È passato ormai qualche giorno dalla pubblicazione del DPCM 17 settembre 2024, avvenuta lo scorso 26 settembre, e i dettagli da mettere in luce continuano a venire a galla.

Al decreto che definisce modalità, contenuti e termini delle nuove comunicazioni rese obbligatorie a fine marzo dal DL 39/2024, infatti, è seguita l’apertura del Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche (PNCS), sul quale dovranno essere caricate tutte le informazioni relative ai dati catastali degli immobili oggetto di interventi di miglioramento sismico agevolati con Superbonus e i relativi dettagli di spesa.

PNCS e obbligo di comunicazione: tra DPCM e FAQ

Tuttavia, dalla sezione FAQ (frequently asked question) presente sulla piattaforma emergono elementi in più – e anche “diversi” – rispetto a quelli contenuti nel DPCM.

E così, come vedremo, se da un lato si scopre che il PNCS non è ancora del tutto operativo, dall’altro le FAQ specificano che non sono tenuti alla trasmissione coloro che hanno beneficiato del Sismabonus ordinario, mentre il decreto poteva lasciar intendere il contrario.

Una discrepanza non da poco, che rappresenta solo una delle incertezze intrinseche a tali nuovi obblighi comunicativi, previsti persino, in alcuni casi, a pena di decadenza dal Superbonus.

A tutto ciò, infatti, si aggiunge un “vuoto normativo” lasciato aperto dal DPCM, che specifica i termini di trasmissione delle nuove informazioni legandoli però alla data di approvazione dei SAL (stato avanzamento lavori). Rimangono così disorientati coloro che hanno avuto accesso alla maxi-detrazione in assenza di SAL, e vengono messi a dura prova i professionisti del settore chiamati a intervenire, sotto la propria responsabilità, per rispettare quest’ultimo adempimento aggiuntivo, con tutti i rischi del caso in termini di possibili contenziosi con i propri clienti, che potrebbero venire sanzionati (o perdere la detrazione) per “colpa” loro.

Proviamo a mettere ordine.

Chi è tenuto alla trasmissione

Nel rispetto del DL 39/2024, il DPCM 17 settembre 2024 specifica innanzitutto a chi si applicano i nuovi obblighi comunicativi.

Nel dettaglio, questi ultimi scattano per i beneficiari del Superbonus:

  • che hanno presentato la CILAS dopo il 1° gennaio 2024, oppure che l’hanno presentata prima del 31 dicembre 2023, ma senza terminare i lavori entro la stessa data;
  • che hanno presentato l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici dopo il 1° gennaio 2024, oppure l’hanno presentata prima del 31 dicembre 2023, ma senza terminare i lavori entro la stessa data.

Le nuove informazioni da inoltrare, oltre a quelle contenute nelle asseverazioni già previste per il Super-Sismabonus dal DM 58/2017, riguardano:

  • i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
  • l’ammontare delle spese sostenute nel 2024 fino al 30 marzo dello stesso anno (data di entrata in vigore del DL 39/2024);
  • l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente al 30 marzo 2024 e fino al 2025;
  • le percentuali di detrazione spettanti.

Il portale funziona solo per il progettista

La comunicazione delle informazioni appena menzionate avviene, in caso di fruizione del Super-sismabonus, ad opera di 3 diversi professionisti, come specificato dal DPCM. In particolare, cioè, ad essere chiamati a rapporto sono il progettista, il direttore dei lavori e il collaudatore statico, laddove previsto.

Tutta la procedura di caricamento dei dati sul PNCS parte dal progettista, il quale inserisce i dati catastali, generando così i numeri identificativi della pratica e dell’asseverazione, senza i quali né il direttore dei lavori né il collaudatore statico possono accedere alla propria specifica scheda da compilare sulla piattaforma, come emerge dalla lettura dell’Allegato 2 al DPCM.

Nonostante i tempi per la trasmissione siano stretti (e nei fatti anche incerti, come si dirà), il portale non è però ancora del tutto operativo. Lo si apprende proprio dalla sezione contenente le risposte alle FAQ.

Infatti, alla domanda “È possibile inserire le asseverazioni degli anni passati sul PNCS?”, segue un chiarimento innanzitutto relativo alla necessità di inserire eccome tali documenti, “per un’esigenza di completezza di informazioni”, ma la risposta menziona esclusivamente “le asseverazioni dei progettisti”.

