Bonus mobili ed elettrodomestici. In cosa consiste e come fare per ottenerlo
Interessa tutti coloro che ristrutturano un appartamento o che lo acquistano da un’impresa beneficiando del Sismabonus-acquisti.
Il bonus mobili appartiene alla categoria definita dei “bonus minori” perché prevede un massimale di “soli” 8mila euro a unità immobiliare. Però, se pensato su scala condominiale, ad esempio nel caso di interventi edilizi effettuati su edifici composti da molti appartamenti, tanto “minore” non è, e chi pianifica l’intervento (amministratore di condominio, progettista o impresa) deve sicuramente tenerne conto, perché può fare la differenza.
Un altro motivo di interesse, che rende il bonus mobili importante in ambito condominiale, è rappresentato dal fatto che rientrano in detrazione anche le spese sostenute per arredare le parti comuni, qualora queste siano oggetto di interventi edilizi.
Come ottenere il bonus
Il bonus mobili consiste in una detrazione Irpef del 50% della spesa sostenuta per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.
L’agevolazione è stata prorogata dalla legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021, articolo 1, comma 37) per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per acquistare mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori.
Gli interventi edilizi necessari per accedere al bonus
La spettanza del bonus mobili dipende dal tipo di intervento edilizio che si deve fare. Non spetta ad esempio nel caso di manutenzione ordinaria di singoli appartamenti (per esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni), mentre è riconosciuta per:
– manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti (ad esempio realizzazione di servizi igienici, realizzazione di rampe e scale, etc)
– ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza
– restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile (ad esempio la trasformazione di una soffitta, il rifacimento di un balcone, etc)
– manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali (ad esempio tinteggiatura pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci, sostituzione tegole e rinnovo delle impermeabilizzazioni, etc).
Da evidenziare, poiché molto importante, che i lavori di manutenzione ordinaria appena elencati danno accesso al bonus mobili solo se eseguiti su parti condominiali e non su singole unità immobiliari.
L’importo detraibile
Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro per l’anno 2022, 8.000 euro per il 2023 e 5.000 euro per il 2024 riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.
Il bonus mobili nei condomini
Per le singole unità immobiliari vale quanto detto sopra, circa i limiti di spesa e gli interventi edilizi ammessi.
Ma se i lavori, oltre alle parti di proprietà esclusiva, riguardano anche le parti comuni?
Pensiamo a un semplice caso di manutenzione ordinaria di un vano scala condominiale, con ripristino degli intonaci, dei pavimenti e ritinteggiatura. In un caso di questo tipo il bonus mobili consentirebbe la detrazione per l’acquisto, ad esempio, di nuovi apparecchi di illuminazione, di mensole, di tavoli e di librerie da collocare nei pianerottoli.
Se invece l’intervento interessasse anche l’alloggio del custode e i locali di guardiania, si potrebbe provvedere alla sostituzione dell’intero mobilio e degli elettrodomestici, seguendo le regole valide per le singole unità immobiliari e con le limitazioni generali fissate dall’Agenzia delle Entrate.
Attenzione però ai lavori condominiali riferiti solo alle parti comuni e non quelle di proprietà esclusiva: La circolare 29/ 2013 dell’Agenzia delle Entrate ha specificato che “L’effettuazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente ai singoli condomini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all’arredo della propria unità immobiliare.” In altre parole, in caso di lavori nel condominio, i singoli non possono usufruire della detrazione su spese riferite all’acquisto di beni mobili per il proprio appartamento.
Il bonus mobili per chi beneficia del Sismabonus-acquisti
Il “bonus mobili ed elettrodomestici” spetta anche ai soggetti che beneficiano di uno di questi due bonus di tipo “acquisti”, indipendentemente dalla modalità di fruizione (detrazione diretta o sconto in fattura):
1) detrazione per acquisto di unità immobiliare facente parte di immobile interamente ristrutturato, ai sensi dell’art. 16-bis, terzo comma, DPR 917/1986;
2) detrazione “sismabonus acquisti” ai sensi dell’art. 16, comma 1-septies, DL 63/2013.
È il caso tipico dell’acquisto di una unità immobiliare ristrutturata o derivante da un intervento di demolizione e ricostruzione da una impresa che propone la vendita unitamente a un “capitolato arredi”.
Nell’ipotesi in cui gli acquirenti possano beneficiare del “sismabonus acquisti”, il medesimo soggetto che ne beneficia può fruire anche del “bonus mobili ed elettrodomestici”, alle seguenti condizioni:
1) il pagamento della spesa riferibile al “Capitolato Arredi”, per l’importo agevolato con il “bonus mobili ed elettrodomestici”, avvenga non prima del rogito definitivo di compravendita;
2) il pagamento della spesa riferibile al “Capitolato Arredi”, per l’importo agevolato con il “bonus mobili ed elettrodomestici”, venga effettuato con una delle modalità ammesse. In particolare per avere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale (anche non “parlante”) o carta di debito o credito; non è consentito, invece, pagare con assegni bancari (nemmeno con assegni circolari), contanti o altri mezzi di pagamento;
3) la società venditrice, per l’importo agevolato con il “bonus mobili ed elettrodomestici”, emetta apposita fattura di vendita riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni venduti.