Sismabonus anche per ristrutturare una chiesa
Mentre il Superbonus e il bonus ristrutturazioni hanno un ambito applicativo limitato, gli altri bonus dipendono solo da aspetti progettuali.
Gli effetti prodotti dal Superbonus sul “modo” di fare edilizia sono talmente riconoscibili che negarli è un’idiozia. Pur essendosi trattato di una misura emergenziale, perfettibile, temporanea e limitata a una ristretta casistica di interventi, ha avuto il pregio di aprire gli occhi a tutti gli operatori sulla possibilità di “farsi aiutare” dallo Stato per dare esecuzione a progetti che altrimenti sarebbero rimasti nei cassetti. Questa è una caratteristica di gran conto poiché, al netto degli interventi speculativi e delle frodi sbandierate dai giornali, ogni edificio efficientato dal punto di vista sismico ed energetico, piccolo o grande che sia, rappresenta un passo avanti nell’importantissimo processo di modernizzazione del patrimonio edilizio, che si traduce in maggiore sicurezza per le persone e in minori consumi energetici.
Se poi si considera che non esiste solo il Superbonus che, anzi, è prossimo alla scadenza per la sua misura massima del 110%, ma anche una vasta schiera di bonus cosiddetti “ordinari”, applicabili a qualunque tipologia di fabbricato, si comprende quanto sia lunga la leva migliorativa che ne deriva. Non solo edifici abitativi dunque, ma anche fabbriche, magazzini, stalle e persino chiese.
Il quesito
Sono un architetto ed ho presentato ormai tre anni fa una pratica per la ristrutturazione di una piccola chiesa situata nelle vicinanze del mio paese e del relativo campanile. I lavori, che prevedevano il restauro di affreschi interni, il rinforzo delle facciate mediante introduzione di catene e il consolidamento delle fondazioni del campanile, non sono mai partiti per mancanza di fondi.
Adesso, l’ente ecclesiastico proprietario mi ha fatto presente che vorrebbe procedere, a condizione che risulti applicabile qualche bonus fiscale, in quanto sono pervenuti dei finanziamenti privati in grado di coprire solo il 70% del costo stimato. Mi hanno incaricato di fare verifiche in tal senso, e siccome non mi occupo di fiscalità ma sono bensì specializzato in architettura religiosa, vorrei sapere se è possibile applicare il Sismabonus, considerando che non è finora stato eseguito alcun adempimento al riguardo. Vorrei inoltre sapere quale procedura devo eventualmente seguire.
La risposta dell’esperto
In termini generali, gli interventi manutentivi effettuati su edifici esistenti sono fiscalmente agevolati anche se i committenti degli stessi sono parrocchie o altri enti ecclesiastici.
Non solo, dunque, sarà applicabile il Sismabonus, ma anche l’Ecobonus, il bonus facciate e il bonus barriere architettoniche al 75%. Il tutto ovviamente al ricorrere dei requisiti tecnici richiesti dalle norme di riferimento.
Il bonus ristrutturazioni, invece, ha un ambito soggettivo limitato e non può essere usufruito dagli enti ecclesiastici. Per quanto riguarda il Superbonus, esso risulterà applicabile solo nelle limitate casistiche elencate nelle risposte ad interpello n. 615/2021 e n. 14/2021 dell’Agenzia delle Entrate. Nel dettaglio, l’amministrazione fiscale ha chiarito che gli enti religiosi possono fruire del Superbonus solo a condizione che siano iscritti nel registro delle Onlus (o degli OdV o Aps) e utilizzino gli immobili oggetto dell’intervento per il perseguimento esclusivo delle proprie finalità sociali.
Ai fini della risposta al presente quesito, dunque, considerando che buona parte della spesa è coperta da altra forma di contributo (privato), considerando altresì che i lavori, par di capire, inizieranno nel 2024 (quando l’aliquota scenderà al 70%), e ipotizzando infine che l’Ente proprietario dell’immobile non ricada nelle casistiche di cui all’interpello sopra citato, si farà riferimento al Sismabonus ordinario.
