Superbonus 110% e bonus ordinari. Guai a violare gli obblighi in materia di sicurezza
Il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza è anzitutto un dovere civico, sia da parte dei committenti, sia da parte delle imprese che realizzano i lavori e dei professionisti che li progettano.
Per capirlo è opportuno snocciolare qualche numero. Tra il 2014 e il 2018 nel settore delle costruzioni sono stati registrati 49.445 infortuni, di cui il 38.9% riconosciuti come gravi (fonte INAIL).
Sono tanti, in media 33 al giorno, e non si verificano solo nei grandi cantieri anzi, la maggiore incidenza è proprio in quelli più piccoli dove, probabilmente, i controlli sono meno serrati. La ristrutturazione di un appartamento, la riparazione di un tetto, la manutenzione di una facciata sono esempi tipici di lavori a rischio.
Ma oggi c’è un motivo in più per fare attenzione alla sicurezza. L’accertamento di violazioni determina infatti la decadenza da qualunque beneficio fiscale e l’applicazione delle sanzioni conseguenti. Inoltre, il Testo unico sulla sicurezza, D.Lgsl. 81/08, prevede la sospensione del titolo che autorizza i lavori.
I rischi e le misure di prevenzione
La caduta dall’alto (37% dei casi) e la caduta di oggetti dall’alto (22% dei casi) rappresentano le cause più frequenti di infortunio in edilizia, seguiti dagli investimenti con mezzi di trasporto (16%).
Detti rischi, è facile comprenderlo, sono tanto più alti quanto maggiore è il numero di operatori.
Per questo è importante mettere in atto le cosiddette “misure di prevenzione e protezione” che, nel caso in cui nel cantiere operino più di due imprese, devono essere oggetto di valutazione da parte di tecnici abilitati che devono occuparsi, sotto la loro responsabilità, del coordinamento e della vigilanza delle varie attività.
Si tratta di adempimenti obbligatori previsti dal Testo unico per la sicurezza sul lavoro (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) che, all’art. 90 “Obblighi del committente o del responsabile dei lavori”, comma 4, recita “Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori”.
Si tratta di un obbligo inderogabile, valido anche per i cantieri più piccoli, anche per quelli nei quali, viste le esigue dimensioni, si parte magari con una sola impresa e poi, in corso d’opera, se ne aggiungono altre, come ad esempio l’idraulico, l’elettricista o il cartongessista.
Sempre all’art. 90, comma 5, il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, aggiunge “La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese”.
Le violazioni in materia di sicurezza fanno decadere il Superbonus 110%
Per capire quali siano le conseguenze delle violazioni in materia di sicurezza nei riguardi dell’accesso al Superbonus 110%, occorre fare riferimento ad una interrogazione parlamentare al MEF (la C.5/06701) a cui è stata fornita risposta lo scorso 22 settembre.
Il MEF ha chiarito che, tra le altre, costituisce causa di decadenza dal beneficio fiscale la “violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri”.
Chiaramente il MEF ha anche precisato che ciò non vale nel caso di “violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo…”. Ovvero se si commettono errori grossolani (ad esempio si sbaglia a scrivere un codice fiscale o il nominativo di una impresa) il diritto al Superbonus non si perde.
All’opposto se si omette di effettuare la notifica preliminare dei lavori alla ASL, oppure se non viene nominato il coordinatore per la sicurezza, trattandosi di “violazioni rilevanti”, il Superbonus decade.
Le violazioni in materia di sicurezza fanno decadere anche i bonus ordinari
Il D.M. 41/1998 “Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia”, fornisce indicazioni per i controlli su tutti i bonus fiscali e prevede esplicitamente, al fine del diritto alla fruizione, “la conformità alle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri”.
Analogamente la Circolare del 11/05/1998 n. 121 del Ministero delle Finanze, prevede che “Qualora nell’esecuzione dello specifico intervento presso l’unità immobiliare siano violate le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro… il contribuente perde il diritto alla detrazione”.
Ulteriore conferma arriva dal MEF che, nella stessa interrogazione sopra citata (la C.5/06701), ha aggiunto, a proposito delle cause di decadenza “anche ai fini del cosiddetto Ecobonus, spettante per interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti…. è comunque necessaria l’osservanza delle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri”.
Le violazioni in materia di sicurezza hanno ripercussioni persino sul titolo edilizio
L’accertamento di violazioni in materia di sicurezza non determina solo la decadenza da qualunque beneficio fiscale e l’applicazione delle sanzioni conseguenti.
Il Testo unico per la sicurezza (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81), all’art. 90, comma 10, “Obblighi del committente o del responsabile dei lavori” prevede che “In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento… quando previsto… è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente”.
Ciò significa che, in caso di controllo fiscale, laddove emergano carenze in materia di sicurezza, l’Agenzia delle Entrate potrebbe informare il Comune per i provvedimenti di competenza.