Gli amministratori di condominio devono trasmettere annualmente, entro il 16 marzo, all’Anagrafe tributaria i dati relativi alle spese sostenute durante l’anno precedente per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica eseguiti sulle parti comuni degli edifici residenziali.

Inoltre, devono essere inclusi anche i costi per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo delle parti comuni oggetto di ristrutturazione.

Recentemente, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato alcune FAQ che chiariscono le modalità di adempimento di questo obbligo. Procediamo ora con un’analisi dettagliata.

Chi è tenuto alla comunicazione delle spese condominiali

Le spese relative agli interventi di ristrutturazione effettuati nelle proprietà condominiali sono considerate oneri deducibili o detraibili, e devono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate per la corretta elaborazione del modello 730 precompilato, che il contribuente può successivamente accettare o modificare.

Il Decreto Ministeriale del 1 dicembre 2016 stabilisce le tempistiche e le modalità di trasmissione dei dati, imponendo la comunicazione entro il 16 marzo di ogni anno.

L’amministratore di condominio, che sia in carica al 31 dicembre dell’anno di riferimento, è obbligato a trasmettere i dati relativi alle fatture per le spese sostenute per lavori di ristrutturazione delle parti comuni. La comunicazione deve includere le quote di spesa attribuite a ciascun condomino, in modo da consentire loro di ottenere le detrazioni fiscali sui lavori condominiali.

Se l’amministratore non invia la comunicazione, i condomini non perdono la possibilità di fruire della detrazione fiscale, ma dovranno procedere a integrare la propria dichiarazione dei redditi precompilata.

Tipologia di spese da comunicare

Le spese da comunicare all’Anagrafe tributaria sono quelle che danno diritto a detrazione e che sono state sostenute nell’anno di riferimento. Tra queste vi sono:

  • Interventi di recupero del patrimonio edilizio.
  • Acquisto di mobili e arredi per gli spazi comuni ristrutturati.
  • Interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti.
  • Interventi sull’involucro dell’edificio.
  • Installazione di pannelli solari o collettori solari.
  • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
  • Acquisto e installazione di schermature solari.
  • Acquisto e installazione di impianti di climatizzazione invernale a biomasse.
  • Acquisto e installazione di dispositivi multimediali per il controllo da remoto.
  • Interventi antisismici nelle zone ad alta pericolosità.

Obbligo di comunicazione anche per i condomìni minimi

Nel caso di un “condominio minimo”, se è stato nominato un amministratore (obbligatorio solo per condomìni con più di otto unità, ai sensi dell’art. 1129 del codice civile), questi è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi agli interventi effettuati sulle parti comuni. Tale comunicazione va inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo.

Se, invece, i condomini di un “condominio minimo” non hanno nominato un amministratore, non sono tenuti a trasmettere i dati relativi agli interventi sulle parti comuni all’Anagrafe tributaria.

Nuove FAQ dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente aggiornato le FAQ, fornendo nuovi chiarimenti riguardo agli adempimenti degli amministratori condominiali in relazione alle spese per interventi edilizi sulle parti comuni degli edifici. Tra i principali chiarimenti, segnaliamo:

  • Esonero dall’invio dei dati: Se tutti i condomini hanno scelto, per gli interventi effettuati, di usufruire della cessione del credito o dello sconto sul corrispettivo, anziché delle detrazioni fiscali dirette (come previsto dal provvedimento del 21 febbraio 2024), l’amministratore è esonerato dall’invio dei dati.
  • Rimborsi parziali o totali delle spese: Se un ente esterno rimborsa interamente le spese sostenute dal condominio per i lavori, i condomini non potranno beneficiare della detrazione Irpef e l’amministratore non dovrà inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate.In caso di rimborso parziale, l’amministratore dovrà comunicare solo la parte di spesa effettivamente rimasta a carico del condominio, indicando le quote per ciascun condomino.
  • Comunicazione per i “condomini minimi”: Nel caso in cui un condominio minimo (fino a otto condomini) abbia nominato un amministratore, quest’ultimo dovrà inviare all’Agenzia le informazioni relative agli interventi di ristrutturazione e risparmio energetico effettuati.In assenza di amministratore, i condomini non sono tenuti a fare tale comunicazione.
  • Codice fiscale dei condomìni minimi: L’Agenzia chiarisce che, nei casi in cui un condominio minimo non disponga di un codice fiscale, sarà necessario utilizzare il campo “Progressivo condominio minimo” per distinguere i diversi condomini minimi.Se un incaricato deve inviare i dati per più condomini minimi senza codice fiscale, dovrà predisporre due comunicazioni distinte, indicando il progressivo “1” per il primo e “2” per il secondo, e così via.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che è disponibile un software specifico per la compilazione e il controllo dei dati da inviare, destinato a semplificare la procedura.