Sì all’Ecobonus anche senza la comunicazione dei dati all’Enea
La nuova sentenza della Cassazione n. 7657 del 21 marzo sulla perdita delle agevolazioni.
Il mancato rispetto del termine per inoltrare all’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) i dati dei lavori non comporta la decadenza dalla detrazione per la riqualificazione energetica (Ecobonus, dl 63/2013, art. 16).
Ciò in quanto la formulazione letterale della normativa che fissa l’obbligo di comunicazione non prevede la decadenza, non permettendo all’interprete di concludere per la perdita dell’agevolazione.
È questo il ragionamento della Corte di Cassazione, espresso nella sentenza sez. civile n. 7657 emanata lo scorso 21 marzo.
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