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Per la corretta fruizione della detrazione spettante agli acquirenti di immobili antisismici (c.d. Sismabonus-acquisti, dl 63/2013, art. 16, co. 1-septies) è necessario aver stipulato il contratto definitivo di compravendita entro il 31 dicembre 2024, non essendo sufficiente, a tale data, aver sottoscritto il semplice contratto preliminare. Ciò in quanto le norme legano le tempistiche di fruizione del bonus all’avvenuta “alienazione”, che si perfeziona solo con il rogito notarile.

La conferma arriva dalla Corte di Cassazione, che pronunciandosi con la sentenza n. 30723 emanata lo scorso 26 luglio ha confermato il sequestro preventivo imposto nei confronti di un’impresa che aveva stipulato il preliminare col futuro acquirente degli immobili demoliti e…


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