Bonus mobili e Sismabonus-acquisti: come funziona in caso coniugi cointestatari?
Oltre al Sismabonus-acquisti spetta il bonus mobili. Ma per detrarre la spesa occorre un doppio requisito: il sostenimento delle spese e l’intestazione dell’immobile.
L’acquisto di una casa è il sogno di ogni coppia alla ricerca di un luogo dove poter gettare le basi per costruire una famiglia. Si tratta di un investimento importante che va valutato con estrema attenzione. Ci sono diversi aspetti da prendere in considerazione prima di procedere con l’acquisto.
Di sicuro non è sufficiente individuare l’immobile, ma occorre effettuare una valutazione di natura economico-finanziaria, che prenda in esame anche i benefici fiscali riservati agli acquirenti degli immobili.
La domanda all’esperto risponde
Siamo due coniugi e avremmo intenzione di acquistare un appartamento da un’impresa immobiliare, collocato in un condominio che è stato oggetto di demolizione e ricostruzione in un comune ubicato in zona sismica 3.
La società venditrice ci ha sottoposto un “capitolato degli arredi”, compreso nel prezzo della compravendita. Vorremmo sapere se, oltre al Sismabonus-acquisti, possiamo beneficiare del “bonus mobili e arredi”.
Vorremmo inoltre sapere come ripartire le detrazioni fiscali derivanti dal Sismabonus-acquisti, considerando che solo uno di noi due si farà carico della spesa.
La risposta dell’esperto
Il “bonus mobili ed elettrodomestici” spetta anche ai soggetti che beneficiano dei bonus di tipo “acquisti”, ovvero:
- la detrazione per acquisto di unità immobiliare facente parte di immobile interamente ristrutturato, ai sensi dell’art. 16-bis, terzo comma, DPR 917/1986;
- la detrazione “sismabonus acquisti” ai sensi dell’art. 16, comma 1-septies, DL 63/2013.
Non è rilevante la modalità di fruizione del bonus (detrazione in dichiarazione dei redditi / cessione del credito / sconto in fattura).
In questi casi, in deroga alle regole ordinarie, per data di “inizio lavori” si intende la data di acquisto o di assegnazione dell’immobile.
In linea generale, per poter beneficiare del “bonus mobili ed elettrodomestici” è indispensabile che l’immobile sia stato oggetto di un intervento di recupero del patrimonio edilizio, su singole unità immobiliari residenziali e/o su parti comuni di edifici residenziali; l’intervento, inoltre, deve essere iniziato a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici. Questa deroga, riservata ai bonus “acquisti” è necessaria perché, se si prendesse a riferimento la data della SCIA/PDC, ben difficilmente il termine del 1° gennaio dell’anno precedente potrebbe essere rispettato.
Nell’ipotesi in cui gli acquirenti possano beneficiare del “sismabonus acquisti”, dunque, il medesimo soggetto che beneficia (o i medesimi soggetti che beneficiano) del citato “sismabonus acquisti” può (possono) fruire anche del “bonus mobili ed elettrodomestici”, alle seguenti condizioni:
- il pagamento della spesa riferibile al “capitolato arredi”, per l’importo agevolato con il “bonus mobili ed elettrodomestici”, avvenga non prima del rogito definitivo di compravendita;
- il pagamento della spesa riferibile al “capitolato arredi”, per l’importo agevolato con il “bonus mobili ed elettrodomestici”, venga effettuato con una delle modalità ammesse. In particolare per avere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale (anche non “parlante”) o carta di debito o credito; non è consentito, invece, pagare con assegni bancari (nemmeno con assegni circolari), contanti o altri mezzi di pagamento;
- la società venditrice, per l’importo agevolato con il “bonus mobili ed elettrodomestici”, emetta apposita fattura di vendita riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni venduti;
- il cantiere non abbia già un fine lavori (una delle condizioni di accessi al bonus acquisti è che i mobili siano acquistati all’interno dell’orizzonte temporale compreso tra la data di presentazione del titolo edilizio e la data di fine lavori).
A quanto ammonta la detrazione
La detrazione in esame ammonta, per l’anno 2023, al 50% della spesa sostenuta fino all’importo massimo di 8.000 euro, e deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, senza possibilità di cessione del credito / sconto in fattura.
Al contrario del “sismabonus acquisti”, la detrazione per acquisto del box auto pertinenziale non consente di accedere al “bonus mobili ed elettrodomestici”.
Si precisa infine che Il “bonus mobili ed elettrodomestici” spetta unicamente al contribuente che usufruisce della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio. Per esempio, se il “sismabonus acquisti” venisse fruito soltanto da uno dei coniugi e l’altro coniuge sostenesse le spese per l’arredo, il bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetterebbe a nessuno dei due.
Attenzione al rispetto di tutti i requisiti
In merito alla modalità di ripartizione delle detrazioni, occorre fare attenzione, perché per i bonus di tipo “acquisti” (sismabonus acquisti, bonus acquisto immobile ristrutturato ex art. art. 16-bis co. 3 DPR 917/1986, bonus acquisto casa green sul 50% dell’iva pagata), l’Agenzia Entrate richiede, in capo al beneficiario, una doppia condizione:
- il sostenimento delle spese;
- l’intestazione dell’immobile.
Per cui gli acquirenti che intendono beneficiare di questi bonus devono rispettare entrambi i suddetti requisiti.
Ad esempio, in caso di acquisto di immobile per persona da nominare, il soggetto “nominato” che non ha sostenuto le spese, pur essendo pieno intestatario dell’immobile, non potrà fruire dei benefici fiscali. Né potrà farlo il soggetto “stipulante”, che pure ha sostenuto le spese, se non risulta l’intestatario finale dell’immobile.
Ad esempio, ancora, si vedano i chiarimenti forniti con la risoluzione n. 1/E del 9/1/2007, la quale presenta il caso di tre familiari che acquistano un immobile ristrutturato (nuda proprietà e usufrutto) da un’impresa che emette tre fatture, una per ogni intestatario, ciascuna per il valore di un terzo del prezzo complessivo. Il pagamento delle fatture è sostenuto da uno solo dei familiari mediante l’emissione di assegni tratti direttamente dal suo conto corrente ed il contribuente chiede di poter detrarre l’intero importo dell’acquisto annotando sulle fatture tale circostanza.
L’Agenzia delle Entrate al riguardo ha precisato che “la detrazione d’imposta prevista dall’art. 9, comma 2, della legge 448/2001, deve essere riconosciuta, qualora la relativa spesa sia stata effettivamente sostenuta e, quindi, in ogni caso, entro i limiti dell’importo fatturato, in relazione al valore dei diritti acquistati dai singoli contribuenti quali risultano dall’atto di compravendita”.
In base a quanto sin qui esposto risulta chiaro che, laddove il pagamento venga effettuato solo da uno dei coniugi, l’altro non potrà beneficiare della detrazione fiscale derivante da Sismabonus-acquisti.