Per inquadrare un intervento come “ristrutturazione edilizia” nei termini del TUE (Testo Unico dell’Edilizia, dpr 380/2001), è necessario che ne risulti un immobile dotato di caratteristiche funzionali o identitarie coincidenti con quelle del corpo di fabbrica preesistente. Sennò, si tratta di “nuova costruzione” e serve il permesso di costruire. Ciò anche in vigenza delle modifiche apportate al TUE dal dl 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), che ha ampliato la categoria giuridica della “ristrutturazione” inserendo al suo interno anche i lavori di demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico.

La definizione di tale categoria non può infatti prescindere dalla sua finalità di recupero…


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