Ecobonus, arriva la conferma della Cassazione sulla natura non decadenziale della tardiva comunicazione all’Enea. La detrazione prevista per gli interventi di efficientamento energetico (c.d. Ecobonus, dl 63/2013, art. 16) resta in piedi anche se il beneficiario non ha inoltrato all’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) i dati relativi ai lavori entro i 90 giorni dalla loro conclusione previsti dalla normativa.

La formulazione letterale della disposizione, infatti, non permette di desumere una causa di decadenza dal bonus legata all’omessa comunicazione nei termini, data anche la mera finalità statistica che detta comunicazione persegue.

A tornare sul…


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