Sismabonus ordinario: quale polizza deve possedere l’asseveratore?
Il tecnico che firma il modello B deve dotarsi di una polizza con massimale dedicato, ma solo se l’intervento accede al Superbonus. Negli altri casi, basta la polizza “normale”.
Sono un professionista che ricoprirà il ruolo di progettista strutturale nell’ambito di un intervento edilizio in cui il committente è un’impresa intenzionata a fruire del Sismabonus ordinario, considerato che l’edificio da ristrutturare (adibito a uffici) è collocato in zona sismica 3 e a seguito dei lavori risulterà maggiormente antisismico.
La procedura che consente all’impresa di accedere alla detrazione suddetta prevede che io, in quanto progettista, rilasci un’asseverazione sulla classificazione sismica dell’edificio, compilando l’ormai famoso modello B. Tale compito è molto delicato, visto che da un mio errore o da altri vizi che possono interessare l’asseverazione dipende l’effettiva spettanza dell’agevolazione fiscale, e non vorrei essere chiamato in futuro a rispondere del mancato accesso a un bonus edilizio, con tanto di gravami in termini di sanzioni e interessi.
Nello specifico il Modello B chiede di specificare se io sia o meno in possesso di una polizza assicurativa con massimale dedicato ai bonus, ma non sono sicuro che nel caso dell’intervento descritto io debba dotarmene obbligatoriamente. Infatti ho già una polizza professionale di responsabilità civile e vorrei chiedere se questa “basti” o se io debba invece sostenere i costi per attivarne una nuova e apposita.
Se invece, come mi auguro, fosse sufficiente la polizza che ho già, vorrei chiarimenti su come valutare la sua adeguatezza rispetto ai rischi che comporta il rilascio dell’asseverazione.
La risposta dell’esperto
Il Sismabonus è un’agevolazione fiscale regolata dal DL 63/2013 che permette a chi esegue interventi di efficientamento sismico su immobili siti in zona sismica 1, 2 o 3 di detrarre fino all’85% della spesa sostenuta, entro un limite di 96.000 euro.
Nel caso presentato il committente dei lavori è un’impresa che deve intervenire sull’edificio che ospita i propri uffici e che ha interesse ad agevolare la spesa con la detrazione appena illustrata. Per farlo, però, la legge prescrive che debba essere prodotta dal progettista strutturale una certificazione sull’effettivo conseguimento del risultato antisismico, compilando l’Allegato al DM 58/2017 (c.d. Modello B), insieme ad altre due asseverazioni relative alla conformità delle opere eseguite rispetto ai progetti, a cura del direttore dei lavori e del collaudatore.
Come emerge dal quesito l’intervento prospettato non darà diritto al committente al Sismabonus nella sua versione “super”, vale a dire con aliquota maggiorata, ma a quella ordinaria, con la conseguenza che il tecnico non ha alcun obbligo di sottoscrivere una polizza assicurativa con massimale dedicato.
Il Modello B chiede la sottoscrizione della polizza
Come detto, a imporre la produzione del Modello B per accedere al Sismabonus è il DM 58/2017, da ultimo aggiornato dal DM 329/2020. Questo presenta una modulistica standardizzata sia per l’ottenimento della detrazione in versione super che per quella ordinaria, prevedendo che il professionista dichiari il possesso (o meno SI/NO) “della polizza assicurativa di cui all’articolo 119 comma 14 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 […] per la presente asseverazione”.
Da qui sorge il dubbio del lettore: non è chiaro se la polizza dedicata vada aperta solo in caso di Super-Sismabonus o anche di Sismabonus ordinario. Nonostante la standardizzazione dei modelli derivi da una scelta del legislatore volta a semplificare le procedure, si è creata una comprensibile confusione negli operatori, che si trovano a dover “cassare e/o non compilare le parti delle asseverazioni che non attengono alla specificità del regime fiscale adottato”, come spiegato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel parere n. 8047 del 21/10/2020. Per comprendere, dunque, quando sia obbligatorio sottoscrivere la polizza, è necessario analizzare attentamente le norme che la impongono.
Polizza obbligatoria solo per il Superbonus
Lo stesso Modello B, nella relativa casella, fa riferimento all’art. 119 co. 14 del DL 34/2020, che regola appunto la polizza per gli asseveratori. La norma prevede che chi assevera gli interventi energetici ed antisismici che danno diritto al Superbonus debba stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile con massimale almeno pari agli importi dell’intervento oggetto di attestazione o asseverazione. Il co. 14, poi, procede ad elencare i criteri di adeguatezza della polizza assicurativa prevista, che sono però sempre validi solo con riguardo a interventi agevolati con il Superbonus. Della stessa opinione è l’Agenzia delle Entrate, che nella Circolare 19/2020 ha chiarito quanto segue “considerato, inoltre, che la disciplina delle polizze assicurative di cui al comma 14 dell’articolo 119 non è richiamata dall’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), relativo ai bonus edilizi diversi dal Superbonus, si ritiene che, per questi ultimi, la stipula della polizza non sia richiesta”.
Pur in assenza di un testo normativo chiaro sul punto, nel caso presentato dal lettore, alla luce della prassi disponibile, si può concludere che egli non debba dotarsi di questa speciale polizza, in quanto l’intervento, per come descritto, non può accedere al Superbonus. Infatti, la versione super del Sismabonus (così come degli altri bonus) è riservata solo ai proprietari degli edifici interessati dall’intervento che siano persone fisiche, e a condizione che i lavori avvengano su immobili a destinazione residenziale al termine dei lavori, ipotesi opposte a quelle presentate, che vedono un edificio di proprietà aziendale, destinato ad attività produttive.
Quale polizza è adeguata nei casi diversi dal Superbonus
Nonostante quanto appena esposto, l’obbligo di idonea copertura assicurativa per i danni derivanti dall’attività professionale riguarda comunque tutti i tecnici iscritti ad albi e ordini.
Il gentile lettore riferisce di possederne una, ma è comprensibilmente preoccupato della sua adeguatezza, dati i rischi che comporta il ruolo di asseveratore nelle pratiche edilizie con accesso ai bonus.
Per valutare l’idoneità della copertura assicurativa standard (ovvero non specifica per il Superbonus) è sufficiente che il professionista verifichi che la polizza sottoscritta comprenda esplicitamente l’attività di asseverazione e attestazione. In tal senso, si raccomanda altresì un controllo sui massimali, che devono risultare in grado di coprire anche eventuali sinistri collegati a errori professionali commessi nell’ambito delle attività asseverative.