L’amministratore condominiale è tenuto a risarcire alla compagine i danni provocati dal suo comportamento inadempiente rispetto agli obblighi che derivano dal suo ruolo, compresi i comportamenti di tipo omissivo.

Il principio di natura penale della responsabilità omissiva, in base al quale non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo (art. 40 cp), si applica infatti anche al rapporto di mandato che sussiste con l’amministratore e può essere traslato sul campo civilistico.

È questo, in sintesi, quanto stabilito dal Tribunale di Nocera Inferiore con la sentenza n. 683 emanata lo scorso 22 marzo.

Una pronuncia che permette altresì di…


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