A prevederlo è l’allegato 2 del dpcm del 17 settembre scorso, che specifica l’impossibilità per il direttore dei lavori (dl) e per il collaudatore statico (gli altri due professionisti chiamati a compilare le schede tecniche sul portale) di procedere all’inserimento dei dati in assenza della dichiarazione del progettista. La previsione del dpcm, però, si scontra con la realtà pratica edilizia, aprendo la strada al verificarsi di intoppi nel caso in cui il progettista non sia più reperibile.

In particolare, i nuovi adempimenti introdotti…


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