Bonus verde: fino a 80.000 euro per i minicondomini
Il bonus è per legge calcolato su una spesa massima di 5.000 euro per ogni unità immobiliare, ma può essere applicato sia alle parti comuni sia alle parti di proprietà esclusiva.
Per chi possiede una casa può essere molto interessante rinnovare il verde del giardino o, se l’abitazione ne è sprovvista, costruirne uno. È qui che entra in gioco il bonus verde, un’agevolazione fiscale utilizzabile fino a tutto il 2024, come prevede l’art. 1, comma 38, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022).
Consente al proprietario di scomputare dall’Irpef dovuta il 36% del costo sostenuto per rinnovare il proprio giardino, ed anche per realizzare impianti di irrigazione o pozzi, purché la spesa sia tracciabile e documentata.
Il bonus è per legge calcolato su una spesa massima di 5.000 euro, ma rivela una natura di gran lunga più conveniente se si guarda ai condomìni.
Calcolatrice alla mano, infatti, lo sconto fiscale può in realtà arrivare ad agevolare spese fino a 80.000 euro nel caso, ad esempio, di un minicondominio composto da 8 unità immobiliari.
Una cifra tutt’altro che trascurabile, insomma, a cui si giunge sommando la detrazione che spetta per i singoli giardini o balconi appartenenti ad ogni condomino con quella che interessa l’area verde comune da rinnovare o costruire.
A chi spetta la detrazione
La legge concede il bonus verde ai “contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi”. Non solo i proprietari, dunque, ma anche gli inquilini in affitto, gli usufruttuari, chi abbia in uso l’unità immobiliare in base a un contratto di comodato, i nudi proprietari e i familiari conviventi dei soggetti appena elencati.
La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis del codice civile; in tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
La detrazione non spetta per le spese sostenute per:
– la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo nei termini sopra indicati;
– i lavori in economia.
La realizzazione di fioriere e l’allestimento a verde di balconi e terrazzi è agevolabile solo se permanente e sempreché si riferisca ad un intervento innovativo di sistemazione.
Quali sono gli interventi agevolabili
Lo sconto del 36% sull’Irpef è calcolato sulle spese sopportate per effettuare i seguenti interventi:
– sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi
– realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili
– progettazione e manutenzione connesse ai precedenti lavori.
L’elenco è lungo e può andare dall’aggiunta di nuove aiuole o recinzioni a un’area verde esistente, alla costruzione di fioriere o l’allestimento di verde su balconi o terrazze.
Ciò che è importante verificare è che l’intervento sia permanente e innovativo. In altre parole, sono ammessi al bonus gli interventi di manutenzione straordinaria relativi all’intera zona interessata, che creino una nuova area verde o comportino un rinnovamento dell’esistente.
Il verde, in sintesi, va sistemato nel suo complesso: acquistare una pianta o del concime, cioè, non è di per sé agevolabile, ma lo diventa se la relativa spesa è parte di un intervento più ampio.
La misura massima dello sconto e la sua “moltiplicazione” per i condomini
Come anticipato, il bonus verde si calcola su una spesa massima pari a 5.000 euro per unità immobiliare residenziale, è da dividere in 10 quote annuali di pari importo e non è cedibile, ovvero può essere utilizzato solo in detrazione direttamente in dichiarazione dei redditi.
Scontando l’Irpef in misura pari al 36% della spesa sostenuta, la detrazione effettiva ammonta a 1.800 euro per ogni condomino (5.000 x 0,36), che “spalmati” in 10 anni, offrono 180 euro di risparmio tributario.
Tuttavia, l’importo raggiunge una dimensione decisamente più incisiva se gli interventi sono effettuati nelle parti comuni esterne di un condominio.
In questo caso, la spesa massima di 5.000 euro è da moltiplicarsi per ogni singolo contribuente che abita il complesso residenziale oggetto dei lavori.
E se l’inquilino, poi, desidera sistemare o realizzare la propria zona verde privata, conserva comunque il suo tesoretto “personale” di 5.000 euro da spendere con l’agevolazione.
Un esempio pratico può aiutare a comprendere il conveniente meccanismo per il quale il bonus verde è in un certo senso “moltiplicabile”.
Immaginiamo un minicondominio composto da 8 unità immobiliari che voglia trasformare il vecchio cortile comune in un nuovo giardino. La relativa spesa da sostenere sarà agevolabile per un importo massimo pari a 5.000 euro moltiplicato per 8 contribuenti, dunque 40.000 euro. Ipotizzando poi che ogni singolo condomino abbia il proprio giardino da rinnovare, o un balcone privato su cui installare verde permanente, ognuno di essi potrà ancora spendere con il bonus i propri 5.000 euro, per un totale di altri 40.000 euro agevolabili (5.000 x 8). Ecco che, nel caso appena descritto, il bonus verde arriva a coprire una spesa massima di ben 80.000 euro, traducendosi in uno sconto sull’Irpef dovuta pari a 28.800 euro, il 36% di 80.000.
Ciò significa, in definitiva, che gli 8 condòmini avranno a disposizione 3.600 euro l’uno da scomputare dall’Irpef (28.800:8), portando lo sconto massimo dai precedenti 180 euro l’anno, a quota 360 euro l’anno (3.600:10).