Il bonus barriere al 75% può comprendere anche la sostituzione degli infissi
Un testo normativo “con poche pretese” e un bonus salvo dal blocco delle cessioni stanno portando alcuni fornitori a proporre lo sconto in fattura per sostituire le finestre.
Alcuni bonus fiscali, per fortuna, sono scampati ai tagli effettuati dal decreto blocca cessioni (DL 11/2023, convertito dalla L 38/2023).
Uno dei superstiti, il più gettonato al momento, è il bonus per la rimozione delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020, esteso dalla Legge di Bilancio 2023 (L 197/2022) fino al 31 dicembre 2025. Con un’aliquota del 75%, ben più alta di quelle ordinarie al 50 o al 65%, il bonus è fruibile da chi effettui lavori per adattare edifici già esistenti all’uso da parte di persone con disabilità.
Rifare le finestre col bonus barriere
Nel bonus barriere architettoniche è possibile far transitare una serie di lavori apparentemente poco affini allo stesso. Quando si pensa ad elementi architettonici che intralciano una persona con impedita o ridotta capacità motoria, le prime immagini che vengono alla mente sono quelle di una scala o di un bagno troppo piccolo.
Invece, sono vere e proprie barriere architettoniche anche finestre con maniglie troppo alte o con spigoli vivi alla base, o troppo pesanti, come quelle di una volta.
Per essere “a norma”, infatti, devono soddisfare una serie di specifiche tecniche. Ad esempio devono avere le maniglie di apertura ad altezza non superiore a 130 cm da terra.
La condizione generale richiesta affinché un intervento possa accedere al bonus barriere è che questo sia realizzato nel rispetto dei “requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del ministro dei Lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236”, il decreto “quadro” contenente tutti i parametri tecnici che rendono i luoghi adatti a persone con disabilità.
Se il proprietario di una casa decidesse quindi di sostituirne gli infissi con altri che rispettino queste indicazioni, nulla gli vieta di attivare il bonus al 75%, con la conseguenza che l’impresa può applicare lo sconto in fattura, escluso per quasi tutti gli altri tipi di agevolazioni edilizie.
In alternativa, laddove l’impresa o il fornitore non potessero applicare lo sconto, il committente dei lavori potrà cedere il medesimo credito a soggetti terzi.
Gli ostacoli all’applicazione del bonus barriere 75%
L’applicazione del bonus barriere al caso della sostituzione degli infissi appare dunque lecita, ma non è consigliabile percorrerla senza una buona dose di attenzione e buon senso. Il bonus barriere, infatti, è circondato da dubbi di varia natura, che lo riguardano da prima del decreto blocca-cessioni e che prescindono dalle nuove proposte delle imprese.
È ancora aperta, ad esempio, la questione della certificazione dei lavori ammessi al bonus barriere architettoniche. Chi si assume la responsabilità di stabilire se un determinato serramento è realmente conforme alle normative sulle barriere architettoniche? E, ancora di più, chi attesta che ciò che c’era prima rappresentava una barriera architettonica?
Soprattutto se si tratta di lavori in edilizia libera, quindi realizzati in assenza di un progetto e di un professionista, come il caso appunto della sostituzione degli infissi senza modifica delle prestazioni termiche degli stessi, tutta la responsabilità ricade sul proprietario, che potrà, al massimo, avere in mano una dichiarazione di conformità fornita dalla ditta installatrice dei nuovi materiali.
Per evitare problemi, potrà essere utile farsi assistere da un tecnico che, sulla scorta di una analisi di ciò che c’era prima e di ciò che viene installato, potrà fornire una certificazione in merito alla rispondenza delle opere ai requisiti fissati dal decreto 236/1989.
Non è detto, infatti, che tutti i serramenti possano beneficiare del bonus. Potrebbe esistere il caso in cui in un appartamento una vetrata scorrevole (anche vecchia) sia già conforme ai requisiti richiesti dal decreto. In tal caso tale vetrata dovrà essere esclusa dal computo delle opere agevolate, mentre le altre finestre vi ricadranno.
Tali aspetti vanno valutati caso per caso, per evitare di incorrere in futuri reclami da parte del Fisco, che potrebbe procedere al recupero della detrazione indebitamente fruita applicando le relative sanzioni.
Appartamenti in condominio
In quali immobili devono avvenire i lavori destinati alla rimozione delle barriere per poter beneficiare del bonus? Può accedervi, cioè, un appartamento?
Senza dubbio, la norma consente l’accesso al bonus agli edifici unifamiliari e alle unità immobiliari funzionalmente indipendenti, nonché alle parti comuni dei condomìni, ma non dispone nulla di esplicito sulle singole unità, citandole solo nel definire i limiti di spesa per l’intero edificio. Nel decreto non esiste, dunque, una vera e propria risposta a questa domanda.
Tuttavia le Entrate si sono espresse in un caso specifico dando il loro lascia passare a una coppia che desiderava accedere al bonus 75% per sostituire porte e pavimentazione nonché ristrutturare il bagno del loro appartamento privato, in maniera autonoma rispetto agli interventi di rimozione delle barriere programmati dal condominio (risposta a interpello n. 461/2022).
In tale specifico caso l’Agenzia delle Entrate ha messo nero su bianco che “Qualora i prospettati interventi di ristrutturazione completa del bagno e di ampliamento e sostituzione delle porte rispettino le caratteristiche tecniche previste dal citato decreto ministeriale n. 236 del 1989 […] l’Istante potrà fruire della detrazione di cui al citato articolo 119-ter del decreto Rilancio.
La medesima detrazione spetta, inoltre, anche per le spese sostenute per le opere di completamento dei predetti interventi, quali quelle di sistemazione della pavimentazione e di adeguamento dell’impianto elettrico nonché di sostituzione dei sanitari”.