Sismabonus salvo anche con Modelli B-1 e B-2 tardivi
Un recente interpello dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le due asseverazioni di efficacia dell’intervento antisismico “non hanno scadenza”.
Nel campo dell’edilizia agevolata la chiarezza normativa non è pane quotidiano. O meglio, per poterci “vedere chiaro”, spesso serve pazienza.
Non è raro, infatti, che certi temi dibattuti vengano portati all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, che, con i suoi documenti di prassi, offre risposte utili.
Asseverazioni Sismabonus: interviene il Fisco
È questo il caso della tardiva presentazione dei Modelli B-1 e B-2, le due asseverazioni “di conformità” previste dal DM 58/2017 (poi aggiornato dal DM 329/2020) per la corretta configurazione del Sismabonus (DL 63/2013, art. 16). Che tali certificazioni siano da produrre è certo, ma sui termini entro i quali procedere la discussione è sempre stata aperta.
Finalmente, però, la posizione del Fisco è stata esplicitata, e con la risposta a interpello n. 189 dello scorso 1° ottobre, l’AdE ha offerto spazi di flessibilità in relazione ai Modelli B-1 e B-2, che possono rappresentare un vero e proprio salvagente per chi si sta affrettando a rispettare la scadenza del Sismabonus, che col finire dell’anno in corso uscirà dall’ordinamento.
Le asseverazioni Sismabonus
In caso di accesso al Sismabonus ordinario, al pari del Sismabonus super, sono previste, oltre all’attestazione di riduzione del rischio sismico rilasciata dal progettista strutturale tramite la compilazione del Modello B allegato al DM 58/2017, anche quella del direttore dei lavori e del collaudatore statico (se nominato), che “all’atto dell’ultimazione dei lavori e del collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista” (DM 58/2017, art. 3, co. 4).
Tali attestazioni di conformità, dunque, risultano indispensabili per “chiudere il cerchio” sulla spettanza della detrazione fiscale ordinaria. La loro assenza, cioè, determina una violazione del citato DM e pertanto potrebbe rendere i crediti d’imposta inesistenti o non spettanti, a seconda dei casi, con tutte le relative conseguenze in termini di recuperi fiscali e applicazione di sanzioni e interessi.
L’assenza del Modello B
L’art. 3, co. 3 del DM 58/2017 specifica che l’asseverazione di cui al Modello B e il progetto per la riduzione del rischio sismico “devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori”.
Le tempistiche, dunque, almeno per tale asseverazione iniziale, sono abbastanza esplicite, e l’uso del verbo “dovere” le rende perentorie. Come confermato dalle Entrate con la Circolare 17/2023, infatti, “in linea di principio un’asseverazione (Modello B, ndr.) tardiva, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente l’accesso al Sismabonus”.
Tuttavia, nel quadro va considerato anche l’art. 2ter, co. 1, lett. c) del DL 11/2023, in base al quale “è concessa al contribuente la possibilità di avvalersi della remissione in bonis […] rispetto all’obbligo di presentazione nei termini dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017”.
Il mancato deposito del Modello B, cioè, può essere sanato, come poi specificato dall’AdE nella stessa Circolare 17/2023, versando una sanzione di 250 euro e a condizione che l’adempimento sia effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale va riportata la prima quota del bonus.
L’assenza dei Modelli B-1 e B-2
La formulazione della norma appena menzionata, però, ha portato a pensare, prudenzialmente, che la remissione in bonis non potesse “ampliarsi” anche alle altre due asseverazioni previste per l’accesso al Sismabonus, lasciando aperta la questione su quali siano i termini per il deposito dei Modelli B-1 e B-2, tema sul quale il recente interpello 189 ha dato una prima risposta ufficiale.
A sollevare il quesito è stata un’impresa che ha realizzato interventi locali di adeguamento sismico, intendendo accedere al Sismabonus, ma senza aver depositato il Modello B alla data di richiesta del titolo autorizzativo, né i Modelli B-1 e B-2 alla fine dei lavori, chiedendo se potesse ricorrere per tutte le asseverazioni alla remissione in bonis.
Ebbene, dopo aver ripercorso il DL 11/2023 e ammesso la “sanatoria” del Modello B dietro versamento della sanzione di 250 euro, l’Agenzia ha chiarito che la remissione in bonis non è utile per le altre due asseverazioni.
Ciò non significa, però, che non vi sia scampo.
C’è tempo fino alla dichiarazione
Nell’interpello citato, infatti, si legge che “quanto, infine, alle attestazioni di conformità di cui all’articolo 3, comma 4 del decreto ministeriale 28 febbraio 2017, n. 58 allegati consuntivi B1 e B2 trattandosi di documenti amministrativi volti a garantire l’esito degli interventi eseguiti, non soggetti ad un termine perentorio rilevante fiscalmente, è sufficiente, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione in parola, che risultino depositati al momento dell’esercizio in dichiarazione del diritto alla detrazione, senza la necessità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis”.
Dall’orientamento dell’amministrazione finanziaria, insomma, emerge innanzitutto la natura non perentoria del termine individuato dal DM 58/2017, quando questo menziona la compilazione delle due asseverazioni del direttore dei lavori e del collaudatore “all’atto dell’ultimazione dei lavori e del collaudo”. E da ciò discende anche la non necessità di “sanare” l’assenza dei modelli alla fine dei lavori.
Gli spazi di manovra e la possibilità di far “risorgere” la detrazione per coloro che pensavano di non aver adempiuto per tempo agli obblighi certificativi, dunque, sono ampi, ma le asseverazioni vanno comunque prodotte almeno entro la dichiarazione dei redditi in cui si fruisce del bonus.
Una manna dal cielo, insomma, considerata l’imminente scadenza del Sismabonus, prevista per il 31 dicembre prossimo.