Obbligo di “SOA” per eseguire lavori di importo superiore a 516000 euro: le novità
Importanti chiarimenti nella risposta n. 1/2023 dalla Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del Sismabonus istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP).
Dal 21 maggio 2022 è entrato in vigore il DL 21/2022 che, all’art. 10-bis, con il fine di contrastare le frodi e di qualificare le imprese che eseguono lavori meritevoli di accedere alle detrazioni fiscali, ha previsto il riconoscimento del Superbonus (e anche dei bonus ordinari nel caso si voglia accedere allo sconto in fattura o alla cessione del credito), solo per i lavori affidati ad imprese in possesso dell’attestazione SOA.
Fino ad oggi, su questa nuova regola, regnava l’incertezza più totale degli operatori, soprattutto in merito al tipo di qualificazione necessaria per accedere ai bonus edilizi.
Per fortuna ora è intervenuta la Commissione di Monitoraggio sul Sismabonus istituita presso il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, che ha pubblicato la risposta 1/2023 dedicato all’ “CHIARIMENTI IN MERITO ALL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 10-BIS DEL DECRETO-LEGGE N. 21/2022 – QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE PER L’ACCESSO AI BENEFICI DI CUI AGLI ARTICOLI 119 E 121 DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77”, che fornisce importanti chiarimenti.
Che cos’è la certificazione SOA
La SOA è un attestato che, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgsl. 50/2016, comprova la capacità economica e tecnica di un’impresa di qualificarsi per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori di importo maggiore a € 150.000,00 e conferma inoltre che il soggetto certificato sia in possesso di tutti i requisiti necessari alla contrattazione pubblica.
Una volta ottenuta, la certificazione SOA vale cinque anni (previa conferma di validità al terzo anno) e viene emessa, da organismi appositamente autorizzati, al termine di un’approfondita valutazione dei requisiti imposti dalla legge, riscontrabili negli ultimi dieci esercizi di attività dell’impresa interessata; in particolare, ai fini del rilascio, vengono presi in considerazione i lavori eseguiti negli ultimi dieci anni e i cinque migliori documenti di reddito tra gli ultimi dieci approvati e depositati.
Cosa dice il parere
L’articolo 10-bis del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 risponde all’esigenza di garantire che l’esecuzione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, finalizzati al risparmio energetico e alla riduzione della vulnerabilità sismica, ammessi ad usufruire, in varia misura, di incentivi fiscali, sia affidata a imprese che possano dimostrare la propria competenza ed esperienza.
La norma vuole, quindi, offrire uno strumento di garanzia, in particolar modo, per quei lavori di maggiore rilevanza economica per i quali appare imprescindibile il raggiungimento di un elevato livello di affidabilità e qualità limitando drasticamente, per le quote di mercato superiori ai limiti previsti dalla norma, l’affidamento dei medesimi a esecutori che non sono in possesso dell’esperienza e competenza richieste a garanzia della corretta esecuzione degli interventi in parola.
Applicazione temporale della norma
Ai fini dell’applicazione temporale della norma si devono distinguere le seguenti ipotesi:
a) per i contratti di appalto/subappalto ricompresi negli articoli 119 e 121 del DL. n. 34/2020 di importo superiore a 516.000,00 euro sottoscritti dal 21 maggio 2022 le imprese esecutrici non sono tenute a dimostrare il possesso di alcun requisito se i lavori sono stati terminati entro il 31 dicembre 2022;
b) per i contratti di appalto/subappalto ricompresi negli articoli 119 e 121 del DL. n. 34/2020 di importo superiore a 516.000,00 euro sottoscritti dal 21 maggio 2022 i cui lavori sono proseguiti oltre il 31 dicembre 2022, occorrerà, che le imprese esecutrici, a decorrere dal 1° gennaio 2023: – dimostrino il possesso della certificazione SOA rilasciata ai sensi dell’articolo 84 D. Lgs. 50/2016;
– oppure, in via transitoria, solo per i primi sei mesi decorrenti dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, dimostrino l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con una società organismo di attestazione finalizzato al rilascio della relativa certificazione.
A decorrere dal 1° luglio 2023 sarà obbligatorio aver ottenuto la certificazione SOA pena il mancato riconoscimento delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute successivamente a tale data.
c) per i contratti di appalto/subappalto di lavori ricompresi negli articoli 119 e 121 del DL. n. 34/2020 di importo superiore a 516.000,00 euro sottoscritti dal 1° gennaio 2023 le imprese esecutrici potranno, al momento dell’affidamento dei lavori: – dimostrare il possesso della certificazione SOA rilasciata ai sensi dell’articolo 84 D. Lgs. 50/2016;
– oppure, in via transitoria e, solo per i primi sei mesi decorrenti dal 1° gennaio 2023 fino al 30 giugno 2023, dimostrare l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con una società organismo di attestazione finalizzato al rilascio della relativa certificazione.
A decorrere dal 1° luglio 2023 sarà obbligatorio aver ottenuto la certificazione SOA pena il mancato riconoscimento delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute successivamente a tale data.
d) per i contratti di appalto/subappalto di lavori ricompresi negli articoli 119 e 121 del DL. n. 34/2020 di importo superiore a 516.000,00 euro sottoscritti dal 1° luglio 2023, l’esecuzione dei lavori ricompresi negli articoli 119 e 121 del DL. n. 34/2020, è affidata esclusivamente ad imprese in possesso della certificazione SOA.
Quando non si applicano le previsioni contenute nell’articolo 10-bis
Le previsioni contenute nell’articolo 10-bis non si applicano nei seguenti casi:
– contratti di appalto relativi ad interventi già avviati e in corso di esecuzione alla data del 21 maggio 2022.
– contratti di appalto i cui lavori non siano ancora stati avviati al momento dell’entrata in vigore della norma, ma la cui sottoscrizione risulti essere stata effettuata, comunque, in data anteriore al 21 maggio 2022. Per dimostrare la data certa della sottoscrizione è possibile fare riferimento allo scambio dei documenti contrattuali, tramite mail o PEC, al verbale di assemblea di condomino o, più in generale, ad altre modalità similari che risultino tracciabili.
Nei suddetti casi, quindi, le imprese affidatarie o subappaltatrici continuano ad operare senza dover possedere la certificazione SOA e ciò anche se l’importo dei valori è superiore alla soglia dei 516.000,00 euro e anche se i lavori dovessero proseguire nel 2023.
La qualificazione che deve possedere l’impresa per eseguire i lavori che accedono ai benefici fiscali
In sintesi, secondo il CSLLPP, possono essere considerate idonee e coerenti con i lavori oggetto dei bonus edilizi, nel senso richiesto dalla norma, le seguenti categorie SOA:
• OG1 (Edifici civili e industriali)
• OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela)
• OG11 (impianti tecnologici)
• OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi)
• OS21 (Opere strutturali speciali)
• OS28 (impianti termici e di condizionamento)