Il mancato rispetto del termine per inoltrare all’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) i dati dei lavori non comporta la decadenza dalla detrazione per la riqualificazione energetica (Ecobonus, dl 63/2013, art. 16).

Ciò in quanto la formulazione letterale della normativa che fissa l’obbligo di comunicazione non prevede la decadenza, non permettendo all’interprete di concludere per la perdita dell’agevolazione.

È questo il ragionamento della Corte di Cassazione, espresso nella sentenza sez. civile n. 7657 emanata lo scorso 21 marzo.


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