Se il committente non vuole responsabilità in materia di sicurezza deve nominare un “responsabile dei lavori”
Che i contratti d’appalto siano importanti e che vadano letti in tutte le loro parti, se possibile con l’aiuto di consulenti esperti in materia tecnica e giuridica è cosa nota a tutti, ma spesso sottovalutata.
Se ciò non avviene, ovvero se la lettura viene svolta solo in chiave tecnica, o solo in chiave legale, o in nessuna delle due, si rischia di incorrere in gravi problemi, fraintendendo il significato delle parole.
Particolare attenzione deve essere rivolta alle clausole contrattuali che riguardano gli obblighi (e le responsabilità) inerenti alla sicurezza nei cantieri.
La responsabilità del committente
Non tutti i committenti, soprattutto se si tratta di persone “non addette ai lavori”, hanno chiaro che la “responsabilità” di ciò che avviene in cantiere ricade anche su di loro e non solo sull’appaltatore e sui professionisti.
A conferma di ciò la Corte di Cassazione nella recente ordinanza n. 16609/2021 ha dichiarato che il committente è responsabile per il danno cagionato a terzi nell’esecuzione di un contratto d’appalto, in qualità di custode dell’immobile consegnato all’appaltatore per l’esecuzione dell’opera.
Si legge nell’ordinanza che “la conclusione di un appalto di opere non comporti in alcun modo la perdita della custodia da parte del committente, non essendo in alcun modo sostenibile che la ‘consegna’ dell’immobile, affinché vi siano eseguiti i lavori, equivalga a un corrispondente ‘trasferimento’ del ruolo di custode verso i terzi, poiché una simile evenienza finirebbe coll’integrare una sorta di esonero contrattuale da responsabilità nei confronti di chi del negozio non è parte”.
Le responsabilità del committente in materia di sicurezza nei cantieri
Il D. Lgsl. 81/08 attribuisce specifiche responsabilità, anche di natura penale, alla figura del committente, che è tenuto, tra le varie cose, a:
- designare il coordinatore per la sicurezza
- accertare i requisiti del coordinatore per la sicurezza
- trasmettere il P.S.C. (Piano di Sicurezza e di Coordinamento) a tutte le imprese
- comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la sicurezza, in modo che venga anche riportato sul cartello di cantiere
- vigilare sull’operato del coordinatore per la sicurezza
- verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi
- trasmettere alla ASL copia della notifica preliminare e copia del documento che attesta il regolare versamento dei contributi assicurativi (D.U.R.C.);
- attestare di avere svolto la verifica di idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi, dell’organico medio annuo e del Contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti.
È facile capire che si tratta di compiti di natura tecnica, che spesso non sono semplici da gestire. Per questo, la stessa normativa, ha concesso al committente la possibilità di avvalersi di altre figure, tra le quali quella del Responsabile dei lavori. al quale è possibile trasferire gran parte delle incombenze relative agli aspetti tecnici-professionali inerenti la sicurezza in cantiere.
La figura del “Responsabile dei lavori”
La nomina del responsabile dei lavori, che spetta al committente, non è obbligatoria. Lo si deduce dalla definizione che dà l’art. 89, comma 1, lett. c) del D.Lgsl. 81/08 che lo definisce “soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento”.
Dal momento in cui viene affidato l’incarico di responsabile dei lavori, allo stesso spettano tutti gli obblighi in capo al committente (art. 90), così come stabilito dall’art. 93, comma 1, del D.Lgsl. 81/08: “il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori”.
Le responsabilità in capo al responsabile dei lavori pertanto dipendono dai contenuti della nomina che allo stesso viene conferita dal committente, ma possono essere molto ampie.
Il “Responsabile dei lavori” risponde solo in materia di sicurezza
Se nel contratto di appalto l’impresa si impegna a nominare un “Responsabile dei lavori ai sensi dell’art. 89, comma 1, lett. c) del D.Lgsl. 81/08” il committente, previa verifica che ciò avvenga realmente, potrà stare relativamente tranquillo sotto il profilo della sicurezza nel cantiere, poiché gran parte degli adempimenti e delle responsabilità ricadranno su quest’ultimo.
Il “Responsabile dei lavori” però, se nominato ai sensi dell’art. 89, comma 1, lett. c) del D.Lgsl. 81/08, non è una figura “responsabile” del cantiere in termini generali, come si potrebbe intendere dal significato letterale dei termini.
Se nominato al di fuori dei dettami dell’art. 89, comma 1, lett. c) del D.Lgsl. 81/08, senza altre specificazioni, è invece una figura sconosciuta all’ordinamento giuridico italiano.
Qualora il committente intenda avvalersi di una figura “responsabile” del controllo di alcuni aspetti specifici inerenti al cantiere, ad esempio di un consulente-coordinatore di sua fiducia, potrà farlo mediante un apposito contratto di incarico professionale, nel quale dovranno essere precisati i compiti e le responsabilità.