Dubbi sui bonus edilizi: come fare un interpello all’Agenzia delle Entrate
Davanti a dubbi particolari, interpellare con un quesito l’Agenzia delle Entrate può essere utile a prevenire contestazioni o a difendersi nei contenziosi. Ma il testo dell’interpello deve essere formulato con molta attenzione.
Il mondo dell’edilizia agevolata è costellato di punti interrogativi. Col tempo, alcune questioni sull’applicazione delle detrazioni sono state (parzialmente) risolte dall’intervento del legislatore. Certo, non sempre i chiarimenti arrivano in tempo, ed è innegabile che procedere a modifiche continue (si pensi alla disciplina del Superbonus) genera ulteriore caos, obbligando contribuenti e tecnici a districare una matassa di norme ingarbugliate.
Bonus edilizi tra chiarimenti e realtà
Ma anche quando i chiarimenti arrivano, le norme devono poi fare i conti con la realtà. Il risultato è spesso deludente: di fronte a casi pratici complessi, situazione frequente in ambito edilizio, potrebbe non essere presente nell’ordinamento un’indicazione precisa su come muoversi per garantire la regolarità della propria posizione.
Le difficoltà sono ancora più evidenti se si considera l’elevato numero di contenziosi che il settore si aspetta di incontrare, da quelli che riguardano il corretto inquadramento edilizio delle opere, i contratti d’appalto e i rapporti con le imprese, a quelli inerenti ad aspetti tributari. In questo quadro, correttamente gli esperti cercano di offrire risposte il più complete possibili anche basandosi sulle indicazioni via via fornite dall’Agenzia delle Entrate. E così, si pongono spesso a sostegno di tesi interpretative le risposte a interpello pubblicate dall’AdE, nonché le sue Circolari e Risoluzioni. Se queste ultime due categorie di documenti di prassi, però, hanno un valore generale (nel senso che il contribuente può fare su di essi un legittimo affidamento), lo stesso non può dirsi delle risposte a interpello, che vincolano solo il soggetto che le riceve.
Perciò, anche nell’ottica di “prepararsi” per eventuali contenziosi, chi si trova a gestire una situazione complessa dovrebbe valutare l’opportunità di formulare, con l’aiuto di professionisti, il proprio quesito all’Agenzia. Questo strumento, infatti, rappresenta una sorta di “medicina preventiva”, e conoscerne il funzionamento è il primo passo per comprendere come e quando attivarlo. Come tutti i “farmaci” però l’interpello può presentare effetti collaterali, soprattutto se il quesito non è formulato con la massima attenzione.
Lo statuto dei diritti del contribuente
A regolare l’istituto dell’interpello è il c.d. “Statuto dei diritti del contribuente”: la Legge 212/2000. A seguito della modifica operata dal Dlgs 156/2015, emerge una nozione di interpello variegata, distinta cioè in categorie in base al tipo di quesito. Ai sensi dell’art. 11, co. 1 dello Statuto, nel dettaglio, il contribuente può interpellare l’amministrazione al fine di ottenere un parere su un caso concreto e personale con riferimento:
- all’applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni (c.d. interpello ordinario) ed alla corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza (c.d. interpello qualificatorio);
- alla sussistenza delle condizioni e la valutazione dell’idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l’adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti (c.d. interpello probatorio);
- all’applicazione della disciplina sull’abuso del diritto ad una specifica fattispecie (interpello antiabuso).
Come evidenziato dall’Agenzia nella Circolare n. 9/2016, con la previsione di un interpello di tipo “qualificatorio” il legislatore “ha riconosciuto la vocazione espansiva dell’interpello ordinario, esplicitando l’applicabilità dell’istituto anche ai casi in cui oggetto di obiettiva incertezza non è la norma tributaria in quanto tale, ma la qualificazione giuridico-tributaria della fattispecie prospettata dal contribuente, quando cioè quest’ultimo ha dubbi sulla qualificazione del fatto e, dunque, sull’applicazione della norma, più che sull’interpretazione della medesima”.
