Le tempistiche per accedere ai bonus edilizi nella loro versione più conveniente si fanno sempre più strette. Infatti, se da un lato la bozza di legge di bilancio per il 2025, attualmente allo studio del Parlamento, prevede una proroga fino al 2027 tanto dell’Ecobonus quanto del Sismabonus, dall’altro ne riscrive la “generosità”, facendo crollare al 36% entrambe le detrazioni a partire dal 2025. Ciò significa, in sostanza, che c’è tempo fino a fine mese per mettere in atto tutte le strategie lecite per far rientrare sotto l’ombrello delle percentuali attuali – più alte – il maggior numero di costi possibile.

Ecobonus e Sismabonus anche per le imprese

Ecobonus e Sismabonus, in particolare, sono detrazioni fruibili anche dalle imprese (a differenza del Superbonus, riservato alle persone fisiche e ai condomini), ed è dunque proprio per tali soggetti che diventa cruciale comprendere come muoversi per assicurarsi, anche solo parzialmente, lo sconto fiscale maggiore in relazione a lavori in corso ma che termineranno dopo il 2024.

In generale, le detrazioni edilizie spettano in base al momento in cui le spese per i lavori vengono sostenute, cosicché tutte le spese del 2024 ricadono nelle percentuali detrattive attuali. Ma per le imprese la situazione è particolarmente delicata, dato che il concetto di “sostenimento delle spese” deve fare i conti con il criterio di competenza, cosicché le spese si possono considerare effettivamente sostenute solo nel momento in cui le opere vengono accettate dal committente.

La teoria, come vedremo, si scontra però inevitabilmente non solo con la realtà pratica del cantiere (tra tempistiche di realizzazione più o meno lunghe e materiali più o meno reperibili), ma anche con la realtà delle “carte”. Tutto quanto vale “in teoria”, cioè, potrebbe non valere più se anche solo una clausola del contratto d’appalto prevede, ad esempio, pagamenti con riserva, ai quali diventa complicato collegare il concetto di accettazione delle opere.

Pagamento e accettazione

Come accennato, le imprese possono accedere all’Ecobonus o al Sismabonus per gli interventi realizzati a cavallo tra il 2024 e il 2025 nelle misure più alte solo in relazione alle lavorazioni accettate entro il 31 dicembre 2024.

Ciò non significa, però, che tutte le opere debbano essere state pagate entro tale data. Infatti, la prassi dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il momento di ultimazione dei lavori (che l’art. 109 del Tuir, co. 2, lett. b) fa coincidere con quello del sostenimento delle spese in caso di soggetti d’impresa) è da individuare nel momento dell’accettazione senza riserve, da parte del committente, dell’opera compiuta.

È evidente, allora, che quando le opere non possono dirsi accettate, queste non potranno essere considerate “ultimate” nel senso del Tuir, e a cascata neanche potranno dirsi “sostenute” le spese, anche se i pagamenti sono stati già erogati, con conseguente fuoriuscita dai bonus nella loro versione del 2024.

Accettazione parziale

Ciò non significa, però, che per bloccare le percentuali più alte sia necessario completare i lavori entro fine 2024. È infatti l’art. 1666 cc a prevedere che l’accettazione delle opere può riguardare anche singole partite, dando la possibilità, in concreto, di scontare con i bonus più generosi almeno la parte di opere realizzate (e accettate) nel 2024. Come ha specificato l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 117/2010, infatti, in caso di accettazione frazionata per singole partite, è comunque necessario che la singola partita risulti ultimata, con conseguente emissione e approvazione del relativo SAL (stato avanzamento lavori).

Non sussiste accettazione, ad esempio, nel caso in cui sia emesso un SAL provvisorio, subordinato cioè al collaudo finale dell’opera, come specificato dall’AdE con la Risoluzione 260/2009. Se questo è il caso, cioè, l’appalto non risulta effettivamente diviso per partite, ma piuttosto unitario, e il sostenimento dei costi segue dunque l’accettazione definitiva ed integrale dell’opera complessiva, al momento della sua completa ultimazione.

Occhio alle clausole contrattuali

Il momento di accettazione delle opere, tuttavia, dipende a stretto giro da quanto previsto dal contratto d’appalto stipulato tra l’impresa (committente dei lavori e beneficiaria delle detrazioni) e l’esecutore delle opere, cosicché quanto sin ora illustrato va poi calato all’interno del singolo caso specifico.

Considerato che, come detto, il sostenimento delle spese segue l’accettazione, la quale a sua volta segue la “definitività” dei pagamenti erogati, clausole contrattuali che rendono provvisori i corrispettivi di volta in volta liquidati possono mettere in crisi il criterio di competenza. È il caso, ad esempio, degli appalti che prevedono pagamenti “con riserva”, vale a dire pagamenti che sebbene già erogati per una parte di opere eseguite possono essere sempre passibili di variazione ad opera della direzione dei lavori, cosa che di solito può avvenire a fronte di accertamenti specifici attivati proprio dal Direttore dei lavori.

Il pagamento, in tal caso, non equivale di per sé a un’accettazione definitiva delle opere cui si riferisce, ma piuttosto a un’accettazione, appunto, “con riserva”, in quanto il Direttore dei lavori potrebbe rilevare elementi tali da far variare il prezzo o richiedere alcune modifiche.

Cosa accade per gli acconti

Similmente, in relazione ad eventuali pagamenti in acconto, il contratto d’appalto potrebbe specificare nero su bianco che il loro pagamento non assume alcun valore di accettazione delle opere, cosicché anche la porzione del prezzo totale dell’appalto già versata potrebbe non ricadere sotto l’ombrello della detrazione edilizia più alta prevista per il 2024, a meno che il cantiere non chiuda definitivamente entro il 2024.

Verificare con attenzione cosa prevede il contratto d’appalto, insomma, è la chiave per comprendere come “ottimizzare” l’accesso ad Ecobonus e Sismabonus in questo momento di transito dalle aliquote più alte a quelle, inferiori, che entreranno in vigore per gli anni a venire a seguito dell’approvazione della prossima Legge di Bilancio. Se le carte non aiutano in tale operazione, infatti, potrà valutarsi una modifica contrattuale, la quale però richiederà un ritorno al tavolo delle trattive con l’appaltatore, che non è detto sia disposto a collaborare.