in ampliamento dell’impianto già realizzato dal costruttore, giustificandoli con separata e diversa documentazione autorizzativa. Per fare ciò occorre che siano soddisfatte alcune condizioni:
- le spese per l’installazione siano sostenute dal cliente finale;
- l’installazione del fotovoltaico avvenga dopo l’accatastamento (in categoria diversa da F/3) dell’unità abitativa;
- i clienti finali devono essere persone fisiche (se le unità immobiliari venissero acquistate da una srl tale possibilità sarebbe loro preclusa);
- le unità immobiliari siano ad uso abitativo;
- l’installazione del fotovoltaico avvenga dopo la stipula del rogito di compravendita;
- le spese del fotovoltaico siano sostenute in un anno diverso da quello delle spese agevolate con il sismabonus acquisti 85%, al fine di “rigenerare” il plafond di 96.000 euro.
Cosa dice l’Agenzia delle Entrate
Nella “Guida Ristrutturazioni edilizie” dell’Agenzia delle Entrate, edizione luglio 2019, a proposito della detrazione delle spese per la realizzazione di impianti fotovoltaici, si legge quanto segue: “Rientra tra i lavori agevolabili, per esempio, l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, in quanto basato sull’impiego della fonte solare e, quindi, sull’impiego di fonti rinnovabili di energia (risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 22/E del 2 aprile 2013). Per usufruire della detrazione è comunque necessario che l’impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, eccetera) e, quindi, che lo stesso sia posto direttamente al servizio dell’abitazione. Questi interventi possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia”.
Differenze tra fotovoltaico al 110% e fotovoltaico al 50%
In “regime” di Superbonus gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici possono essere “trainati” al 110% solo da interventi di Sismabonus oppure di Ecobonus, ad esempio concretizzati mediante rinforzi strutturali del tetto, realizzazione di cappotto termico, o sostituzione della caldaia centralizzata con una a condensazione. In tal caso godono di un plafond di spesa diverso e ulteriore rispetto ai 96.000 euro di cui all’art. 16-bis del TUIR.
Qualora invece si intenda detrarre le spese per l’istallazione di un impianto fotovoltaico al 50%, non vi è necessità di altri lavori trainanti, e il plafond è il medesimo del bonus casa, ovvero sono disponibili i soliti 96.000 euro previsti dall’art. 16-bis TUIR, riferiti a ciascuna unità immobiliare, a ciascun anno e a ciascun intervento, purché effettuati entro il 31/12/2024.
Entrambe le agevolazioni fiscali possono essere cedute a banche o altri soggetti privati ma, mentre nel caso del 110% la cessione o lo sconto sono condizionati al raggiungimento dello stato di avanzamento lavori, così come stabilito dal comma 1-bis, dell’articolo 121, per gli interventi rientranti nel bonus casa 50% non esistono vincoli in tal senso e quindi, in alternativa alla detrazione in 10 anni, è possibile cedere anche meno del 30% del costo dell’intervento o effettuare più di due SAL.