È cosa nota che quando si intende far valere le proprie ragioni nelle aule di giustizia bisogna raccogliere quanti più elementi di prova possibili a sostenerle. Il processo, però, è disciplinato da regole specifiche, e non tutto può essere ammesso come prova in giudizio.

Contenziosi in edilizia: il ruolo del CTU e CTP

La questione si complica enormemente in ambito edilizio, caratterizzato da un alto grado di tecnicità non del tutto giuridica. I rapporti tra chi commissiona i lavori e chi li realizza, infatti, per quanto regolati da uno strumento squisitamente giuridico come il contratto d’appalto, poggiano su dinamiche che solo professionisti del settore sono in grado di valutare. È per questo che spesso i giudici, nel decidere su cause che hanno ad oggetto cantieri, committenti e appaltatori, si avvalgono di un proprio consulente tecnico (il CTU) per accertare l’oggetto del contendere.

Ma anche le parti in causa hanno bisogno di supportare le proprie doglianze sulla base di elementi tecnici, che sia un’impresa che pretende il pagamento dal committente, o viceversa il committente che voglia rivalersi sulla ditta inadempiente. Entra così in gioco la perizia di parte, documento con il quale un professionista incaricato illustra dettagliatamente che le pretese della parte in causa hanno riscontro nella realtà.

La giurisprudenza è compatta nel riconoscere un valore probatorio elevato alla perizia, persino se redatta prima del contenzioso e al di fuori delle sue dinamiche, purché questa dia modo al giudice di motivare compiutamente la propria decisione sulla base della stessa.

Nel procedimento civile, infatti, vige il principio del libero convincimento del giudice e nulla vieta a quest’ultimo di fondare la propria decisione proprio sui contenuti di una perizia c.d. “stragiudiziale”, redatta cioè da un professionista non nominato dal tribunale, ma fuori dallo stesso. L’elemento decisivo, allora, è rappresentato dalla “qualità” della perizia, e su quanto questa sia ragionata e convincente. Si tratta di un principio consolidato, confermato da ultimo dalla Corte d’Appello di Bologna con la sentenza n. 88 dello scorso 16 gennaio.

La prova atipica

Come accennato, la disciplina che regola i procedimenti giudiziari è specifica in base alla tipologia di giudizio e regolata da specifici codici normativi. Nel dettaglio, a prescindere dal tipo di giudizio, non tutti i metodi per dimostrare fatti e obblighi sono previsti dai codici di procedura, cosicché vengono definite “atipiche” quelle prove che non rientrano nel catalogo dei mezzi di prova specificamente regolati dalla legge, ma sono comunque ammissibili in giudizio (sono “tipiche”, invece, quelle espressamente elencate dai codici).

Nel caso dei contenziosi edili è molto probabile trovarsi all’interno di procedimenti civili, poiché i rapporti tra committente ed esecutore dei lavori sono regolati da contratti tra privati, e il giudice sarà chiamato a dirimere la controversia applicando le regole del codice di procedura civile.

Ammissibilità

La giurisprudenza è concorde nel ritenere che, sebbene in mancanza di una norma che esplicitamente ammetta le prove atipiche nel c.p.c., l’elenco delle prove tipiche in esso contenuto non sia tassativo.

Detto principio è stato evidenziato di recente dalla sentenza n. 88/2024 con cui la Corte d’Appello di Bologna è stata chiamata a dirimere una complicata controversia. Questa, in particolare, ha riguardato il caso di un’impresa subappaltatrice che lamentava di non aver ricevuto il compenso relativo ad alcuni lavori eseguiti in più rispetto a quelli già pagati dal proprio appaltante, a causa di alcune controversie legali tra quest’ultimo e il primo committente. Il pagamento del corrispettivo per detti lavori in più, infatti, era subordinato alla definizione della contabilità finale tra primo committente e appaltatore. Ottenuta, per vie traverse, la conoscenza del saldo finale, la stazione subappaltatrice ha dunque chiamato in giudizio il proprio appaltante per ottenere il pagamento, descrivendo le opere in più realizzate e il loro valore con una perizia stragiudiziale che il giudice ha posto a base della propria decisione di condanna al pagamento.

Infatti, si legge nella sentenza, “l’assenza di una norma di chiusura […], l’oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l’affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del giudice, inducono le ormai da anni consolidate ed unanimi dottrina e giurisprudenza, ad escludere che l’elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa, ed a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche”.

Tra queste prove atipiche, procede il giudice, rientrano “anche le perizie stragiudiziali, pur con la necessità che il giudicante indichi le ragioni per le quali sono state ritenute attendibili e convincenti”.

Valore probatorio

Ammessa dunque l’utilizzabilità come prova della perizia di parte nel processo civile, è fondamentale comprendere quanto decisiva essa possa essere per la definizione del giudizio. Questa, infatti, non solo è ammissibile, ma ben può rappresentare il tassello decisivo su cui il giudice basa la propria sentenza.

Al proposito, la sentenza n. 3524/2023 della Cassazione, richiamata dalla prima menzionata sentenza della Corte d’Appello bolognese, ha stabilito che “non è vietato al giudice del merito, nella valutazione di tutti gli elementi sottopostigli e sempre che ne dia adeguata ragione, di porre a base della propria decisione una perizia stragiudiziale di parte – anche se impugnata dall’avversario e nonostante il suo valore di mera allegazione defensionale invece che di mezzo di prova legale”.

Considerato che il giudice può decidere tutta la questione sulla base di una perizia solo se ne dà adeguata motivazione, la perizia sarà tanto più decisiva quanto più dettagliata e basata su elementi oggettivi. Infatti, nel caso trattato dalla Corte d’Appello di Bologna, la perizia stragiudiziale ha fondato la decisione del giudice in quanto realizzata “a fronte di precisi conteggi, frutto di un iter logico privo di vizi”. In particolare, la perizia è stata valutata come “precisa ed accurata”, e le conclusioni in essa contenute sono state condivise dal giudice “stante anche l’assenza di una ricostruzione alternativa offerta da controparte”.

In definitiva, una perizia ben fatta può essere in grado di definire le sorti di un contenzioso, soprattutto se non adeguatamente contestata dalla controparte, con la conseguenza che quest’ultima, se interessata a “scalfire” il valore probatorio della perizia, dovrà procedere a una ricostruzione tecnica dettagliata quanto quella cui si oppone.