Ristrutturare casa con il bonus barriere architettoniche 75% e lo sconto in fattura
Per chi è avvezzo a muoversi nell’intricato mondo dei bonus fiscali saltano all’occhio alcune peculiarità di questa particolare detrazione fiscale, che può risultare molto conveniente.
Il Decreto Legge n. 11 del 16 febbraio 2023 ha, di fatto, ha disattivato l’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (decreto Rilancio), vietando la cessione dei crediti fiscali.
Ci sono però alcuni superstiti. Alcuni bonus fiscali, incondizionatamente, sono sopravvissuti alla scure del decreto e per essi, nonostante i correttivi operati in fase di conversione in legge, le ditte costruttrici possono continuare ad effettuare lo “sconto in fattura” oppure i committenti possono cederli a terzi, banche o privati.
Il primo è il bonus per l’acquisto dei posti auto pertinenziali realizzati nell’ambito di interventi di nuova costruzione da imprese che poi ne effettuano la vendita. Il secondo, sicuramente più intrigante del primo, è rappresentato dal bonus 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
I bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche
Il panorama dei bonus disponibili per l’eliminazione delle barriere architettoniche è ben illustrato nel sito dell’Agenzia delle Entrate, ove si legge che, per i contribuenti che effettuano interventi per eliminare le barriere architettoniche, la normativa tributaria prevede diverse tipologie di agevolazioni:
- la detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 (36% dopo questa data) per ristrutturazione edilizia dell’immobile
- la detrazione del 75%, introdotta dalla di bilancio 2022 (legge n. 234/2021) ed estesa fino al 31 dicembre 2025 dalla legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022)
- la detrazione del Superbonus prevista per gli interventi “trainati”, se eseguiti congiuntamente a determinati interventi “trainanti”.
Rientrano nella categoria degli interventi agevolati:
- tutti quelli effettuati (all’interno o all’esterno dell’edificio) per l’eliminazione delle barriere architettoniche
- i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
Il bonus 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche
La legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha introdotto una nuova agevolazione per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti. Prevista inizialmente solo per l’anno 2022, l’agevolazione è stata poi prorogata al 31 dicembre 2025 dalla legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023).
Consiste in una detrazione d’imposta del 75% delle spese documentate sostenute nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025 e va ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.
La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:
- 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
- 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari
- 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Per usufruire dell’agevolazione gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989, recante “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”.
La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
I vantaggi “diretti” del bonus 75%
Per chi è avvezzo a muoversi nell’intricato mondo dei bonus fiscali saltano subito all’occhio alcune peculiarità di questo bonus. In primo luogo la percentuale di detrazione incondizionata al 75% che, a partire dal 2024, sarà seconda solo al Sismabonus condominiale, riconosciuto nella misura del 85% a patto che l’intervento determini la riduzione di due classi di rischio sismico. Poi la possibilità di continuare ad effettuare la cessione del credito per tutta la sua durata, come spiegato sopra. Inoltre i massimali disponibili, particolarmente generosi, gli stessi degli interventi di isolamento energetico, cumulabili ad eventuali altri. Infine l’orizzonte temporale in assoluto più lungo, che arriva fino al 31 dicembre 2025 consentendo, per chi vuole, una vera pianificazione dei lavori, rispettosa delle tempistiche classiche dell’edilizia.
Non bisogna poi dimenticare che la detrazione spetta anche se l’intervento è effettuato in immobili o condomini dove non sono presenti persone con disabilità o ultra-sessantacinquenni.
I vantaggi “indiretti” del bonus 75%
I vantaggi diretti sopra elencati, non escludono l’applicabilità del “principio di attrazione”, quello riconosciuto e ormai consolidato dalla prassi fiscale, in base al quale è consentito di beneficiare della detrazione a cui fa riferimento l’intervento superiore (in questo caso 75%) per i lavori di natura inferiore strettamente correlati. Tutto ciò determina una “combo” davvero interessante.
Si, perché il decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989, che regola gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, è molto lasco e si presta alle più svariate applicazioni progettuali.
Si va da interventi “ovvi”, come ad esempio l’adeguamento di parti comuni (una scala, una rampa o un monta persone), ad interventi ben più “strategici” che, se ben calibrati, permettono di rifare gran parte dell’edificio e delle singole unità immobiliari.
Un caso pratico
Pensiamo ad un appartamento in una palazzina anni ’70, di quelli ad esempio con l’ingresso centrale, il corridoio in asse, le stanze di qua e di là e il bagnetto in fondo.
Tipica situazione che giustifica un profondo intervento edilizio volto all’eliminazione delle barriere architettoniche che potrebbe riguardare:
- l’adeguamento del bagno con demolizione e ricostruzione delle pareti (le dimensioni minime di un bagno per portatori di handicap sono pari a 180*180cm);
- l’adeguamento della cucina (che deve consentire la rotazione a 360° della sedia a ruote e deve avere mobilio adatto);
- l’allargamento di almeno una camera da letto che, anch’essa, deve consentire la movimentazione della carrozzina;
- la sostituzione delle porte interne che devono essere “facilmente manovrabili” da entrambi i lati di utilizzo e con altezza della maniglia non inferiore a 85cm;
- la sostituzione degli infissi esterni, che devono avere una altezza di apertura compresa tra 100 e 130cm.
Gli interventi possono riguardare anche le parti esterne dell’edificio, come ad esempio il rifacimento dei marciapiedi e persino dei parapetti dei balconi, la cui parte opaca non deve superare i 60cm di altezza.
L’elenco potrebbe continuare a lungo e potrebbe comprendere non solo opere edili, ma anche impiantistiche e persino “percettive”, perché portatore di handicap non è solo chi non riesce a camminare, ma anche chi non vede e non sente.
Si comprende quindi che un intervento volto ad eliminare le barriere architettoniche consente di far rientrare nei bonus fiscali al 75% il completo rifacimento dell’unità immobiliare, poiché le opere sopra elencate richiedono la pressoché totale demolizione degli interni e, quindi, il rifacimento dei massetti, degli impianti elettrici ed idrici, nonché il ripristino (almeno in parte) di quelli termici.
Se poi i lavori si estendono ai parapetti dei balconi (per i quali la parte opaca, come detto, non deve superare i 60cm), è chiaro che si può arrivare a sistemare addirittura parte della facciata.
Gli effetti pratici di questo approccio progettuale potrebbero essere rilevantissimi, per l’effettiva utilità di avere edifici adeguati per i portatori di handicap, ed anche per le tasche dei contribuenti, essendo possibile la cessione del credito sia per le opere principali, sia per quelle accessorie.
Infine è giusto ricordare che, oggi, il design è arrivato a curare nei minimi dettagli anche gli oggetti d’arredo adatti ai portatori di handicap, rendendo assolutamente gradevole il risultato di un intervento di adeguamento come quello descritto.