Applicazione del Sismabonus
Nell’ipotesi che l’intervento descritto determini un “salto” nella scala di riduzione del rischio sismico, l’Ente ecclesiastico che sostiene le spese per effettuare gli interventi strutturali avrà diritto al Sismabonus ordinario, una detrazione fiscale pari al 70% della spesa sostenuta, entro un massimale pari a 96 mila euro, nell’ipotesi che la chiesa sia composta da una sola unità immobiliare.
La procedura che dovrà essere seguita presupporrà innanzitutto la verifica di validità del titolo abilitativo presentato anni addietro, per continuare poi con la verifica dell’effettiva efficacia antisismica degli interventi.
Poi dovrà essere attivato l’istituto della remissione in bonis, che il DL 11/2023 al suo art. 2-ter, co. 1, lett. c) esplicitamente ammette per sanare la mancata presentazione del Modello B nei termini, documento necessario per poter fruire del Sismabonus e contenuto nell’Allegato B al DM 58/2017. Si tratta di un’asseverazione con la quale viene attestata l’efficacia dei lavori in termini di salto di classe di rischio sismico, che andrebbe prodotta contestualmente al titolo abilitativo. Considerato che nel caso presentato il titolo risale a tre anni fa (quindi si suppone al settembre 2020), la remissione in bonis permetterà, tramite il versamento di una sanzione pari a 250 euro, di considerare il modello B (e la relativa relazione esplicativa) depositato nei termini corretti per poter accedere al Sismabonus.
Il direttore dei lavori e il collaudatore, invece, dovranno occuparsi di redigere due ulteriori attestazioni. Per quanto di rispettiva competenza, spetta a tali tecnici asseverare la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, adempimento da eseguire “all’atto dell’ultimazione dei lavori e del collaudo” (DM 58/2017, art. 2, co. 4).
Applicabilità di altri bonus edilizi
Come detto, il caso si presta anche per l’applicazione di altri bonus, nella fattispecie l’Ecobonus, a condizione che l’immobile di partenza risulti riscaldato e ovviamente che siano previste opere di efficientamento energetico. Se l’intervento è inquadrabile come ristrutturazione edilizia ed è in grado di efficientare energeticamente la chiesa, infatti, nel rispetto di tutte le altre condizioni normative, i lavori potranno accedere all’Ecobonus.
E non solo, perché il caso si presta ad usufruire anche del bonus per l’eliminazione di barriere architettoniche. Trattandosi di un edificio destinato al culto e verosimilmente frequentato anche da persone anziane, potrebbe essere di grande vantaggio pensare alla realizzazione di interventi tali da rendere la chiesa ancor più accessibile da parte di persone con disabilità. Per tali tipi di interventi, che siano l’istallazione di pedane o altri lavori che comunque rispettino i requisiti disposti dal DM 236/1989, è prevista un’agevolazione del 75% dei costi relative ad opere finalizzate all’eliminazione di barriere architettoniche che devono risultare preesistenti.
Principio assorbente
L’applicazione del Sismabonus e degli altri bonus richiamati comporta un altro grande vantaggio: quello di consentire di ricomprendere nella detrazione anche gli interventi ad essi correlati. È prassi consolidata dell’Agenzia delle Entrate, infatti, che per i bonus edilizi opera il c.d. principio assorbente, in base al quale gli interventi di categoria superiore assorbono quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati cosicché le agevolazioni spettano anche relativamente alle spese sostenute per tali ulteriori interventi.
A titolo di esempio, pur non conoscendo in dettaglio le lavorazioni previste, se gli interventi riguardano anche l’interno dell’edificio, sarà possibile effettuare riprese di intonaco o tinteggiature e agevolarle con i bonus attivabili. Al fine di “dimostrare” la correlazione o il collegamento tra interventi maggiori e minori, sarà necessario che un tecnico abilitato (solitamente l’asseveratore) individui chiaramente le spese da riferire agli uni e agli altri, sotto la propria responsabilità.
Sconto in fattura e cessione del credito
Trattandosi di titolo edilizio presentato in data antecedente al 16 febbraio 2023, spetterà all’ente religioso committente dei lavori anche la possibilità di avvalersi della trasformazione della detrazione legata al bonus edilizio che sarà eventualmente attivato in uno sconto direttamente sulle fatture dei lavori, oppure in un credito d’imposta che può essere ceduto.