BONUS FISCALI (ORDINARI E SUPER). DAL 2023 SOLO IMPRESE QUALIFICATE CON CERTIFICAZIONE SOA
Dal 21 maggio 2022 è entrato in vigore il DL 21/2022 che, all’art. 10-bis, con il fine di contrastare le frodi, ha previsto il riconoscimento del Superbonus 110% solo per i lavori effettuati da imprese in possesso dell’attestazione SOA.
Dal 21 maggio 2022 è entrato in vigore il DL 21/2022 che, all’art. 10-bis, con il fine di contrastare le frodi, ha previsto il riconoscimento del Superbonus 110% (e anche dei bonus ordinari nel caso si voglia accedere allo sconto in fattura o alla cessione del credito), solo per i lavori effettuati da imprese in possesso dell’attestazione SOA.
In realtà è stato previsto un periodo “cuscinetto” che, se ben utilizzato, può consentire alle imprese di mettersi in regola e ai committenti di non rimanere a piedi.
Che cos’è la certificazione SOA
La Certificazione SOA è un attestato rilasciato da Organismi di Attestazione autorizzati che, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 50/2016, comprova la capacità economica e tecnica di un’impresa di qualificarsi per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori di importo maggiore a € 150.000,00 e conferma inoltre che il soggetto certificato sia in possesso di tutti i requisiti necessari alla contrattazione pubblica.
Una volta ottenuta, la Certificazione SOA vale cinque anni (previa conferma di validità al terzo anno) e viene emessa, da Organismi SOA appositamente autorizzati, al termine di un’approfondita valutazione dei requisiti imposti dalla legge, riscontrabili negli ultimi dieci esercizi di attività dell’impresa interessata; in particolare, verranno presi in considerazione i lavori eseguiti negli ultimi dieci anni e i cinque migliori documenti di reddito tra gli ultimi dieci approvati e depositati.
I lavori per i quali vale il nuovo obbligo
Si tratta di un obbligo riferito ai lavori di importo superiore a 516mila euro per i quali si intende beneficiare delle detrazioni fiscali, indipendentemente da quali esse siano, qualora il contribuente voglia effettuare la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Se invece decide di optare per la detrazione diretta dalla dichiarazione dei redditi serve la SOA solo nel caso del Superbonus 110%.
L’unica agevolazione che rimane del tutto fuori dall’obbligo di qualificazione dell’impresa è il bonus facciate, per il semplice fatto che è attualmente in scadenza al 31/12/2022, salvo proroghe.
Le date entro cui la SOA diventa obbligatoria
Fino al 31/12/2022 non ci sono obblighi di alcun tipo in merito alla qualificazione dell’impresa. Anche se i lavori dovessero proseguire nel 2023 (sulla base di un contratto di appalto antecedente al 21 maggio 2022), non vi sono prescrizioni in tal senso.
Invece per i contratti di appalto sottoscritti dopo il 21/05/2022, i cui lavori proseguono nel 2023, con fine entro il 30/06/2023, il decreto prevede che l’impresa affidataria abbia almeno avviato le procedure di qualificazione per l’ottenimento della SOA. Tale dimostrazione si intende soddisfatta mediante la sottoscrizione di un contratto con una società di attestazione.
In ogni caso dal 01/07/2023 l’attestazione SOA deve essere stata ottenuta.
Al contrario, qualora l’impresa non riesca ad averla entro il 01/07/2023 le spese sostenute dal committente entro tale data potranno godere dei bonus fiscali, mentre quelle successive no.
Ciò che conta, ai fini dell’obbligo di qualificazione, è la data di sottoscrizione del contratto di appalto, che deve essere sempre dimostrata mediante apposizione di data certa sui documenti (ad esempio mediante trasmissione a mezzo pec).
Per i General Contractor “puri” non serve la SOA
Se il condominio si avvale di un General Contractor “puro”, ovvero di una società che si limita unicamente a coordinare l’attività realizzativa svolta da altre imprese in subappalto, la SOA dovrà essere posseduta dall’impresa che esegue i lavori e non dalla società che li coordina in qualità di contraente generale.
In linea teorica quindi, in presenza di un General Contractor e di lavori dati in subappalto a diverse imprese, potrebbe essere persino bypassato l’obbligo di SOA, poiché l’importo limite, fissato in 516.000, non deve essere riferito al totale dei lavori, ma ai singoli subappalti.
Quindi ad esempio se l’importo complessivo fosse pari a un milione di euro e lo si dividesse in tre singoli appalti da 333mila, le tre imprese sarebbero esonerate dall’obbligo di qualificazione.
In assenza di chiarimenti ufficiali sarebbe comunque opportuno, in via cautelativa, che almeno l’impresa principale (o in alternativa il GC), sia in possesso della SOA.
Come può tutelarsi il committente
Come al solito, quando si tratta di ottenimento dei benefici fiscali le responsabilità si intrecciano e gli interessi del committente sono strettamente correlati all’operato dei professionisti e dell’impresa.
Nel caso specifico, qualora l’impresa appaltatrice non ottenga la SOA entro i termini è evidente che il committente andrà incontro, per primo, a problematiche rilevanti, poiché gli sarà precluso l’accesso ai bonus, nel caso di lavori di importo superiore a 516.000euro.
Pertanto sarà opportuno che, in fase di affidamento dell’appalto, venga specificato a chiare lettere nel contratto l’impegno dell’impresa ad ottenere la certificazione SOA e l’eventuale rimborso dei danni subiti in caso di mancato ottenimento entro i termini.
Se invece l’impresa è già in possesso della SOA dovrà dichiararlo espressamente nel contratto di appalto, specificando il relativo numero e la data di rilascio dell’attestazione.