Con l’interpello, dunque, non solo può chiedersi all’amministrazione di chiarire norme dubbie (e in ambito di bonus edilizi il numero di interpelli emanati conferma che ve ne sono numerose), ma anche di interpretare la propria situazione particolare alla luce di disposizioni già chiare. In questo senso, lo strumento rappresenta una sorta di “vaccino” per evitare di essere contagiati da errori che potrebbero pregiudicare la regolarità di una pratica agevolata.
Occhio alle tempistiche
Lo strumento dell’interpello non è “miracoloso” e non risulta particolarmente adatto nelle situazioni di urgenza. Infatti, lo Statuto prevede che l’AdE ha 90 giorni di tempo per rispondere dal momento dell’inoltro. Ciò significa che il contribuente deve muoversi per tempo se ha intenzione di ricevere tali utilissimi chiarimenti, soprattutto considerato che in tema di bonus edilizi spesso il tempo è limitato e le scadenze sono ravvicinate.
In ogni caso, se il Fisco non risponde, è stabilito che prende vigore la tesi interpretativa dell’istante (c.d. “silenzio assenso”) e ciò vale anche se la risposta arriva dopo i 90 giorni. In questo senso, è fondamentale che l’esperto a cui ci si rivolge formuli un’interpretazione ben articolata che vada a vantaggio del contribuente, poiché non è raro che l’AdE rimanga silente o non rispetti il termine.
L’inammissibilità del quesito
Quanto appena illustrato non deve tradursi in leggerezza e superficialità. Infatti, lo Statuto richiede comunque la presenza di una “obiettiva incertezza”. In assenza di un dubbio che legittimi l’interpello, cioè, si incorre in un vizio dell’istanza tale da determinarne l’inammissibilità. Per quanto l’interpello qualificatorio prima citato possa essere utile, serve ricordare che la relazione illustrativa al Dlgs 156/2015, che da ultimo ha modificato lo Statuto, ha precisato che “l’interpello qualificatorio, al pari dell’interpello ordinario, non può comunque avere ad oggetto accertamenti di tipo tecnico. Non potrà quindi correttamente qualificarsi istanza di interpello quella tesa ad ottenere accertamenti di fatto (ad esempio, le operazioni di classamento, di calcolo della consistenza e l’estimo catastale […]) esperibili esclusivamente nelle sedi proprie”. Risulta fondamentale, dunque, affidarsi a un tecnico in grado di comprendere quale sia l’effettivo quesito da sollevare e in quali termini. Se l’interpello dovesse rivelarsi inammissibile, infatti, l’amministrazione non avrebbe l’obbligo di rispondere, se non al massimo indicando al contribuente i riferimenti dei documenti di prassi in cui l’Agenzia ha già fornito risposta.
E non solo, perché come vedremo la risposta vincola chi presenta l’interpello, e allora sarà fondamentale formulare il quesito nel modo giusto, affinché l’Agenzia non capisca fischi per fiaschi o affinché non dia risposte contrarie a quelle sperate.
Bisogna inoltre stare attenti perché un interpello ben formulato, non solo nella sostanza, ma anche nella forma, richiede tempistiche di risposta più brevi e, soprattutto, riduce la possibilità che AdE si trovi costretta a chiedere chiarimenti all’istante, con ulteriore allungamento dei tempi.
Per chi è vincolante?
L’art. 11 dello Statuto prevede che la risposta ad interpello, scritta e motivata, vincola “ogni organo” dell’amministrazione “con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza […] e limitatamente al richiedente”. Nella citata Circolare 9/2016, l’Agenzia ha interpretato questa norma specificando che “i principi contenuti nella risposta inibiscono la possibilità di sollevare rilievi già in sede ispettiva, sia da parte dell’Agenzia che da parte della Guardia di finanzia”.
Insomma, eventuali atti a contenuto impositivo e/o sanzionatorio difformi dalla risposta sono nulli per il contribuente che ha sollevato il dubbio, e sulla risposta egli può basare i propri comportamenti futuri, purché riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello.
Tutto ciò significa, ragionando per converso, che gli stessi effetti non si verificano per la generalità dei contribuenti, ed è proprio qui che emerge con chiarezza l’utilità di inoltrare il proprio interpello all’Agenzia, per avere tra le mani un solido strumento di “prevenzione” nel caso in cui, un domani, si dovessero ricevere atti di recupero o citazioni giudiziarie relative all’utilizzo di detrazioni edilizie.