Superbonus 110% anche per l’installazione del servo-scala e per le opere correlate
Inserire un ascensore in un palazzo che ne è sprovvisto, o anche solo una piattaforma elevatrice, non è semplice. Se ci sono le condizioni è sicuramente la soluzione da preferire per risolvere i problemi dei portatori di handicap e per dare maggior valore all’edificio.
Oggi, tra l’altro, sono disponibili molteplici agevolazioni fiscali che ne riducono o annullano i costi.
Ma bisogna trovare gli spazi giusti negli androni oppure all’esterno, dove tuttavia non sempre è scontata la fattibilità dell’intervento.
Poi bisogna valutare le opere di trasformazione strutturale che sono necessarie, come ad esempio la creazione dei fori nei solai e le fondazioni.
In alternativa può essere valutata l’installazione dei servo-scala. I relativi costi, e quelli delle opere di adeguamento ad essi correlate, possono beneficiare delle detrazioni fiscali al 110% a titolo di interventi trainati ex art. 119, comma 2, DL34/2020.
I servo-scala
I servo-scala o montascale consistono in apposite apparecchiature costituite da un mezzo di carico opportunamente attrezzato per il trasporto di persone con ridotta o impedita capacità motoria, marciante lungo il lato di una scala o di un piano inclinato e che si sposta, azionato da un motore elettrico nei due sensi di marcia, vincolato da guide fissate a muro.
L’installazione del montascale, però, dev’essere eseguita in modo da non ledere la destinazione delle cose comuni e da non pregiudicare il diritto degli altri condòmini all’uso delle parti interessate dalle modifiche (in tal senso si è pronunciata la Cassazione con sentenza del 16 maggio 2014, n. 10852).
L’assemblea di condominio deve essere pertanto sempre informata della volontà del singolo condòmino di installare un servo-scala, ma non può opporvisi, se non nel caso in cui vengano violate le normative vigenti o venga pregiudicata la sicurezza o l’uso delle cose comuni.
Le agevolazioni fiscali e le condizioni per beneficiarne
Che i servo-scala, oggi, possano beneficiare di varie agevolazioni per “Rimozione delle barriere architettoniche”, probabilmente è cosa nota a tutti.
Ciò che forse è meno risaputo è che rientrano nelle agevolazioni anche tutti gli interventi collaterali, edilizi e impiantistici, necessari per l’installazione e per la fruizione degli apparecchi da parte di una persona che si muove su sedia a rotelle.
Occorre ricordare infatti che le opere di adeguamento degli spazi ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute nel DM236/1989 (“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”), è requisito indispensabile sia per poter beneficiare delle agevolazioni al 110%, sia per la nuova detrazione al 75% prevista dalla legge di bilancio 2022.
Così, ad esempio, se i pianerottoli non sono sufficientemente grandi per il passaggio della carrozzella occorrerà valutare di allargare la relativa soletta, oppure di demolire porzioni di muratura.
Analogamente se l’introduzione della piattaforma elevatrice restringe la rampa al punto da renderla inferiore ai limiti richiesti dal decreto sarà possibile, anche in tal caso, far rientrare nel 110% le opere necessarie per demolire i gradini e per allungarli lateralmente, rifacendo poi l’intero rivestimento.
Laddove, per qualche motivo, risultino inapplicabili le prescrizioni tecniche contenute nel DM236/1989 decade il diritto al 110% (o al 75%) e sarà possibile fruire soltanto delle agevolazioni ordinarie al 50% per manutenzione straordinaria del patrimonio edilizio esistente. Quest’ultima circostanza risulta molto ricorrente nel caso degli edifici vincolati, dove non sempre è possibile effettuare opere di adeguamento degli spazi.
Attenzione sempre alla stabilità dell’edificio
Le opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche non possono essere mai impedite da motivazioni legate al decoro architettonico. Ma da ragioni derivanti da rischi strutturali sì.
Lo ha affermato il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 6312/2021, che ha confermato il nuovo orientamento segnato dal D.L. n. 76/2020, (cd. “Decreto Semplificazioni”), convertito con legge n. 120/2021, con cui i limiti imposti agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche sono stati confinati solo alla sicurezza e alla stabilità dell’edificio.
Va detto infatti che l’installazione di un servo-scala a sbalzo dalle pareti laterali introduce un carico “eccentrico” (in gergo ingegneristico di parla di “momento flettente fuori piano”) che non è per nulla da trascurare.
Soprattutto se le pareti poste ai lati della scala non sono portanti (semplici tramezzature o pareti di tamponamento), ovvero se sono realizzate con tecnologia “a sacco” come si faceva un tempo, la possibilità di aggiungere il peso dell’apparecchiatura fissata a muro e della persona trasportata, deve essere oggetto di attente valutazioni tecniche, che tengano conto delle modalità di fissaggio e che accertino la stabilità complessiva della parete.
La presenza di questo sovraccarico e delle sollecitazioni conseguenti, raramente può causare crolli, ma non si può escludere che possa generare fessure e danni negli appartamenti adiacenti di proprietà esclusiva, con conseguenti contenziosi.