Tuttavia, grava sul Comune l’onere di provare che l’installazione occupa suolo pubblico, cosicché in mancanza di adeguati dettagli tecnici l’intimazione a demolire quanto costruito è illegittima. È questo, in sintesi, quanto deciso dal Tribunale amministrativo regionale (Tar) del Piemonte, Torino, sez. II, con la sentenza n. 203/2024 emanata lo scorso 27 febbraio.

La controversia viene sollevata dal proprietario di un immobile che ha presentato al Comune una Cilas (comunicazione inizio lavori asseverata Superbonus) per la realizzazione di interventi di coibentazione con cappotto…


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