03/03/2022 – Articolo pubblicato da condominioweb.com

L’art. 2053 del c.c. afferma che “Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione”.
Dal punto di vista giuridico per “rovina” dell’edificio si intende non solo il crollo dell’intera costruzione, ma anche la disgregazione degli elementi accessori, come ad esempio i parapetti.
Quindi se cade una balaustra o una ringhiera o, peggio, se qualcuno precipita perché vi si è appoggiato, ne risponde il proprietario, salvo che riesca a provare che il manufatto era costruito male (rif. Cass. n. 8673/2017).

Com’è fatto il parapetto di un balcone

I parapetti dei balconi sono realizzati con modalità differenti a seconda della tipologia di edificio e dell’epoca a cui risalgono.
Nei palazzi storici sono spesso di tipo massivo in pietra, formati da blocchi incastrati tra loro e uniti con sottili strati di malta. Difficilmente questa tipologia presenta problemi di tenuta alle spinte orizzontali indotti dalle persone.
Negli edifici realizzati a partire dai primi del ‘900, i parapetti sono invece costituiti da muretti in laterizi forati, oppure sono in pannelli prefabbricati o in ringhiera metallica.
Sono queste le tipologie più a rischio, poiché risalenti a una epoca in cui le verifiche in opera erano scarse e quindi la resistenza reale del manufatto dipendeva strettamente dalla maestria del singolo carpentiere, con le incertezze conseguenti.
C’è poi da dire che qualunque opera edilizia è soggetta a decadimento nel tempo, soprattutto se non adeguatamente manutenuta, e quindi può perdere le caratteristiche di resistenza originarie.
Ad esempio alla base delle ringhiere, se si osservano i punti di attacco con le solette, si riscontra spesso una profonda corrosione dei tubolari metallici di attacco, perché interessate dallo scolo delle acque. Di conseguenza si può determinare un forte indebolimento di tutto il parapetto.
Gli edifici che si costruiscono oggi sono in generale più sicuri, ovvero è meno probabile che abbiano deficit di resistenza negli elementi costruttivi. Tornando al caso delle ringhiere si usano quasi sempre moduli prefabbricati e opportunamente “zincati”, che vengono certificati in origine dalle ditte produttrici.
Inoltre in fase di collaudo statico è previsto un controllo generalizzato di tutte le parti strutturali, anche di quelle accessorie.

Le norme tecniche di riferimento

Il parapetto ha la funzione di evitare la caduta di persone o cose dai piani alti di un edificio e deve essere dimensionato affinché assolva in modo efficace a tale importante funzione.
Gli standard dimensionali dei parapetti “permanenti” sono determinati in base a specifiche norme (in primis il D.M. 236 del 14/06/1989 avente ad oggetto “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati …”). Invece per quanto riguarda gli standard dei parapetti “provvisori”, come ad esempio quelli che si usano qualora vi sia una condizione di pericolo temporanea da presidiare, si deve fare riferimento al D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza nei “cantieri temporanei e mobili”.
In merito alla tenuta ai carichi occorre fare riferimento al DM17/01/2018 (Norme tecniche per le costruzioni), che tuttavia ne parla solo nel capitolo dei ponti stradali, precisamente al par. 5.1.3.10, “Azioni sui parapetti e urto di veicolo in svio”, ove è specificato che “L’altezza dei parapetti non può essere inferiore a 1,10 m. I parapetti devono essere calcolati in base ad un’azione orizzontale di 1,5 kN/m applicata al corrimano”.

Come verificare la tenuta dei parapetti

Le responsabilità del proprietario dell’immobile, quando si parla di sicurezza, sono grandi. Alcuni fattori di rischio, come ad esempio quelli derivanti da cause di forza maggiore, come i terremoti o le alluvioni, sono intrinsechi al concetto di proprietà e non possono essere annullati.
Altri invece, come quelli di cui stiamo parlando, possono essere ridotti ricorrendo a semplici prove di carico, che hanno la funzione di misurare le reali caratteristiche di resistenza dei manufatti mediante applicazione di spinte orizzontali in conformità alle norme vigenti.
Dunque il proprietario dell’immobile, persona fisica oppure condominio, se vuole stare più tranquillo, può incaricare un professionista abilitato (ingegnere, architetto o geometra) che, per tramite di un laboratorio dotato della necessaria strumentazione, farà eseguire una o più prove di carico mediante appositi “martinetti” che applicano una spinta alla quota del corrimano e verificano che il parapetto sia dotato della giuste caratteristiche meccaniche (prova di resistenza al carico statico orizzontale lineare secondo D.M. Infrastrutture del 17/01/2018 e UNI 10806:1999).
Si tratta di una prova semplice, veloce e per niente invasiva, al termine della quale il tecnico sarà in grado di certificare la sicurezza dei parapetti sottoposti a prova oppure indicherà le opere da compiere per rafforzarli.