E non solo, perché la risposta a una successiva domanda (“È possibile inserire sul Portale il SAL e/o l’asseverazione del collaudo finale?”) specifica che “ad oggi sul Portale vengono caricate le sole asseverazioni riferite alla progettazione degli interventi. Sono allo studio le funzionalità relative ai SAL di lavori e all’asseverazione del collaudo finale”.

Siamo di fronte a un problema pratico di non poco conto, considerato che il DPCM prevede l’inserimento sul PNCS anche delle schede del direttore dei lavori (sui SAL) e del collaudatore per portare a termine correttamente l’intera procedura obbligatoria.

La discrepanza con il DPCM

In questi giorni, inoltre, il settore è stato scombussolato da un dettaglio inaspettato del DPCM. Nonostante, infatti, il DL 39/2024 che detto decreto va a definire sia chiaro nel legare i nuovi obblighi comunicativi alla fruizione del Superbonus, riferendosi esplicitamente agli “interventi antisismici agevolabili ai sensi dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020”, l’Allegato 2 del DPCM contenente le linee guida per la trasmissione delle informazioni al PNCS menziona per ben 2 volte anche un’ulteriore fonte normativa, vale a dire l’art. 16 del DL 63/2013.

Si tratta della norma che regola il Sismabonus nella sua versione ordinaria, non maggiorata cioè dal Superbonus. Nel dettaglio, il DPCM la cita nello spiegare che l’accesso al PNCS è consentito ai professionisti incaricati delle diverse fasi degli interventi antisismici agevolabili con Superbonus e Sismabonus, nonché nel momento in cui prevede che il direttore dei lavori debba specificare nella sua scheda quale dei due tipi di agevolazione riguarda.

Ebbene, dalle FAQ sembra invece che chi ha fruito del Sismabonus ordinario non debba adempiere al nuovo obbligo comunicativo. In queste, infatti, si legge che “il Portale non riguarda il Sismabonus ordinario poiché è in linea con il Dm n. 329 del 2020 di modifica del Dm 58 del 2017 che riguarda il Sismabonus al 110%”. Insomma, le FAQ della piattaforma sono più coerenti con il DL 39/2024 (che come detto menziona solo il Superbonus) di un DPCM emanato dall’Esecutivo, che però è la fonte normativa cui bisogna affidarsi.

Quali sono davvero i termini?

Per non farci mancare nulla, una lettura attenta del DPCM rende incerti persino i termini entro cui procedere al caricamento dei dati e sul tema, tra l’altro, non vi è nessuna FAQ.

A prima vista, il suo art. 6 sembra essere molto chiaro, disponendo che le informazioni sugli interventi antisismici vanno caricate sul PNCS “entro i termini perentori di seguito indicati:

  • 31 ottobre 2024 per quanto riguarda le informazioni relative a tutti i SAL approvati entro il 1° ottobre 2024;
  • entro trenta giorni a partire dal giorno successivo a quello della approvazione del SAL, in tutti gli altri casi”.

Il riferimento ai SAL, persino “approvati” (dall’impresa esecutrice, s’intende) e non solo “emessi”, lascia però nel dubbio una serie di situazioni pratiche nelle quali i SAL non sono esistenti.

La compilazione dei SAL, infatti, non è affatto un obbligo previsto per la fruizione del Superbonus, per il quale rappresenta piuttosto una possibilità in caso di cessione del credito e sconto in fattura.

Ma non solo. In caso di detrazione diretta dei crediti fiscali è ben possibile che non sia stato emesso (figurarsi approvato) alcun SAL.

Eppure, stando al testo originario del decreto, i nuovi adempimenti sono obbligatori a prescindere dalla modalità di fruizione o dall’esistenza dei SAL. Qual è allora, in assenza di SAL, il termine entro cui provvedere?

Si tratta di un vuoto importante, che può avere conseguenze devastanti, considerato che per coloro che hanno presentato la CILAS dopo il 30 marzo 2024 il mancato rispetto dei termini comporta la decadenza dal Superbonus, e che anche chi l’ha presentata precedentemente va incontro comunque a una sanzione di 10.000 euro che, ove applicata, determinerà inevitabili contenziosi con i professionisti.