Asseverazioni e bonus edilizi: qual è la responsabilità del tecnico?
La normativa in materia espone a rischi penali, e apre dubbi in relazione alla possibilità di commettere un “falso colposo”. Le incertezze sul tema aumentano in relazione ai nuovi obblighi comunicativi introdotti dal DPCM 17 settembre 2024.
Per accedere ad alcune detrazioni edilizie, i professionisti scesi in campo per la realizzazione dell’intervento agevolato devono certificarne i dettagli tecnici. È il caso, innanzitutto, del Superbonus, che impone il deposito di asseverazioni specifiche, previsto come vero e proprio requisito per fruirne correttamente.
Bonus edilizi e asseverazioni: obblighi e responsabilità dei tecnici
A disporlo è l’art. 119, co. 13 del DL 34/2020, che prevede di trasmettere all’ENEA una certificazione sull’effettivo conseguimento dell’efficientamento energetico e, in caso di lavori antisismici, il deposito di tutte le asseverazioni già previste per il Sismabonus ordinario, regolate dal DM 58/2017.
Gli obblighi sono molti e squisitamente tecnici, e dal loro rispetto dipende il buon esito dell’intera pratica edilizia, compresa la corretta spettanza dell’agevolazione. Di conseguenza, anche i rischi – persino penali – sono molti. È chiaro, cioè, che un errore del tecnico nel “confezionare” le asseverazioni può comportare problemi non indifferenti, e soprattutto complessi da gestire sul piano legale.
Quello della responsabilità dei tecnici è infatti un tema spinoso, considerato che per il Superbonus e per le sue asseverazioni è prevista una fattispecie criminosa specifica. Le incertezze a cui apre, peraltro, mettono in difficoltà anche rispetto ai nuovi obblighi comunicativi imposti dal DPCM 17 settembre, per i quali è arduo delineare i profili di responsabilità.
Il reato di falsa asseverazione
Particolare incertezza interpretativa ha creato la nuova fattispecie criminosa contenuta nel reato di false asseverazioni. Questa figura specifica può essere individuata solo nei confronti dei c.d. “tecnici abilitati”, secondo la definizione data dal MISE con il Decreto 6 agosto 2020. Ad introdurla, nel dettaglio, è stato il DL 4/2022 (“Sostegni-ter”), che ha aggiunto all’art. 119 del DL 34/2020 il co. 13-bis.1. Quest’ultimo dispone che “il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro”.
Il falso colposo
Innanzitutto, dunque, è colpita da sanzione la falsità dell’asseverazione. Sul pratico, l’esposizione di informazioni false si ha con l’inserimento nell’asseverazione di elementi non veritieri su dati, misure, qualità degli interventi, costo complessivo, classificazione sismica, possesso della polizza assicurativa, etc.
Tuttavia, se per l’esposizione di informazioni false e per la falsa attestazione della congruità della spesa occorre la condotta specifica e cosciente nella commissione del reato, la menzione dell’omissione di informazioni rilevanti porta maggiori dubbi. Potrebbe trattarsi, cioè, di una fattispecie di “falso colposo”, la quale però non ha rilievo penale. In tali termini, ad esempio, si è espressa la Corte di Cassazione nella sua relazione n. 31 del 7 giugno 2022, specificando che in questo caso la condotta (dovuta a negligenza o imperizia) è passibile della sola sanzione amministrativa.
DPCM 17 settembre 2024: i nuovi obblighi per i tecnici
Quanto appena illustrato, comunque oggetto di incertezze, si scontra poi con l’ennesimo nuovo adempimento richiesto in relazione al Superbonus. Il DPCM 17 settembre 2024 ha infatti introdotto nuove asseverazioni, contenenti informazioni aggiuntive, e da inoltrare al Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche (PNCS) in caso di lavori antisismici agevolati.
Ancora una volta i tecnici devono scendere in campo, dichiarando dati sotto la propria responsabilità. Tuttavia, trattandosi di obblighi nuovi e “imprevisti”, può capitare che essi siano chiamati ad adempiere dopo il termine del rapporto contrattuale con il proprio (ex) cliente. Nel caso in cui la pratica edilizia sia già stata chiusa, perché i lavori Superbonus sono stati terminati, ad esempio, nei primi mesi del 2024, è naturale che detto rapporto si sia esaurito, essendo anche state emesse le fatture a saldo.
Cosa accade, dunque, in termini di responsabilità? A tutela tanto del beneficiario del bonus, quanto del tecnico, è consigliabile aprire un nuovo rapporto contrattuale. Anche perché, è bene sottolinearlo, per quanto il DPCM preveda la responsabilità del tecnico asseveratore, non è detto che la compilazione delle nuove comunicazioni si possa intendere come un automatismo.
È evidente, cioè, che il soggetto tenuto è il beneficiario, e che egli ben potrebbe scegliere di “evitare” l’inoltro dei nuovi dati, assumendosi il rischio di incorrere nelle sanzioni previste. In tali casi, non sembra che il professionista abbia alcun dovere di procedere all’inoltro, dovere che sorge a seguito del conferimento dell’incarico e che farebbe scattare, solo allora, la sua responsabilità in termini di falsa asseverazione.
Polizza assicurativa: le incertezze sull’obbligo
Ma le incertezze sul rapporto tra responsabilità professionale e nuovi obblighi non finiscono qui.
Proprio per “coprirsi” dai rischi in termini di responsabilità che ogni tecnico corre, è normale che questo accenda una polizza assicurativa. Dato che le nuove comunicazioni sono firmate dai professionisti sotto la loro responsabilità, non stupisce allora che il form sul PNCS richieda di dichiarare il possesso della polizza assicurativa specifica per il Superbonus, in ottemperanza all’art. 119, co. 14 del DL 34/2020.
Da un lato, tale elemento porta a pensare che detta polizza debba essere valida e attiva al momento dell’inoltro (cosa comunque non scontata), tutelando così il professionista. Ma dall’altro, una FAQ pubblicata sul sito del PNCS specifica che “l’inserimento sul portale dell’allegato “B” (a carico del progettista, ndr.) deve avvenire in maniera conforme a quanto già consegnato agli Enti preposti. Ciò non impone alcun obbligo di copertura assicurativa per le pratiche pregresse al momento di inserimento sul Portale”.
Tralasciando l’evidente contraddizione che emerge, cosa accade dunque se in tale caricamento il tecnico compie errori? Le nuove comunicazioni obbligatorie, insomma, scoperchiano il tema della responsabilità professionale, essendo giunte – come spesso accade – in assenza di chiarimenti sufficienti.