Non comunicare preventivamente all’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) i dati degli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente non comporta la decadenza dalla relativa agevolazione fiscale regolata dall’art. 14 del dl n. 63/2013 (c.d. Ecobonus). Ciò in quanto non si rintraccia alcuna norma nell’ordinamento che colleghi a tale omissione la decadenza dal beneficio fiscale per indebito utilizzo dello stesso. A stabilirlo è la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio nell’Emilia che con la sentenza n. 46/2024 emanata lo scorso 6 febbraio ha impedito all’Agenzia delle entrate di recuperare le somme detratte da un contribuente che non aveva presentato nel termine di 90…


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